Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-659/17

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 luglio 2019. — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) contro Azienda Napoletana Mobilità SpA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Aiuti all’occupazione – Esenzione dagli oneri sociali collegati a contratti di formazione e lavoro – Decisione 2000/128/CE – Regime di aiuti per interventi a favore dell’occupazione concessi dall’Italia – Aiuti parzialmente incompatibili con il mercato interno – Applicabilità della decisione 2000/128/CE a un’impresa che fornisce in via esclusiva servizi di trasporto pubblico locale direttamente attribuiti alla stessa da parte di un Comune – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Nozione di “distorsione della concorrenza” – Nozione di “incidenza sugli scambi” tra Stati membri. — Causa C-659/17

Giurisprudenza europea62017CJ0659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il regime italiano di sgravi contributivi per i contratti di formazione e lavoro, dichiarato solo in parte incompatibile dalla decisione 2000/128/CE, può riguardare anche un'impresa di trasporto pubblico locale operante in via esclusiva per un Comune. Non basta invocare il carattere locale del servizio per escludere la distorsione della concorrenza o l'incidenza sugli scambi, perché tali effetti vanno valutati in concreto. Spetta però al giudice nazionale verificare se, nel periodo interessato, il mercato fosse liberalizzato o se l'affidamento esclusivo fosse imposto da norme, oltre a eventuali attività dell'impresa su altri mercati.

Applicabilità della decisione 2000/128/CE sugli aiuti all’occupazione a un’impresa che gestisce in via esclusiva il trasporto pubblico locale, ai fini del recupero degli sgravi contributivi concessi con contratti di formazione e lavoro.

La questione giuridica

Se la decisione 2000/128/CE, che dichiara parzialmente incompatibile il regime italiano di aiuti per contratti di formazione e lavoro, si applichi anche a un’impresa che presta in via esclusiva servizi di trasporto pubblico locale affidati direttamente da un Comune, e quindi se, in tale contesto, siano soddisfatte le condizioni di incidenza sugli scambi tra Stati membri e di distorsione della concorrenza richieste dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Principio di diritto

La decisione 2000/128/CE si applica anche a un'impresa che abbia beneficiato degli sgravi contributivi previsti dal regime italiano sui contratti di formazione e lavoro, pure se opera esclusivamente nel trasporto pubblico locale affidato direttamente da un Comune; la natura locale e l'eventuale affidamento diretto del servizio non escludono, di per sé, la possibilità che l'aiuto falsi la concorrenza e incida sugli scambi tra Stati membri. Tuttavia, il giudice nazionale deve verificare in concreto se, nel periodo considerato, il mercato fosse effettivamente aperto alla concorrenza oppure se esistesse un obbligo legale di affidamento esclusivo, nonché l'eventuale presenza di altre attività dell'impresa su mercati concorrenziali e il rischio di sovvenzione incrociata.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Decisione 2000/128/CE della Commissione, dell'11 maggio 1999
  • Legge italiana 19 dicembre 1984, n. 863
  • Legge italiana 29 dicembre 1990, n. 407
  • Legge italiana 1 giugno 1991, n. 169
  • Legge italiana 19 luglio 1994, n. 451
  • Articolo 62, paragrafo 1, dell'accordo SEE

Applicabilità della decisione 2000/128/CE agli sgravi contributivi per il trasporto pubblico locale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione italiana in una controversia tra INPS e Azienda Napoletana Mobilità SpA (ANM). Il nodo centrale è se la decisione 2000/128/CE, relativa agli aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, si applichi a un'impresa che gestisce in via esclusiva servizi di trasporto pubblico locale affidati direttamente da un Comune e che ha beneficiato di esenzioni dagli oneri sociali per contratti di formazione e lavoro.

Contesto normativo dell'Unione e della decisione 2000/128/CE

La Corte richiama l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nonché la decisione 2000/128/CE della Commissione dell'11 maggio 1999. La decisione distingue tra:

  • contratti di formazione e lavoro disciplinati dalle leggi italiane richiamate, per i quali alcuni sgravi sono stati considerati compatibili solo entro condizioni precise;
  • trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato, anch'essa compatibile solo se rispettata la condizione della creazione netta di posti di lavoro.

La decisione impone inoltre all'Italia il recupero degli aiuti incompatibili, con interessi.

Fatti della controversia nazionale

ANM è stata costituita per la gestione integrata dei servizi di trasporto pubblico locale del Comune di Napoli, ed è poi divenuta società per azioni con il Comune come azionista unico. Tra il 1995 e il 2001 ha assunto lavoratori mediante contratti di formazione e lavoro e ha successivamente trasformato alcuni di essi in contratti a tempo indeterminato, beneficiando delle relative esenzioni contributive previste dalla normativa italiana.

A seguito della decisione della Commissione, l'INPS ha emesso avvisi di pagamento per il recupero degli sgravi ritenuti incompatibili. I giudici di merito avevano escluso l'obbligo di pagamento; il ricorso è giunto in Cassazione, che ha chiesto alla Corte di giustizia se la decisione si applichi anche a un'impresa operante in regime di sostanziale non concorrenza per la natura esclusiva del servizio.

Ragionamento della Corte sulla nozione di aiuto di Stato

La Corte ricorda che, per qualificare una misura come aiuto di Stato, devono ricorrere quattro elementi: intervento statale, vantaggio, idoneità a incidere sugli scambi tra Stati membri e idoneità a falsare la concorrenza.

Nel caso di specie, la Commissione aveva già accertato che il regime italiano soddisfaceva le prime due condizioni e, quanto alle ultime due, aveva ritenuto sufficiente che le riduzioni contributive rafforzassero la posizione finanziaria e operativa dei beneficiari, potendo incidere sugli scambi e sulla concorrenza. La Corte sottolinea che la motivazione della decisione non limita il suo ambito ai settori della produzione di beni: il riferimento ai prodotti nel punto 66 è solo esemplificativo.

Irrilevanza della sola natura locale del servizio

La Corte afferma che la condizione relativa all'incidenza sugli scambi non dipende dalla natura locale o regionale del servizio di trasporto fornito. Anche aiuti concessi a un'impresa che non esporta direttamente possono incidere sugli scambi, perché rafforzano la sua posizione rispetto a potenziali concorrenti, inclusi operatori di altri Stati membri.

Quanto alla distorsione della concorrenza, la Corte osserva che gli aiuti che sgravano un'impresa da costi normalmente sopportati nella gestione corrente falsano, in linea di principio, le condizioni di concorrenza.

Necessità di verifiche in concreto da parte del giudice nazionale

Pur concludendo per l'applicabilità della decisione 2000/128/CE anche all'ANM, la Corte precisa che il giudice del rinvio deve verificare alcuni elementi fattuali:

  • se, nel periodo 1997-2001, il mercato italiano del trasporto pubblico locale fosse aperto alla concorrenza, anche potenziale, per operatori di altri Stati membri;
  • se il Comune di Napoli fosse obbligato da norme a attribuire il servizio esclusivamente all'ANM oppure potesse affidarlo anche ad altri operatori, ad esempio tramite gara;
  • se l'ANM svolgesse attività anche su altri mercati di prodotti o servizi aperti alla concorrenza e se, in tal caso, vi fosse rischio di sovvenzione incrociata.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che, fatte salve le verifiche demandate al giudice nazionale, la decisione 2000/128/CE si applica a un'impresa che, come ANM, ha gestito in via esclusiva servizi di trasporto pubblico locale affidati direttamente da un Comune ed ha beneficiato di sgravi contributivi previsti da una normativa nazionale dichiarata parzialmente incompatibile con l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Il principio affermato è che la mera esclusività o località del servizio non basta, da sola, a sottrarre l'impresa all'ambito della decisione sugli aiuti di Stato; conta la concreta esposizione al mercato e la possibilità che il vantaggio incida, anche potenzialmente, sugli scambi e sulla concorrenza.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statooccupazionetrasporto pubblico localerecupero di aiuti illegittimiconcorrenza e scambi intracomunitari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.