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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17633/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La banca aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito derivante da mutuo fondiario stipulato con due soci illimitatamente responsabili, con privilegio ipotecario per l'intero importo residuo e per le rate insolute. Il giudice delegato aveva escluso parte del credito e ammesso il resto in chirografo. Il tribunale, decidendo sull'opposizione allo stato passivo, aveva ammesso l'intero credito ma solo in via chirografaria, ritenendo: che il mutuo avesse superato il limite di finanziabilità dell'art. 38 TUB sulla base di una perizia di stima del bene ipotecato; che tale violazione non determinasse nullità del contratto ma la disapplicazione della disciplina speciale del mutuo fondiario; che, venuta meno la fondiarietà, fosse fondata l'eccezione revocatoria ordinaria della costituzione dell'ipoteca proposta dal curatore; e che solo una parte limitata delle rate insolute dovesse comunque essere ammessa. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) vizio di motivazione e erronea ritenuta prova del superamento del limite di finanziabilità, contestando la stima del valore dell'immobile; 2) violazione dell'art. 38, comma 2, TUB, sostenendo che il superamento del limite non consente di disapplicare la disciplina del mutuo fondiario; 3) violazione degli artt. 38 TUB e 67 l. fall., deducendo che il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, che l'eventuale finalità di estinguere precedenti esposizioni non impedisce l'applicazione della disciplina speciale, e che comunque non ricorrevano i presupposti della revocatoria fallimentare; 4) violazione dell'art. 2901 c.c., lamentando che non si poteva revocare solo la garanzia ipotecaria come atto autonomo, essendo elemento strutturale del mutuo. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, applicando i principi delle Sezioni Unite n. 33719/2022: il limite di finanziabilità non è elemento essenziale né causa di nullità del mutuo fondiario, e il giudice non può riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzare gli effetti legali del tipo negoziale prescelto. Poiché il tribunale aveva fondato la revoca della garanzia e la disapplicazione della disciplina fondiaria proprio sull'erroneo presupposto della perdita della natura fondiaria del mutuo, il decreto è stato cassato con rinvio; gli altri motivi sono stati assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri tre motivi, ha cassato il decreto del Tribunale di Firenze e ha rinviato al medesimo tribunale in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse erroneamente disapplicato la disciplina speciale del mutuo fondiario sulla base del superamento del limite di finanziabilità e di un preteso sviamento funzionale dell'operazione, mentre tale superamento non comporta nullità del contratto né consente di neutralizzarne gli effetti tipici. Il rinvio è stato disposto perché il tribunale riesamini la vicenda eliminando l'erroneo presupposto relativo alla natura fondiaria del mutuo e agli effetti della relativa garanzia ipotecaria.

Norme richiamate

  • art. 93 legge fall.

    norma richiamata per la domanda di ammissione al passivo proposta dal creditore

  • artt. 98 e 99 legge fall.

    norme richiamate per l'opposizione allo stato passivo

  • art. 38, comma 2, TUB

    il limite di finanziabilità del mutuo fondiario non è elemento essenziale del contratto né causa di nullità; la sua violazione non consente di disapplicare d'ufficio la disciplina del mutuo fondiario

  • artt. 38 ss. TUB

    disciplinano la figura del mutuo fondiario e i relativi effetti tipici, che non possono essere neutralizzati dal giudice tramite riqualificazione officiosa del contratto

  • art. 67 legge fall.

    richiamato come possibile base della revocatoria fallimentare, ma la questione è stata assorbita dall'accoglimento del secondo motivo

  • art. 2901 cod. civ.

    richiamato nel quarto motivo in relazione alla revocabilità della sola garanzia ipotecaria, ma il motivo è stato assorbito

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma invocata per il vizio di motivazione/carenza motivazionale dedotto nel primo motivo

Massime di principio

  • Nel mutuo fondiario, il superamento del limite di finanziabilità fissato dalla normativa di vigilanza non determina la nullità del contratto, poiché tale limite non è elemento essenziale del tipo negoziale ma parametro integrativo dell'oggetto contrattuale.
  • Se le parti hanno voluto stipulare un mutuo fondiario e tale qualificazione non è contestata o è comunque accertata, il giudice non può riqualificare d'ufficio il contratto come mutuo ordinario per sottrargli gli effetti legali propri del tipo prescelto.
  • La violazione del limite di finanziabilità non autorizza, di per sé, la disapplicazione della disciplina speciale del mutuo fondiario; occorre invece considerare il contratto valido e produttivo dei suoi effetti tipici, salvo diverse questioni specificamente dedotte e scrutinabili.
  • Quando la decisione di merito fonda l'esito su un presupposto giuridico erroneo relativo alla natura del contratto e ai suoi effetti tipici, l'accoglimento del motivo che censura tale presupposto comporta l'assorbimento delle ulteriori censure dipendenti.

Come è indicizzato

MaterieMutuoAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiNullitàOnere della prova

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