Cassazione Penale, Sentenza n. 835/2024 del 09/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna che aveva rigettato la richiesta di riesame confermando la custodia in carcere disposta dal GIP. Due i motivi dedotti: (1) nullità dell'ordinanza genetica per omessa indicazione della data di scadenza della misura quando questa era stata disposta per "esigenze probatorie" (artt. 274 co.1 lett. a) e 292 co.2 lett. d) c.p.p.); (2) violazione del principio di eccezionalità e residualità della custodia cautelare (artt. 275, 275-bis, 284 c.p.p. e connessi), con richiesta di riesame della sussistenza dei presupposti per la misura carceraria. I fatti contestati consistono in plurimi episodi di spaccio di stupefacenti e in una estorsione pluriggravata con uso di armi e coinvolgimento di minore, nonché comportamenti violenti e la disponibilità di ingenti proventi dello spaccio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'omessa indicazione della data di scadenza non rilevasse perché la misura cautelare era stata applicata anche per l'esigenza di evitare la commissione di delitti connotati da violenza (art. 274 lett. c) c.p.p.), sicché il prescritto termine per le esigenze probatorie non era necessario. Quanto al merito, l'ordinanza impugnata è stata ritenuta motivata e logica: gravità degli eventi (in particolare l'estorsione con modalità allarmanti), reiterazione delle cessioni di stupefacenti, rilevanti profitti sequestrati (17.250 euro), coinvolgimento di altri soggetti e di un minore, elementi di pericolosità (pregresse condanne e segnali di violenza con armi) giustificano l'inidoneità delle misure alternative (arresti domiciliari anche con controllo elettronico). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge (art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato per indicare le esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che, oltre alle esigenze probatorie, sussistesse anche l'esigenza di evitare la commissione di delitti connotati da violenza (lett. c), giustificando così la custodia in carcere.
art. 292, co. 2, lett. d) cod. proc. pen.
Prevede l'indicazione del termine di scadenza quando la misura è disposta per esigenze probatorie; la Corte ha ritenuto che tale indicazione non fosse necessaria nel caso di concorso di altre esigenze cautelari.
art. 275, co. 3 e 3-bis cod. proc. pen.
Norme sul principio di eccezionalità e residualità della custodia cautelare e sulle alternative: invocate dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi concreti di pericolosità, la misura carceraria restasse necessaria.
art. 275-bis cod. proc. pen.
Regola misure coercitive alternative e controlli; citata nella deduzione sulla necessità di considerare misure meno afflittive, ma ritenuta inidonea rispetto al rischio concreto di reiterazione.
art. 284 cod. proc. pen.
Norma sulla motivazione dell'ordinanza: la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame adeguata e non illogica.
art. 81 cod. pen.
Richiamato tra le norme penali indicate a titolo di addebiti provvisori; nel contesto indica concorso applicativo delle norme penali a più fattispecie contestate.
art. 73 D.P.R. n. 309/1990
Norma del testo unico sugli stupefacenti relativa ai delitti connessi al traffico di sostanze stupefacenti, per i quali è stata applicata la misura cautelare.
art. 629 cod. pen.
Norma che punisce l'estorsione: il fatto estorsivo pluriggravato è uno dei capi contestati e ha inciso sulla valutazione della pericolosità.
art. 628, comma 3, cod. pen.
Norma sulla rapina con aggravanti; citata tra gli addebiti o profili aggravanti collegati alla violenza e all'uso di armi.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la cancelleria è incaricata degli obblighi previsti.
Massime di principio
- L'omessa indicazione del termine di scadenza quando la misura è motivata anche da esigenze diverse da quelle probatorie (es. pericolo di commissione di altri reati) non comporta automaticamente la nullità dell'ordinanza.
- Il principio di eccezionalità e residualità della custodia cautelare non esclude la misura carceraria quando emergono elementi concreti e plurimi di pericolosità (gravità del fatto, reiterazione, ingenti profitti, uso di armi, coinvolgimento di minori, precedenti penali).
- Arresti domiciliari e controllo elettronico possono risultare inidonei se il rischio di reiterazione è elevato e l'attività illecita è su larga scala, con strutturazione organizzativa e rilevanti guadagni illeciti.
- Per ottenere la declaratoria di nullità formale è necessario dimostrare che la carenza formale abbia inciso sul fondamento della misura; la difesa deve indicare profili specifici e rilevanti, non solo vizi formali astratti.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. somma a favore della Cassa delle ammende) se non emergono giustificazioni colpose nella proposizione del ricorso.
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