Cassazione Penale, Sentenza n. 13232/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il sequestro preventivo disposto dal GIP (31.7.2021) sul "complesso aziendale" della società, relativo al reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. Il PM deduceva che il Tribunale avrebbe errato ritenendo il provvedimento del 31.7.2021 mera duplicazione del precedente decreto del riesame del 29.3.2021 (che aveva ripristinato il sequestro) e che la pendenza del ricorso avverso quel provvedimento avrebbe impedito la sua esecuzione (con richiamo a Sez. 3, sent. n. 25052/2020). Inoltre il PM contestava la motivazione nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che il sequestro fosse stato disposto ai sensi del d.lgs. n.231/2001, sostenendo invece che il GIP si fosse limitato ad applicare le norme del codice di procedura penale (art. 321 e ss.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ricordato che il ricorso per cassazione contro ordini di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali, e ha ritenuto che l'impugnazione del PM non evidenziava tali profili. Sul merito ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui l'ordinanza del 31.7.2021 era una duplicazione del precedente provvedimento (29.3.2021), non fondata su nuova notitia criminis o diversa esigenza cautelare (periculum o fumus). Quanto al sequestro fondato sul d.lgs. 231/2001, il Tribunale aveva motivato l'annullamento per carenza di indicazioni circa l'esistenza di beni costituenti profitto dell'illecito amministrativo. Infine è stata rilevata la sopravvenuta carenza di interesse del PM, atteso che il sequestro disposto con ordinanza del 29.3.2021 era stato eseguito successivamente (comunicazione di esecuzione del 1.12.2021). Conclusione: ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 603-bis cod. pen.
Individua il reato di sfruttamento del lavoro: nell'atto è il capo di incolpazione relativo all'assunzione e utilizzazione di manodopera in condizioni di sfruttamento; la decisione si riferisce a questo come fatto portante che ha giustificato l'origine del sequestro.
art. 324 cod. proc. pen.
Norma richiamata come titolo dell'istanza proposta dalla società al riesame; cornice procedurale per l'intervento del tribunale del riesame.
art. 322-bis cod. proc. pen.
Il provvedimento del tribunale del riesame del 29.3.2021 è stato adottato ai sensi di questa norma e ritenuto dal giudice di legittimità efficacemente ripristinatorio del sequestro precedente; la giurisprudenza citata ammette l'immediata esecutività di ordini del riesame in tema di misure reali.
art. 321 e ss. cod. proc. pen.
Riferimento alle norme ordinarie sul sequestro preventivo: il GIP aveva disposto il sequestro con richiamo a queste disposizioni; il Tribunale del riesame ha valutato la compatibilità dell'uso del d.lgs. 231/2001 rispetto a tali norme.
art. 310 cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che la clausola di compatibilità che rinvia all'art. 310 esclude l'applicazione del terzo comma (differimento dell'efficacia) alle misure reali, giustificando la tesi della immediata esecutività dell'ordinanza del riesame per misure reali.
d.lgs. n.231/2001 (art. 53, art. 19, art. 5 co.1 lett. a), art. 25-quinquies lett. a))
Il Tribunale ha ritenuto che non fossero state fornite indicazioni sufficienti sulla sussistenza di beni costituenti profitto dell'illecito amministrativo contestato, e perciò la misura cautelare disposta ai sensi del d.lgs. 231/2001 non risultava adeguatamente motivata.
Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 (giurisprudenza)
Richiamata per delimitare la nozione di "violazione di legge" ai fini di ammissibilità del ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro: comprende errores in iudicando/procedendo e vizi motivazionali radicali.
Sez. 2, n. 11204 del 09/02/2016 (giurisprudenza)
Orientamento citato che ammette l'immediata esecutività dell'ordinanza del tribunale del riesame emessa ai sensi dell'art. 322-bis in materia di misure reali.
Sez. 3, sent. n. 25052/2020 (giurisprudenza richiamata dal PM)
Citata dal PM per sostenere che la pendenza di un ricorso per cassazione avverso il provvedimento che ha ripristinato il sequestro impedirebbe l'esecuzione; la Corte nel caso concreto ha ritenuto irrilevante tale profilo rispetto alla valutazione di duplicazione del nuovo provvedimento.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso soltanto per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali: errori di valutazione non gravi o motivazioni criticate ma non manifestamente carenti rendono il ricorso inammissibile.
- Un nuovo provvedimento di sequestro che non sia fondato su nuova notitia criminis o su esigenze cautelari diverse rispetto a un provvedimento precedente può essere considerato mera duplicazione e annullato.
- Le ordinanze del tribunale del riesame adottate ai sensi dell'art. 322-bis possono essere immediatamente esecutive in tema di misure reali; la pendenza di impugnazioni non determina automaticamente la sospensione dell'efficacia della misura.
- Per disporre sequestro ai sensi del d.lgs. 231/2001 è necessario indicare in maniera concreta l'esistenza di beni costituenti profitto dell'illecito amministrativo; l'assenza di tali indicazioni è motivo di annullamento.
- La sopravvenuta esecuzione della misura contestata può determinare la carenza di interesse a proseguire il ricorso, con conseguente inammissibilità.
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