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Sentenza

Sentenza n. 4054/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento per l'annullamento: a) del Decreto del Direttore Generale dell'USR della Campania prot. n. U. 0068125 del 30/10/24, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso bandito con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito 6.12.2023, prot. 2575, relativa al "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del Personale Docente della Scuola Secondaria di primo e secondo grado su posti comuni e di sostegno, ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. M. del 26.10.23, n. 205, per la classe di concorso A48 'Scienze Motorie e Sportive' negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, per quella sola parte in cui non ha incluso il ricorrente Prof. Avolio nell'elenco dei vincitori, con punti 221,25 e riserva S (Servizio Civile Universale); b) della Graduatoria di data e numero che si ignorano, predisposta dalla Commissione Esaminatrice, ai sensi dell'art. 2 del D. M. 205/23; c) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto del ricorrente all'assunzione ed, in particolare, della Nota dell'USR Campania, trasmessa a mezzo mail in data 13.11.24, nonché della Circolare USR Campania, Ufficio VI Ambito Territoriale Napoli, 29.08.24, n. 014165; d) del Decreto Direttoriale del 04.12.23, n. 2575, qualora lesivo del diritto del Prof. Avolio alla nomina

Giustizia amministrativa202500025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria regionale dei vincitori del concorso per la classe A48, nella parte in cui non ha incluso il candidato tra i vincitori e non gli ha riconosciuto la riserva per il Servizio Civile Universale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria regionale dei vincitori del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, contestando la mancata inclusione tra i vincitori nonostante un punteggio superiore a quello di alcuni candidati inclusi e la mancata applicazione della riserva del 15% prevista per gli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il Servizio Civile Universale. Ha dedotto la violazione dell'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017, dell'art. 12 l. n. 482/1968 e delle regole del bando, nonché violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria, violazione di norme tecniche, illogicità, perplessità, contraddittorietà, contrasto con precedenti e difetto assoluto di motivazione. Il ricorrente ha inoltre contestato la disciplina della graduatoria dei vincitori e una circolare dell'USR che avrebbe escluso dall'accesso gli atti relativi all'applicazione della riserva.

La decisione

Il TAR non ha esaminato le censure di merito e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo competente il giudice ordinario. Richiamando Cons. Stato, Sez. V, 27 febbraio 2026, n. 1560, il Collegio ha affermato che il diritto del candidato riservatario all'assunzione deriva direttamente dall'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017, secondo la sequenza norma-fatto-effetto, senza che l'attribuzione della riserva implichi esercizio di potere amministrativo discrezionale o tecnico. La norma è qualificata come norma di relazione o di protezione, idonea a far sorgere un diritto soggettivo perfetto; la graduatoria costituisce soltanto un presupposto dell'assunzione e non trasforma la posizione in interesse legittimo. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, purché il giudizio sia riproposto davanti al giudice ordinario competente per territorio entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono state compensate in ragione della novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40

    A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale

    La disposizione è una norma di relazione o di protezione, direttamente produttiva del diritto soggettivo alla riserva e, ricorrendone i presupposti, all'assunzione, senza intermediazione di potere amministrativo.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, sono salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice ordinario competente per territorio entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione.

  • art. 7, comma 1, c.p.a.

    Il criterio di riparto fondato sulla causa petendi esclude la giurisdizione amministrativa quando la controversia non riguarda l'esercizio di un potere amministrativo.

  • art. 12 l. 2 aprile 1968, n. 482

    È richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità della disciplina della riserva, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito per difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • La controversia sulla spettanza della riserva di posti prevista dall'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017 in favore degli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il Servizio Civile Universale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la norma attribuisce direttamente una posizione di diritto soggettivo senza lasciare all'amministrazione spazi di discrezionalità amministrativa o tecnica.
  • Le norme che riconoscono direttamente una riserva di posti, secondo la sequenza norma-fatto-effetto, sono norme di relazione o di protezione: la loro violazione incide su un diritto soggettivo e non su un interesse legittimo, anche quando la contestazione riguardi la formazione della graduatoria concorsuale.
  • La graduatoria concorsuale, quando costituisce il presupposto applicativo della riserva, non trasforma in interesse legittimo la posizione del candidato che deduca la violazione di un diritto direttamente riconosciuto dalla legge.
  • Il riparto di giurisdizione deve essere stabilito in base alla causa petendi e al petitum sostanziale: spetta al giudice ordinario la controversia relativa a un diritto soggettivo non condizionato dall'esercizio di potere amministrativo; spetta al giudice amministrativo quella concernente l'esercizio di un potere autoritativo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiRiparto di giurisdizione

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