Sentenza del 28/02/2017 n. 5183 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato, seppure con una riduzione, l'accertamento dei maggiori ricavi e del maggior reddito d'impresa per l'anno 2004, fondato sugli studi di settore. Ha denunciato, tra l'altro, l'omessa e insufficiente motivazione della sentenza, l'omessa pronuncia sui motivi di appello, l'illegittimità dell'accertamento induttivo basato sull'applicazione automatica degli studi di settore e la mancata considerazione delle circostanze addotte a giustificazione dei minori ricavi, tra cui la concorrenza avviata da due dipendenti, la riduzione del personale e la documentazione contabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la CTR avesse motivato in modo meramente astratto e tautologico, senza esaminare concretamente gli elementi forniti dalla contribuente né spiegare l'iter logico e giuridico che giustificava l'accertamento induttivo e la determinazione del reddito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a diversa sezione della CTR del Lazio, che dovrà riesaminare la controversia e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita in via definitiva la misura dell'imposta, ma la contribuente ha ottenuto l'annullamento della precedente decisione sfavorevole.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
Nullità della sentenza per omessa pronuncia, omessa indicazione degli elementi del convincimento e omessa o insufficiente motivazione
La Corte ha ritenuto fondate le censure relative alla carenza motivazionale e all'omesso esame dei motivi di appello.
Art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973
L'accertamento induttivo deve rispettare i presupposti di legge e non può fondarsi automaticamente sul solo scostamento dagli studi di settore.
Art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973
Motivazione dell'avviso di accertamento
L'atto impositivo deve esporre adeguatamente le ragioni della pretesa fiscale e confrontarsi con gli elementi difensivi addotti dal contribuente.
Art. 7 della legge n. 212 del 2000
Motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria
La motivazione dell'avviso deve consentire al contribuente di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
Art. 62-sexies, comma 3, del D.L. n. 331 del 1993, convertito nella legge n. 427 del 1993
Per il periodo anteriore al 1° gennaio 2007, il mero scostamento dai risultati degli studi di settore non bastava a legittimare l'accertamento induttivo; occorreva una grave incongruenza, nell'ambito dei presupposti previsti dalla normativa.
Art. 1, comma 23, della legge n. 296 del 2006
La disposizione è richiamata per delimitare temporalmente il regime applicabile agli accertamenti fondati sugli studi di settore.
Massime di principio
- Gli studi di settore non possono essere applicati in modo automatico o meccanico: l'Amministrazione deve valutare le circostanze concrete dell'attività e il contribuente può fornire elementi specifici idonei a spiegare lo scostamento.
- Per gli accertamenti relativi al periodo anteriore al 1° gennaio 2007, il semplice scostamento tra ricavi dichiarati e risultati degli studi di settore non era sufficiente; occorreva una grave incongruenza e il rispetto dei presupposti dell'accertamento induttivo.
- Il giudice tributario deve esaminare realmente le deduzioni e le prove offerte dal contribuente, spiegando perché le ritiene attendibili o non concludenti. Una motivazione generica, stereotipata o tautologica può comportare la cassazione della sentenza.
- Quando l'accertamento presenta vizi sostanziali, il giudice tributario deve esaminare nel merito la pretesa fiscale e, se necessario, rideterminarla con una valutazione motivata, anziché limitarsi a un'annullamento meramente formale.
- In casi analoghi è importante documentare con elementi oggettivi le ragioni dello scostamento, come perdita di personale, concorrenza, eventi aziendali sfavorevoli, documentazione contabile e risultati di eventuali procedimenti giudiziari.
Testo integrale
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