Sentenza n. 4672/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento il decreto del Ministero dell’interno, di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana formatosi sulla richiesta di concessione formulata in data 17.12.2015, notificato in data 18.12.19 (-OMISSIS-)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro dell’Interno del 4 novembre 2019, notificato il 18 dicembre 2019, con cui era stata respinta la domanda di cittadinanza presentata il 17 dicembre 2015 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato su elementi informativi riguardanti la moglie del richiedente, ritenuti tali da non consentire di escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica. Sono stati dedotti eccesso di potere per erronea valutazione degli elementi fattuali, motivazione illogica e contraddittoria e mancato bilanciamento degli interessi. Il ricorrente ha evidenziato l’assenza di precedenti o procedimenti penali a proprio carico e l’interruzione da anni dei rapporti con la moglie, asseritamente residente in Inghilterra, sostenendo quindi l’irrilevanza del rapporto coniugale. Nel corso del giudizio, a seguito di ordinanza istruttoria, l’Amministrazione ha depositato la documentazione riservata sottostante al diniego, con le cautele necessarie alla tutela delle attività di intelligence. Da tale documentazione è emerso che la moglie risultava, in atti del 2013, referente in Italia di un sodalizio criminale dedito al traffico di esseri umani e allo sfruttamento della prostituzione di ragazze provenienti dal Paese d’origine.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. La concessione della cittadinanza per residenza presuppone il decorso del periodo minimo di residenza legale, ma comporta un’ampia valutazione discrezionale sull’inserimento dell’istante nella comunità nazionale e sulla sua idoneità a rispettare i doveri derivanti dallo status civitatis. Tale valutazione può estendersi ai componenti del nucleo familiare e alle possibili ricadute sulla sicurezza della Repubblica. Il giudice ha ritenuto legittimo il diniego fondato su informative degli organismi di sicurezza, anche se gli elementi sfavorevoli riguardavano la moglie e non direttamente il richiedente. Il rapporto coniugale stabile può assumere rilievo, poiché non è possibile escludere che legami affettivi e familiari inducano il richiedente ad agevolare soggetti pericolosi; l’asserita separazione di fatto, in assenza di separazione legale, non è stata ritenuta sufficiente a neutralizzare tale valutazione, anche perché nella domanda il ricorrente aveva dichiarato di essere coniugato e che la moglie risiedeva in Italia. In materia di sicurezza nazionale è sufficiente una prognosi fondata su un attendibile grado di verosimiglianza del pericolo, senza necessità di certezza oltre ogni ragionevole dubbio; può essere sufficiente anche una situazione di dubbio. Il decreto è stato ritenuto adeguatamente motivato per relationem mediante il richiamo all’informativa riservata, senza necessità di riportarne analiticamente il contenuto, considerata l’esigenza di proteggere fonti e attività investigative. La tutela del diritto di difesa è stata ritenuta assicurata dall’ostensione della documentazione in giudizio, disposta dal giudice con le cautele necessarie. Il TAR ha quindi escluso l’illogicità, il difetto di motivazione e il mancato bilanciamento degli interessi, reputando prevalente la sicurezza nazionale sull’interesse all’acquisto della cittadinanza. Le spese sono state compensate per la specificità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: … f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza legale decennale costituisce un presupposto per la domanda, ma la concessione resta subordinata a un’ampia valutazione discrezionale sull’inserimento dell’istante nella comunità nazionale e sulla sua idoneità a rispettare i doveri connessi allo status civitatis.
art. 5 l. 91/1992
Il rischio per la sicurezza derivante dai rapporti con un familiare controindicato può precludere anche l’acquisto della cittadinanza per matrimonio.
art. 6, comma 1, lett. c), l. 91/1992
Le ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica possono impedire l’acquisto della cittadinanza per matrimonio.
art. 3 l. 241/1990
Nel procedimento di concessione della cittadinanza per motivi di sicurezza, l’obbligo di motivazione è adempiuto quando il provvedimento consente di comprendere l’iter logico seguito dall’Amministrazione; il richiamo per relationem a informative riservate può essere sufficiente senza la divulgazione analitica delle fonti e dei fatti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza, pur richiedendo il possesso del periodo minimo di residenza legale, implica una valutazione ampiamente discrezionale sull’effettivo e stabile inserimento dell’istante nella comunità nazionale e sulla compatibilità dell’acquisto dello status civitatis con l’interesse pubblico alla sicurezza della Repubblica.
- Nel procedimento di naturalizzazione, gli elementi di rischio per la sicurezza nazionale possono riguardare anche il coniuge o altro familiare stretto del richiedente, quando il rapporto familiare consenta ragionevolmente di ipotizzare possibili condotte di agevolazione o favore nei confronti del soggetto controindicato.
- Quando il diniego di cittadinanza è fondato su informative riservate degli organismi di sicurezza, la motivazione per relationem può essere sufficiente se rende comprensibile la ragione ostativa, senza dover divulgare nel provvedimento tutte le fonti, i fatti e le valutazioni interne coperte da esigenze di segretezza.
- La documentazione riservata sottostante al diniego può essere ostesa nel giudizio amministrativo su ordine del giudice e con modalità idonee a tutelare la segretezza delle informazioni e delle fonti; tale ostensione può assicurare il diritto di difesa senza imporre una disclosure integrale già nel provvedimento amministrativo.
- In materia di diniego della cittadinanza per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, è sufficiente una prognosi di pericolo fondata su un attendibile grado di verosimiglianza, anche secondo un criterio probabilistico del più probabile che non, senza necessità di una certezza oltre ogni ragionevole dubbio.
- L’asserita separazione di fatto o l’interruzione dei rapporti con il coniuge controindicato non neutralizza necessariamente la rilevanza del vincolo matrimoniale finché non intervenga una separazione legale, soprattutto se il richiedente ha dichiarato nella domanda di essere coniugato e di avere il coniuge residente in Italia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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