Regolamento (UE) 2020/2147
Regolamento delegato (UE) 2020/2147 della Commissione dell'8 ottobre 2020 che integra il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, definendo l’elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato definisce, in attuazione del regolamento (UE) 2019/516 sul RNL, l’elenco delle questioni che devono essere esaminate in ogni ciclo di verifica dei dati RNL. L’obiettivo è assicurare che i dati siano affidabili, esaustivi e comparabili tra Stati membri. Il testo individua cinque aree tematiche da includere nel modello di verifica della Commissione e stabilisce la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Definizione dell’elenco di questioni da esaminare in ciascun ciclo di verifica dei dati RNL ai fini dell’affidabilità, esaustività e comparabilità.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri nell’ambito della verifica dei dati relativi al reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) prevista dal regolamento (UE) 2019/516. Riguarda il modello di verifica elaborato dalla Commissione in collaborazione con il gruppo di esperti sull’RNL e, in particolare, le questioni che devono essere affrontate in ogni ciclo di verifica. Non disciplina direttamente operatori privati o settori economici specifici, ma il sistema di compilazione e controllo dei conti nazionali e degli aggregati RNL; è inoltre indicato come testo rilevante ai fini del SEE.
Definizione dell’elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica del RNL
Il regolamento delegato (UE) 2020/2147 integra il regolamento (UE) 2019/516 sul reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL). La sua funzione è circoscrivere, per ciascun ciclo di verifica, le questioni che la Commissione deve considerare per assicurare che i dati RNL siano affidabili, completi e comparabili tra gli Stati membri.
Contesto e finalità
I considerando chiariscono che la disponibilità di dati RNL affidabili, esaustivi e comparabili è essenziale ai fini dell’armonizzazione e del corretto funzionamento del sistema previsto dal regolamento RNL. La Commissione, in stretta collaborazione con il gruppo di esperti sull’RNL, elabora un modello di verifica delle fonti, degli usi e dei metodi impiegati per produrre gli aggregati RNL e le loro componenti; il presente regolamento delegato ne completa il contenuto individuando le questioni da esaminare.
Ambito del ciclo di verifica
L’elenco di questioni definito all’articolo 1 deve essere affrontato in ogni ciclo di verifica e costituisce il perimetro minimo del controllo tecnico sui dati RNL. Le questioni individuate riguardano aspetti metodologici e di qualità del dato, con particolare attenzione alla coerenza della compilazione nazionale e alla comparabilità tra Stati membri.
Questioni incluse nell’elenco
Le materie da trattare in ogni ciclo di verifica sono cinque:
- definizione di territorio geografico;
- principi di stima dei servizi di abitazione;
- trattamento dei rimborsi dell’IVA;
- misure sull’esaustività;
- trattamento dell’IVA non riscossa.
Tali voci riflettono i principali punti di attenzione per la valutazione della qualità dei dati RNL e per l’individuazione di eventuali divergenze metodologiche o di copertura statistica.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Elenco delle questioni da verificare in ogni ciclo
L’articolo 1 individua le questioni che devono essere affrontate in ciascun ciclo di verifica per garantire l’affidabilità, l’esaustività e la comparabilità dei dati RNL: definizione di territorio geografico, principi di stima dei servizi di abitazione, trattamento dei rimborsi dell’IVA, misure sull’esaustività e trattamento dell’IVA non riscossa.
Base giuridica e coordinamento con il regolamento RNL
Il regolamento integra il regolamento (UE) 2019/516 e si fonda sull’articolo 5, paragrafo 2, dello stesso. Considera il modello di verifica elaborato dalla Commissione in stretta collaborazione con il gruppo di esperti sull’RNL, che deve tenere conto dell’elenco di questioni qui definito.
Finalità della verifica dei dati RNL
I considerando precisano che i dati RNL devono essere affidabili, esaustivi e comparabili e che l’elenco risponde agli insegnamenti dei precedenti cicli di verifica, al processo di verifica già svolto e al feedback degli esperti degli Stati membri in materia di conti nazionali.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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