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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1424

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1424 della Commissione dell'8 ottobre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017 della Commissione per quanto riguarda i massimali di bilancio per il 2020 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto in Belgio, Bulgaria, Danimarca, Croazia, Lussemburgo e Portogallo

Normativa europea32020R1424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua, per il 2020, i massimali di bilancio applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto nella PAC per taluni Stati membri. La modifica si rende necessaria per recepire i nuovi massimali nazionali risultanti dal riesame delle decisioni di trasferimento tra pagamenti diretti e sviluppo rurale, anche in considerazione della pandemia di COVID-19. Il regolamento modifica quindi l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017 con nuovi importi per Belgio, Bulgaria, Danimarca, Croazia, Lussemburgo e Portogallo, con applicazione retroattiva dal 1º gennaio 2020.

Modifica i massimali di bilancio 2020 per alcuni regimi di sostegno diretto in Belgio, Bulgaria, Danimarca, Croazia, Lussemburgo e Portogallo.

Ambito di applicazione

Si applica ai massimali di bilancio annuali per l’anno civile 2020 relativi ad alcuni regimi di sostegno diretto previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013, nei soli Stati membri interessati: Belgio, Bulgaria, Danimarca, Croazia, Lussemburgo e Portogallo. Riguarda in particolare il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie, il pagamento ridistributivo, il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, il regime per i giovani agricoltori e il sostegno accoppiato facoltativo. Non introduce un nuovo regime, ma adegua l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017 ai nuovi massimali nazionali derivanti dai trasferimenti tra pilastro PAC e dalle decisioni riesaminate degli Stati membri.

Modifica dei massimali di bilancio 2020 per alcuni regimi di sostegno diretto

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1424 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017 per aggiornare i massimali di bilancio annuali 2020 relativi ad alcuni regimi di sostegno diretto della PAC. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1307/2013 e tiene conto delle successive modifiche dei massimali nazionali, conseguenti anche al riesame delle decisioni degli Stati membri sui trasferimenti tra pagamenti diretti e sviluppo rurale, effettuato per attenuare gli effetti della pandemia di COVID-19.

Contesto normativo e ratio

La Commissione richiama in particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070, che aveva già istituito i massimali di bilancio annuali per il 2020, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017, i cui importi si basavano sui massimali nazionali dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013. Successivamente, il regolamento delegato (UE) 2020/756 ha integrato le decisioni degli Stati membri sui trasferimenti ex articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013; per Belgio, Bulgaria, Danimarca, Croazia, Lussemburgo e Portogallo, il successivo regolamento delegato (UE) 2020/1314 ha ulteriormente modificato i massimali nazionali a seguito del riesame delle rispettive decisioni.

Ambito soggettivo e oggettivo

La modifica riguarda esclusivamente i sei Stati membri menzionati e si riferisce ai massimali 2020 applicabili a specifici regimi di sostegno diretto: pagamento di base, pagamento unico per superficie, pagamento ridistributivo, pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, regime per i giovani agricoltori e sostegno accoppiato facoltativo. Il regolamento non modifica la disciplina sostanziale dei regimi, ma solo i relativi tetti di bilancio nazionali e i valori riportati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017.

Modifiche introdotte nell’allegato

L’allegato del regolamento sostituisce gli importi precedentemente attribuiti a Belgio, Bulgaria, Danimarca, Croazia, Lussemburgo e Portogallo nei punti I, II, III, IV, VI, VII e VIII dell’allegato del regolamento (UE) 2020/1017. I nuovi importi sono quelli indicati nell’allegato del presente regolamento per ciascun Paese e per ciascun punto interessato, con aggiornamento dei massimali applicabili ai diversi regimi.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, il regolamento si applica dal 1º gennaio 2020, quindi retroagisce al medesimo dies a quo del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017 che viene modificato. Il testo conferma inoltre la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017 conformemente all’allegato del presente regolamento, così da aggiornare i massimali di bilancio annuali 2020 per i regimi di sostegno diretto interessati.

Ragioni della modifica

I considerando chiariscono che i massimali del 2020 derivano dai massimali nazionali dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013, come modificati dal regolamento delegato (UE) 2020/756 e poi, per alcuni Stati membri, dal regolamento delegato (UE) 2020/1314 a seguito del riesame delle decisioni di trasferimento tra i pilastri della PAC per attenuare gli effetti della COVID-19.

Regimi interessati e ricalcolo dei massimali

Le modifiche incidono sui massimali per il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie, il pagamento ridistributivo, il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, il regime per i giovani agricoltori e il sostegno accoppiato facoltativo, limitatamente agli Stati membri interessati.

Nuovi importi nell’allegato

L’allegato sostituisce le voci corrispondenti nei punti I, II, III, IV, VI, VII e VIII dell’allegato del regolamento (UE) 2020/1017. Sono aggiornati gli importi per Belgio, Bulgaria, Danimarca, Croazia, Lussemburgo e Portogallo, con i nuovi massimali indicati per ciascun punto dell’allegato.

Decorrenza e applicazione temporale

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1º gennaio 2020, in coerenza con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017 che modifica.

Natura obbligatoria

Il regolamento ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturapolitica agricola comuneaiuti direttibilancio ue

Testo integrale

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