Regolamento (UE) 2020/1503
Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce un quadro armonizzato per il crowdfunding delle imprese nell’Unione, con regole comuni su autorizzazione, governance, requisiti prudenziali, informativa e vigilanza. L’obiettivo è favorire il finanziamento transfrontaliero di PMI e start-up, riducendo la frammentazione normativa e rafforzando la tutela degli investitori, in particolare di quelli non sofisticati. Il testo coordina inoltre il nuovo regime con il regolamento prospetto e con la disciplina sugli informatori. Sono previste regole dettagliate per la scheda informativa, il test di appropriatezza, il periodo di riflessione, le comunicazioni di marketing e le sanzioni.
Disciplina uniforme UE dei fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, con autorizzazione, vigilanza, requisiti organizzativi, tutela degli investitori e regole sulle comunicazioni di marketing.
Ambito di applicazione
Si applica ai servizi di crowdfunding prestati nell’Unione da persone giuridiche stabilite nell’UE e autorizzate ai sensi del regolamento, riguardanti il crowdfunding basato sul prestito e quello basato sull’investimento (valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding). Restano esclusi i servizi di crowdfunding rivolti a titolari di progetto consumatori ai sensi della direttiva 2008/48/CE, gli altri servizi connessi prestati conformemente al diritto nazionale e le offerte di crowdfunding superiori a 5.000.000 EUR calcolate su 12 mesi secondo l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c). Non si applica ai servizi di credito ai consumatori; non consente, salvo autorizzazione bancaria, la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico, né sostituisce eventuali autorizzazioni richieste per servizi di pagamento o investimento. È previsto un regime transitorio per i fornitori già operanti secondo il diritto nazionale fino al 10 novembre 2022 (salvo autorizzazione anticipata) e una deroga temporanea di 24 mesi per gli Stati membri con soglia prospetto inferiore a 5.000.000 EUR.
Regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese
Il regolamento istituisce un quadro uniforme dell’Unione per l’erogazione di servizi di crowdfunding alle imprese, con particolare attenzione alle PMI e alle start-up. La finalità è rimuovere la frammentazione normativa nazionale, facilitare la prestazione transfrontaliera dei servizi e assicurare un livello elevato di tutela degli investitori, soprattutto di quelli non sofisticati.
Finalità e perimetro dell’intervento
Il crowdfunding è qualificato come forma di finanza alternativa che mette in contatto, tramite piattaforma digitale pubblicamente accessibile, investitori o prestatori di fondi e titolari di progetto in cerca di finanziamento. Il regolamento copre sia il crowdfunding basato sul prestito sia quello basato sull’investimento, ma esclude espressamente il crowdfunding a favore di consumatori ai sensi della direttiva 2008/48/CE e le offerte superiori a 5.000.000 EUR calcolate su 12 mesi secondo l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c). Rimane inoltre fermo che l’autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding non consente, di per sé, la raccolta di depositi, la prestazione di servizi di pagamento o di investimento, se non nei limiti e con le ulteriori autorizzazioni previste dal diritto UE applicabile.
Definizioni rilevanti e categorie soggettive
Il regolamento definisce in modo puntuale i concetti essenziali: servizio di crowdfunding, prestito, gestione individuale di portafogli di prestiti, piattaforma, fornitore, offerta di crowdfunding, titolare di progetto, investitore, strumenti ammessi a fini di crowdfunding, comunicazioni di marketing e società veicolo. Centrale è la distinzione fra investitori sofisticati e non sofisticati, mutuata in parte dalla disciplina MiFID II ma adattata al mercato del crowdfunding; per i sofisticati valgono criteri patrimoniali o professionali indicati nell’allegato II, con validità della qualificazione pari a due anni.
Autorizzazione e accesso al mercato
I servizi di crowdfunding possono essere prestati solo da persone giuridiche stabilite nell’Unione e autorizzate dall’autorità competente dello Stato membro di stabilimento. La domanda di autorizzazione, disciplinata dall’articolo 12, è ampia e include informazioni su assetto organizzativo, governance, controlli interni, sistemi IT, rischi operativi, presidi prudenziali, continuità operativa, onorabilità e competenza degli amministratori, regole sui conflitti di interesse, esternalizzazioni, reclami, servizi di pagamento e limiti di investimento per i non sofisticati.
La procedura è scandita da termini precisi: l’autorità verifica la completezza entro 25 giorni lavorativi; se la domanda è completa, la decisione deve essere adottata entro tre mesi. L’autorizzazione può essere estesa ad attività ulteriori. Per taluni operatori già autorizzati in base a direttive finanziarie UE è prevista una procedura semplificata, senza richiesta di documenti già in possesso dell’autorità. Gli Stati membri non possono imporre la presenza fisica in un altro Stato membro per la prestazione transfrontaliera.
Governance, requisiti prudenziali e controlli interni
Gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 costruiscono il nucleo prudenziale e organizzativo del regime. I fornitori devono agire in modo onesto, equo, professionale e nel migliore interesse dei clienti, senza remunerazioni per la canalizzazione degli ordini verso specifiche offerte. Devono disporre di politiche, procedure e controlli adeguati per assicurare una gestione efficace e prudente, separazione delle funzioni, prevenzione dei conflitti, continuità operativa e gestione del rischio.
È richiesta una due diligence minima sui titolari dei progetti, con verifiche su precedenti penali rilevanti e su eventuali collegamenti con giurisdizioni non cooperative o ad alto rischio. I fondi raccolti o gestiti per i pagamenti devono essere depositati presso banca centrale o ente creditizio autorizzato; la custodia di valori mobiliari o strumenti ammessi deve essere affidata a soggetti autorizzati. I servizi di pagamento possono essere prestati solo da fornitori autorizzati ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366.
I requisiti prudenziali minimi sono fissati al maggiore tra 25.000 EUR e un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente, con specifiche regole di calcolo e con la possibilità di adempiere mediante fondi propri, assicurazione o combinazione delle due. L’assicurazione deve avere durata minima annuale, preavviso di 90 giorni e copertura di rischi operativi e di condotta espressamente indicati.
Gestione individuale di portafogli di prestiti
Il regolamento consente servizi di gestione individuale di portafogli di prestiti, ma li sottopone a regole dettagliate. L’investitore conferisce un mandato con parametri predeterminati, che devono comprendere almeno due tra tasso minimo e massimo, scadenza minima e massima, gamma e distribuzione delle categorie di rischio e, se offerto, un obiettivo di rendimento annuo. Il fornitore deve usare procedure e metodologie interne solide, dati adeguati e una descrizione trasparente del metodo di valutazione del rischio di credito.
Devono essere conservati mandato e documentazione di ciascun prestito per almeno tre anni dopo la scadenza. Il cliente riceve informazioni continue sul portafoglio: elenco dei prestiti, tasso medio ponderato, distribuzione per rischio, caratteristiche essenziali, misure di attenuazione del rischio, default degli ultimi cinque anni, oneri, valutazioni effettuate e, se esiste un fondo a copertura dei rischi, informazioni molto dettagliate sulla sua natura, governance, discrezionalità del gestore e rendimento trimestrale.
Trasparenza informativa e tutela dell’investitore
Il regolamento impone un robusto sistema di disclosure. Le informazioni al cliente devono essere corrette, chiare e non fuorvianti; devono chiarire che il crowdfunding non è coperto dai sistemi di garanzia dei depositi né dai sistemi di indennizzo degli investitori. Per i servizi di prestito, il fornitore pubblica i tassi di default degli ultimi 36 mesi e un rendiconto annuale dei risultati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Se il fornitore applica credit scoring o stabilisce il prezzo delle offerte, deve rendere pubblica la metodologia di calcolo. Sono inoltre previsti obblighi di documentazione, conservazione e accesso ai documenti per almeno cinque anni, nonché regole specifiche per le comunicazioni di marketing, che devono essere chiaramente identificabili, corrette, coerenti con la scheda informativa e redatte nella lingua ammessa dallo Stato membro interessato.
Protezione degli investitori non sofisticati
La tutela degli investitori non sofisticati è uno degli assi portanti del regolamento. Prima di consentire pieno accesso, il fornitore deve valutare appropriatezza, raccogliendo informazioni su esperienza, obiettivi, situazione finanziaria e comprensione dei rischi. La verifica va aggiornata ogni due anni. Se le informazioni sono insufficienti o mostrano conoscenze inadeguate, il cliente riceve una segnalazione di rischio e può investire solo dopo avere riconosciuto espressamente di averla ricevuta e compresa.
In più, il cliente deve effettuare una simulazione della capacità di sostenere perdite, parametrata al 10 % del patrimonio netto, da aggiornare annualmente. Per investimenti superiori a 1.000 EUR o al 5 % del patrimonio netto, occorrono avvertenza specifica, consenso esplicito e dimostrazione della comprensione del rischio. È inoltre previsto un periodo di riflessione precontrattuale di quattro giorni, durante il quale l’investitore non sofisticato può revocare l’offerta o la manifestazione di interesse senza motivazione né penalità.
Scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento
Ogni offerta deve essere accompagnata da una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, redatta dal titolare del progetto e resa disponibile dal fornitore. La scheda è il documento centrale di informazione precontrattuale e contiene dati sul titolare, sul progetto, sui bilanci, sulle caratteristiche dell’offerta, sui rischi, sui diritti degli investitori, sui costi, sulla presenza di eventuali SPV e, a seconda del caso, sulle condizioni del prestito o dei valori mobiliari offerti.
Il testo della scheda deve contenere specifiche avvertenze standardizzate, tra cui la mancanza di approvazione da parte delle autorità e i rischi di perdita totale o parziale. Deve essere su supporto durevole, distinto dal marketing e limitato a sei facciate A4; per gli strumenti ammessi, eventuali informazioni eccedenti possono essere collocate in un allegato. Il fornitore deve monitorarne l’aggiornamento per tutta la durata dell’offerta e informare immediatamente gli investitori di ogni variazione significativa.
Se emergono omissioni, errori o imprecisioni rilevanti, il titolare del progetto deve correggerli tempestivamente; in difetto, l’offerta viene sospesa e, se la situazione non è sanata entro 30 giorni, cancellata. Gli Stati membri devono prevedere responsabilità civile almeno per il titolare del progetto o i suoi organi in relazione alle informazioni contenute nella scheda.
Bacheca elettronica e mercato secondario limitato
Il regolamento consente una bacheca elettronica per pubblicizzare l’interesse all’acquisto o alla vendita di prestiti, valori mobiliari o strumenti ammessi inizialmente offerti sulla piattaforma. La bacheca non può però trasformarsi in un sistema interno di abbinamento multilaterale che esegua ordini e generi contratti, salvo che il fornitore disponga anche di separata autorizzazione come impresa di investimento o mercato regolamentato per la parte relativa ai valori mobiliari.
Sono richiesti obblighi informativi specifici, inclusa la natura non vincolante di eventuali prezzi di riferimento e la disciplina sulla trasparenza dei metodi di pricing.
Vigilanza, poteri delle autorità e cooperazione
Le autorità competenti nazionali esercitano la vigilanza sui fornitori autorizzati, possono svolgere ispezioni in loco, richiedere documenti e informazioni, sospendere o vietare offerte e comunicazioni di marketing e, nei casi previsti, trasferire i contratti in essere a un altro fornitore autorizzato. La cooperazione transfrontaliera è strutturata su punti di contatto unici, scambio di informazioni, assistenza nelle indagini e coordinamento con ESMA.
L’ESMA istituisce e mantiene un registro pubblico dei fornitori autorizzati e delle piattaforme, pubblica statistiche annuali e riceve informazioni aggregate sui progetti finanziati, distinguendo tra investitori sofisticati e non sofisticati. Il regolamento prevede anche obblighi di segreto professionale e di protezione dei dati conformemente al GDPR e al regolamento UE 2018/1725.
Sanzioni, pubblicità delle decisioni e rimedi
Gli Stati membri devono prevedere sanzioni amministrative e misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per una lunga serie di violazioni, con facoltà di mantenere solo sanzioni penali dove il diritto nazionale le preveda già. Le sanzioni minime includono, per le persone giuridiche, importi pari almeno a 500.000 EUR o fino al 5 % del fatturato annuo totale, e per le persone fisiche almeno 500.000 EUR. Le autorità devono considerare gravità, durata, beneficio economico, perdite a terzi, cooperazione e impatto sugli investitori.
Le decisioni sanzionatorie sono pubblicate sul sito dell’autorità, salvo anonimizzazione, differimento o omissione per ragioni di proporzionalità o di tutela delle indagini. Ogni decisione è impugnabile in sede giurisdizionale; è garantito anche il ricorso in caso di inerzia dell’autorità oltre sei mesi dalla domanda completa di autorizzazione.
Rapporti con altri atti dell’Unione e regime transitorio
Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2017/1129, esentando dal prospetto le offerte pubbliche di titoli da parte di fornitori autorizzati, purché entro la soglia di 5.000.000 EUR. Modifica inoltre la direttiva (UE) 2019/1937 per includere il regolamento nel perimetro della disciplina whistleblowing.
È previsto un regime transitorio: i fornitori operanti secondo il diritto nazionale possono continuare fino al 10 novembre 2022, o fino all’ottenimento dell’autorizzazione se anteriore, con possibilità per gli Stati membri di prevedere procedure semplificate. È anche prevista una deroga temporanea di 24 mesi per gli Stati membri che, alla data di riferimento, abbiano una soglia prospetto inferiore a 5.000.000 EUR.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 10 novembre 2021. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e costituisce il quadro di riferimento unico per i fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese.
Disposizioni principali
Oggetto, esclusioni e soglia massima
L’articolo 1 definisce il perimetro del regolamento: requisiti uniformi per servizi di crowdfunding, organizzazione e autorizzazione dei fornitori, funzionamento delle piattaforme, trasparenza e marketing. Sono esclusi i servizi rivolti a consumatori, gli altri servizi connessi regolati dal diritto nazionale e le offerte che superano complessivamente 5.000.000 EUR in un periodo di 12 mesi, includendo offerte di valori mobiliari, strumenti ammessi e importi raccolti via prestito, nonché eventuali offerte al pubblico collegate ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129.
Definizioni e categorie di strumenti/investitori
L’articolo 2 contiene le definizioni chiave: servizio di crowdfunding, prestito, gestione individuale di portafogli di prestiti, piattaforma, fornitore, offerta di crowdfunding, titolare di progetto, investitore, investitore sofisticato e non sofisticato, valori mobiliari, strumenti ammessi a fini di crowdfunding, comunicazione di marketing, supporto durevole, società veicolo e autorità competente. Sono disciplinate anche le condizioni per l’uso di azioni di società private a responsabilità limitata come strumenti ammessi, previa verifica delle autorità competenti.
Soggetti autorizzati e condizioni di prestazione
L’articolo 3 stabilisce che i servizi possono essere prestati solo da persone giuridiche stabilite nell’Unione e autorizzate. I fornitori devono agire onestamente, equamente, professionalmente e nel migliore interesse dei clienti; non possono remunerare la canalizzazione di ordini verso offerte specifiche. È ammessa la gestione individuale di portafogli di prestiti secondo parametri dell’investitore, e l’uso di SPV è consentito solo per attività illiquide o indivisibili con un’operazione di tipo look-through.
Gestione prudente, governance e conflitti di interesse
Gli articoli 4, 7, 8 e 9 impongono un sistema di governance efficace, controlli sui rischi, revisione periodica dei presidi prudenziali e procedure di reclamo. Sono previsti obblighi stringenti in materia di conflitti di interesse: divieto di partecipazione alle offerte sulla propria piattaforma, limiti per azionisti rilevanti, dirigenti, dipendenti e soggetti controllati, obbligo di comunicazione dei conflitti e di adozione di misure di mitigazione. L’esternalizzazione è ammessa ma non deve compromettere controlli interni né vigilanza, e il fornitore resta pienamente responsabile.
Adeguata verifica, custodia e servizi di pagamento
L’articolo 5 richiede una due diligence minima sui titolari di progetto, almeno quanto a precedenti penali rilevanti e localizzazione in giurisdizioni non cooperative o ad alto rischio. L’articolo 10 disciplina custodia delle attività e pagamenti: i fondi devono essere depositati presso banca centrale o ente creditizio autorizzato; la custodia dei valori mobiliari o strumenti ammessi è affidata a soggetti autorizzati; i servizi di pagamento possono essere svolti solo da prestatori autorizzati ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366, direttamente o tramite terzi.
Requisiti prudenziali minimi
L’articolo 11 impone presidi prudenziali almeno pari al maggiore tra 25.000 EUR e un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente (con inclusione del costo di gestione dei prestiti per tre mesi se il fornitore agevola prestiti). I presidi possono consistere in fondi propri, polizza assicurativa o combinazione. Sono previste esclusioni per soggetti già soggetti ad analoghi requisiti prudenziali bancari, d’investimento, di moneta elettronica o di servizi di pagamento. La polizza deve coprire l’UE, durare almeno un anno, prevedere preavviso di 90 giorni e coprire specifici rischi operativi e di condotta.
Autorizzazione, contenuto della domanda e termini
L’articolo 12 regola la domanda di autorizzazione presso l’autorità competente dello Stato membro di stabilimento. La domanda richiede informazioni su struttura, sito web, programma di attività, governance, controlli interni, protezione dati, rischi operativi, presidi prudenziali, piano di continuità operativa, requisiti di onorabilità e competenza degli amministratori, regole sui conflitti, esternalizzazione, reclami, servizi di pagamento e limiti di investimento per non sofisticati. La completezza è verificata entro 25 giorni lavorativi; la decisione sull’autorizzazione è adottata entro tre mesi dalla domanda completa. È prevista una procedura semplificata per soggetti già autorizzati come intermediari secondo altre direttive UE.
Ambito dell’autorizzazione, estensione e registro ESMA
L’articolo 13 richiede che l’autorizzazione specifichi i servizi consentiti e disciplina l’estensione ad attività ulteriori. L’articolo 14 istituisce un registro pubblico ESMA dei fornitori autorizzati, delle piattaforme, dell’autorità competente, dei servizi autorizzati, degli Stati membri notificati, di altri servizi e delle sanzioni. La revoca è pubblicata nel registro per cinque anni.
Vigilanza, notifiche e cooperazione transfrontaliera
Gli articoli 15, 16, 18, 29, 31, 32, 33 e 34 disciplinano la vigilanza continua, gli obblighi di informazione annuale sui progetti finanziati, la prestazione transfrontaliera e la cooperazione tra autorità. Per operare in altri Stati membri, il fornitore notifica gli Stati interessati tramite il punto di contatto unico e può iniziare l’attività entro il ricevimento della comunicazione o comunque entro 15 giorni. Gli Stati membri designano autorità competenti e un punto di contatto unico; l’ESMA e le autorità cooperano, scambiano informazioni e possono coordinare ispezioni e indagini. Gli Stati devono notificare alla Commissione e all’ESMA le disposizioni nazionali di attuazione entro il 10 novembre 2021.
Informazioni ai clienti, tassi di default e metodologia di pricing
L’articolo 19 impone informazioni corrette, chiare e non fuorvianti su servizi, costi, rischi e criteri di selezione, nonché l’informativa sulla non applicabilità dei sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori. L’articolo 20 impone la pubblicazione annuale dei tassi di default per almeno gli ultimi 36 mesi e un rendiconto dei risultati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Se il fornitore effettua credit scoring o determina il prezzo, deve descrivere la metodologia e indicare, se i conti non sono auditati, tale circostanza.
Tutela degli investitori non sofisticati
Gli articoli 21 e 22 prevedono test di appropriatezza, simulazione della capacità di sostenere perdite, avvertenze obbligatorie, riconoscimento espresso del rischio e limiti di investimento. Il test di appropriatezza si rinnova ogni due anni; la simulazione della capacità di perdita considera il 10 % del patrimonio netto e si rinnova ogni anno. Per singola offerta, oltre 1.000 EUR o il 5 % del patrimonio netto, il cliente deve ricevere un warning, dare consenso esplicito e dimostrare di comprendere l’investimento. È previsto un periodo di riflessione precontrattuale di 4 giorni per revocare l’offerta o la manifestazione di interesse, con divieto di prelievo o trasferimento di fondi prima della scadenza.
Scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento
L’articolo 23 e l’allegato I impongono una scheda KIID-like per ogni offerta di crowdfunding, predisposta dal titolare del progetto e resa disponibile dal fornitore. Deve contenere informazioni sul progetto, rischi, condizioni dell’offerta, diritti dell’investitore, costi, eventuale SPV e, per i prestiti, condizioni, tassi, garanzie, piano di rimborso e default. Deve essere corretta, chiara, non fuorviante, su supporto durevole, distinta dal marketing e limitata a sei facciate A4, con responsabilità del titolare del progetto e responsabilità civile nazionale per informazioni fuorvianti o incomplete. Il fornitore deve verificare completezza, correttezza e chiarezza; se emergono errori significativi, deve far correggere, sospendere e, se necessario, cancellare l’offerta entro 30 giorni. Le offerte con tale scheda sono esentate dall’obbligo prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129.
Scheda a livello di piattaforma per la gestione individuale di portafogli di prestiti
L’articolo 24 introduce una scheda specifica per i servizi di gestione individuale di portafogli di prestiti, con dati su fornitore, range di tassi e scadenze, categorie di rischio, metodologia interna, obiettivo di rendimento, criteri di selezione, garanzie, gestione dei prestiti e oneri. Anche qui vige un obbligo di aggiornamento continuo, responsabilità del fornitore e limiti formali di presentazione.
Bacheca elettronica e mercato secondario limitato
L’articolo 25 consente una bacheca elettronica per pubblicizzare interesse all’acquisto o vendita di prestiti, valori mobiliari o strumenti ammessi, ma vieta che essa diventi un sistema interno di abbinamento multilaterale che dia luogo a contratti. Sono previsti obblighi informativi, di trasparenza sulle valutazioni di prezzo e, se del caso, sugli aggiornamenti di proprietà per i servizi di custodia.
Conservazione documentale e marketing
Gli articoli 26, 27 e 28 impongono la conservazione della documentazione per almeno cinque anni, la disponibilità immediata ai clienti, la chiara identificazione delle comunicazioni di marketing e la loro coerenza con la scheda informativa. Le comunicazioni di marketing sono soggette alle lingue accettate nello Stato membro interessato; le norme nazionali applicabili devono essere pubblicate e aggiornate sui siti delle autorità competenti e dell’ESMA, che riceve anche una relazione annuale sulle azioni di enforcement.
Sanzioni, misure amministrative e pubblicità delle decisioni
Gli articoli 39, 40, 42 e 43 impongono agli Stati membri di prevedere sanzioni amministrative e altre misure effettive, proporzionate e dissuasive, applicabili a una vasta gamma di violazioni, con importi minimi di 500.000 EUR per persone fisiche e giuridiche, e per le persone giuridiche fino al 5 % del fatturato annuo totale. Le autorità tengono conto di gravità, durata, cooperazione, vantaggio ottenuto, perdite a terzi e impatto sugli investitori. Le decisioni sanzionatorie sono pubblicate, salvo anonimizzazione o differimento per ragioni di proporzionalità o indagine; le informazioni sulle sanzioni sono trasmesse all’ESMA e aggregate in una banca dati centrale.
Rinvii ad atti UE collegati, periodo transitorio e applicazione
Gli articoli 46 e 47 modificano il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937, inserendo il crowdfunding autorizzato tra le esenzioni dal prospetto e nel perimetro dei whistleblowing. L’articolo 48 prevede un periodo transitorio fino al 10 novembre 2022 per i fornitori già attivi secondo il diritto nazionale, con possibile proroga di 12 mesi mediante atto delegato; l’articolo 49 introduce una deroga temporanea di 24 mesi per alcuni Stati membri con soglia prospetto inferiore a 5.000.000 EUR. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 10 novembre 2021.
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