Regolamento (UE) 2020/1429
Regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020 che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione dell’epidemia di COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce misure straordinarie e temporanee per attenuare l’impatto economico della pandemia di COVID-19 sul settore ferroviario. Consente agli Stati membri di autorizzare riduzioni, rinvii o rinunce di determinati canoni di accesso e di prenotazione della capacità, nonché la revisione dei coefficienti di maggiorazione, con obbligo di compensazione dei gestori dell’infrastruttura entro termini accelerati. Prevede inoltre l’aggiornamento dei prospetti informativi della rete, il controllo dell’organismo di regolamentazione e una possibile proroga del periodo di applicazione tramite atti delegati della Commissione.
Misure temporanee per ridurre, rinviare o esentare i canoni ferroviari e adeguare la disciplina dell’accesso all’infrastruttura in risposta alla crisi COVID-19.
Ambito di applicazione
Si applica all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria disciplinata dal capo IV della direttiva 2012/34/UE, sia per servizi ferroviari nazionali sia internazionali, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. Riguarda gli Stati membri, i gestori dell’infrastruttura, i richiedenti e le imprese ferroviarie; le misure sono adottabili solo nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. Il regolamento prevede inoltre la possibilità di prorogare il periodo di riferimento con atti delegati della Commissione fino a un massimo complessivo di sei mesi per volta e comunque non oltre il 14 aprile 2022.
Regolamento (UE) 2020/1429 sulle misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione dell’epidemia di COVID-19
Il regolamento introduce una disciplina eccezionale e temporanea per sostenere il settore ferroviario colpito dal forte calo della domanda causato dalla pandemia di COVID-19. Il legislatore dell’Unione rileva che la crisi ha provocato gravi problemi di liquidità e perdite per le imprese ferroviarie, con effetti già manifestatisi dal 1° marzo 2020 e destinati a protrarsi almeno fino al 31 dicembre 2020.
Finalità e contesto
L’intervento mira a consentire agli Stati membri di alleviare l’onere dei canoni di accesso all’infrastruttura ferroviaria, dei canoni di prenotazione e dei coefficienti di maggiorazione, preservando al contempo l’equilibrio economico dei gestori dell’infrastruttura. Il regolamento è costruito come misura temporanea, proporzionata e collegata alla situazione di emergenza sanitaria, con possibilità di proroga del periodo di applicazione se il calo del traffico ferroviario dovesse persistere.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 delimita l’ambito oggettivo alle regole sui canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria previste dal capo IV della direttiva 2012/34/UE. La disciplina riguarda sia i servizi ferroviari nazionali sia quelli internazionali e si applica al periodo di riferimento compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020.
Riduzione, rinuncia e rinvio dei canoni
L’articolo 2 consente agli Stati membri di autorizzare i gestori dell’infrastruttura, in deroga agli articoli 27 e 31, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE, a:
- ridurre i canoni per il pacchetto minimo di accesso e per l’accesso all’infrastruttura di collegamento agli impianti di servizio;
- rinunciare a tali canoni;
- rinviarne il pagamento, se del caso secondo i segmenti di mercato individuati nei prospetti informativi della rete.
Le misure devono essere applicate in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio e sono subordinate al rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. Il medesimo articolo consente anche, in deroga all’articolo 27 della direttiva 2012/34/UE, il riesame della capacità dei segmenti di mercato di consentire coefficienti di maggiorazione ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, al fine di ridurre gli importi dovuti nel periodo di riferimento.
Canoni di prenotazione e capacità non utilizzata
Sempre l’articolo 2 autorizza gli Stati membri, in deroga all’articolo 36 della direttiva 2012/34/UE, a non applicare i canoni di prenotazione per la capacità assegnata ma non utilizzata durante il periodo di riferimento. La previsione opera anche quando il mancato uso sarebbe normalmente qualificato come regolare mancato uso ai sensi dei criteri vigenti. Anche in questo caso valgono i principi di trasparenza, obiettività e non discriminazione.
Compensazione dei gestori dell’infrastruttura
Poiché le riduzioni o rinunce dei canoni producono perdite per i gestori dell’infrastruttura, l’articolo 2, paragrafo 4, prevede che gli Stati membri li compensino per la perdita finanziaria specifica subita. La compensazione deve essere versata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui la perdita è stata subita.
La norma chiarisce che tale compensazione lascia impregiudicato l’obbligo, previsto dall’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE, di assicurare che il conto profitti e perdite del gestore presenti un equilibrio in un periodo ragionevole non superiore a cinque anni.
Obblighi di informazione e aggiornamento dei prospetti di rete
Gli Stati membri devono informare la Commissione delle misure adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento e comunicare eventuali misure successive o modifiche; la Commissione rende tali informazioni pubbliche.
L’articolo 3 impone ai gestori dell’infrastruttura di aggiornare senza ritardo, ove opportuno, il prospetto informativo della rete di cui all’articolo 27 della direttiva 2012/34/UE, in modo da riflettere le condizioni effettivamente applicate in virtù delle misure nazionali autorizzate.
Controllo dell’organismo di regolamentazione
L’articolo 4 stabilisce che l’articolo 56 della direttiva 2012/34/UE si applica alle riduzioni, rinunce o rinvii dei canoni e agli adeguamenti delle condizioni di utilizzo dell’infrastruttura previsti dagli articoli 2 e 3 del regolamento. Ne consegue che l’organismo di regolamentazione conserva il proprio ruolo di vigilanza e di garanzia rispetto ai criteri applicati ai gestori dell’infrastruttura.
Possibile proroga del periodo di riferimento
L’articolo 5 introduce un meccanismo di monitoraggio e proroga. Entro il 1° novembre 2020 i gestori dell’infrastruttura devono trasmettere alla Commissione i dati sull’uso delle reti, suddivisi per segmenti di mercato, relativi ai periodi 1° marzo-30 settembre 2019 e 1° marzo-30 settembre 2020.
Se il periodo di riferimento viene prorogato, i gestori devono trasmettere un nuovo insieme di dati a metà del periodo prorogato. Sulla base di tali dati, e se constata che la riduzione del traffico ferroviario rispetto agli anni precedenti persiste o è probabile che persista ed è dovuta all’impatto del COVID-19, la Commissione adotta atti delegati per modificare il periodo di riferimento. Ogni proroga può essere al massimo di sei mesi e il periodo complessivo non può andare oltre il 14 aprile 2022.
Delega alla Commissione e procedura d’urgenza
L’articolo 6 conferisce alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati previsti dall’articolo 5, paragrafo 2, per un anno a decorrere dal 13 ottobre 2020. La delega può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Prima dell’adozione, la Commissione consulta gli esperti designati dagli Stati membri, nel rispetto dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, e notifica contestualmente gli atti a Parlamento e Consiglio.
Gli atti delegati entrano in vigore solo se non vengono sollevate obiezioni entro due mesi dalla notifica, termine prorogabile di altri due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
L’articolo 7 prevede una procedura d’urgenza: gli atti delegati adottati in tale forma entrano in vigore immediatamente e si applicano fino a eventuale obiezione. Se Parlamento europeo o Consiglio sollevano obiezioni, la Commissione deve abrogare immediatamente l’atto.
Entrata in vigore
L’articolo 8 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e periodo di applicazione
Stabilisce norme temporanee sull’imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria di cui al capo IV della direttiva 2012/34/UE. Si applica all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria per servizi nazionali e internazionali nel periodo 1° marzo 2020 - 31 dicembre 2020, definito come "periodo di riferimento".
Riduzione, rinuncia o rinvio dei canoni
Gli Stati membri possono autorizzare i gestori dell’infrastruttura, in deroga agli articoli 27, 31, paragrafo 3, e 36 della direttiva 2012/34/UE, a ridurre, rinunciare o rinviare i canoni per il pacchetto minimo di accesso e per l’accesso all’infrastruttura di collegamento agli impianti di servizio, nonché a non applicare i canoni di prenotazione per capacità assegnata ma non utilizzata durante il periodo di riferimento. Le misure devono essere trasparenti, obiettive e non discriminatorie e restano subordinate al rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.
Riesame dei coefficienti di maggiorazione
In deroga all’articolo 27 della direttiva 2012/34/UE, gli Stati membri possono autorizzare i gestori dell’infrastruttura a riesaminare la capacità dei segmenti di mercato di consentire coefficienti di maggiorazione ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, con possibile riduzione degli importi dovuti per il periodo di riferimento.
Compensazione dei gestori dell’infrastruttura
Gli Stati membri compensano i gestori dell’infrastruttura per la perdita finanziaria specifica derivante dall’applicazione delle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 dell’articolo 2 entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui la perdita è stata subita. La compensazione non pregiudica l’obbligo generale di equilibrio del conto profitti e perdite del gestore entro un periodo ragionevole non superiore a cinque anni, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE.
Obbligo di informazione alla Commissione
Gli Stati membri devono informare la Commissione delle misure adottate ai sensi dell’articolo 2 entro tre mesi dall’entrata in vigore del regolamento e comunicare le misure successive o le modifiche. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.
Adeguamento dei prospetti informativi della rete
I gestori dell’infrastruttura devono modificare, ove opportuno e senza ritardo, il prospetto informativo della rete di cui all’articolo 27 della direttiva 2012/34/UE per riflettere le condizioni applicate in conseguenza delle misure adottate dallo Stato membro interessato.
Organismo di regolamentazione
L’articolo 56 della direttiva 2012/34/UE si applica alle misure di riduzione, rinuncia o rinvio dei canoni e agli adeguamenti delle condizioni di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, per quanto riguarda i criteri stabiliti dagli articoli 2 e 3 del regolamento.
Proroga del periodo di riferimento
Entro il 1° novembre 2020 i gestori dell’infrastruttura trasmettono alla Commissione dati sull’uso delle reti, per segmenti di mercato, relativi ai periodi 1° marzo-30 settembre 2019 e 1° marzo-30 settembre 2020. Se il periodo di riferimento è prorogato, devono fornire un nuovo set di dati a metà del periodo prorogato. Se la Commissione constata, sulla base di tali dati e dei migliori dati scientifici disponibili, che la riduzione del traffico ferroviario persiste ed è dovuta all’impatto del COVID-19, adotta atti delegati per modificare il periodo di riferimento. Ogni proroga può essere al massimo di sei mesi e il periodo non può essere prorogato oltre il 14 aprile 2022.
Delega di potere alla Commissione
La Commissione è delegata ad adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, per un periodo di un anno a decorrere dal 13 ottobre 2020. La delega può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio; la Commissione deve consultare gli esperti designati dagli Stati membri e notificare contestualmente gli atti delegati a Parlamento e Consiglio.
Procedura d’urgenza per gli atti delegati
In caso di impatto prolungato del COVID-19 sul trasporto ferroviario, gli atti delegati adottati con procedura d’urgenza entrano in vigore immediatamente e si applicano salvo obiezione di Parlamento o Consiglio; in caso di obiezione, la Commissione li abroga immediatamente.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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