Regolamento (UE) 2020/2148
Regolamento delegato (UE) 2020/2148 della Commissione dell’8 ottobre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la sicurezza delle piste e i dati aeronautici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il quadro europeo per gli aeroporti introducendo un insieme organico di misure orientate alla prevenzione delle incursioni in pista, al miglioramento della qualità dei dati aeronautici e alla standardizzazione delle procedure operative in condizioni ordinarie e invernali. Vengono inoltre rafforzati gli obblighi del gestore aeroportuale in materia di NOTAM, SNOWTAM, valutazione delle condizioni della pista, controllo dei FOD, autorizzazione di conducenti e veicoli, comunicazioni con il traffico aereo e manutenzione delle infrastrutture. Le modifiche recepiscono standard ICAO e rinviano parte dell’applicazione per tener conto dell’impatto organizzativo della pandemia COVID-19.
Modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 introducendo requisiti rafforzati su sicurezza delle piste, gestione e segnalazione dei dati aeronautici, NOTAM, condizioni invernali, FOD, autorizzazione di conducenti e veicoli, manutenzione aeroportuale e comunicazioni operative.
Ambito di applicazione
Si applica ai gestori aeroportuali soggetti al regolamento (UE) n. 139/2014, nell’ambito dei requisiti tecnici e delle procedure amministrative relativi alla certificazione, gestione, funzionamento e sorveglianza degli aeroporti. Le modifiche incidono in particolare su dati aeronautici, operazioni sull’area di movimento e sul piazzale, controllo delle piste, operazioni invernali, traino aeromobili, comunicazioni con i servizi di traffico aereo, manutenzione di infrastrutture e veicoli. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; alcune disposizioni si applicano dal 12 agosto 2021 e altre dal 27 gennaio 2022, mentre il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Sicurezza delle piste e dati aeronautici negli aeroporti
Il regolamento delegato (UE) 2020/2148 modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per rafforzare la sicurezza delle operazioni aeroportuali, con particolare attenzione alla prevenzione delle incursioni in pista, alla gestione delle condizioni della pista in presenza di contaminanti e al miglioramento della qualità dei dati aeronautici. Il testo recepisce e allinea la normativa UE agli standard ICAO, soprattutto per le operazioni invernali, i NOTAM e la segnalazione armonizzata delle condizioni della superficie della pista.
Ambito e finalità della modifica
Il regolamento interviene sui requisiti tecnici e amministrativi applicabili ai gestori aeroportuali, incidendo sia sull’organizzazione interna sia sulle procedure operative. La ratio è duplice: da un lato, elevare il livello di sicurezza e regolarità delle operazioni aeroportuali; dall’altro, ridurre incertezze giuridiche e disomogeneità applicative tra Stati membri, in particolare per dati aeronautici, informazione operativa e gestione delle piste contaminate o invernali.
Nuove definizioni rilevanti
L’allegato I del regolamento (UE) n. 139/2014 è arricchito da numerose definizioni, funzionali all’applicazione uniforme delle nuove regole. Tra le principali vi sono:
- AIC, AIP e prodotto di informazioni aeronautiche;
- NOTAM e codice NOTAM;
- FOD;
- pista contaminata, pista bagnata, pista scivolosa e bagnata;
- RWYCC, RCR, RCAM e condizioni della superficie della pista;
- RESA e posizione attesa pista;
- pista invernale appositamente preparata;
- descrittori delle condizioni della superficie della pista, tra cui neve compatta, neve secca, ghiaccio, gelo, slush, standing water, wet ice e wet snow.
Queste definizioni sono essenziali perché costituiscono il lessico operativo per la segnalazione delle condizioni della pista, per i NOTAM e per la valutazione delle prestazioni del velivolo.
Gestione dei dati aeronautici e sicurezza delle informazioni
La nuova ADR.OR.D.007 impone al gestore aeroportuale un sistema di gestione della qualità per tutte le attività sui dati aeronautici e sulla fornitura di informazioni aeronautiche. È inoltre richiesto un sistema di gestione della sicurezza dei dati operativi, con accesso limitato ai soggetti autorizzati e con procedure per:
- valutazione e mitigazione dei rischi per la sicurezza dei dati;
- monitoraggio e riesame della sicurezza;
- rilevazione e gestione delle violazioni;
- misure di ripristino e prevenzione;
- protezione contro le minacce di cibersicurezza.
Il personale deve essere sottoposto a nulla osta di sicurezza per quanto concerne i dati aeronautici.
Formazione, controlli di professionalità e documentazione
La norma ADR.OR.D.017 stabilisce che il gestore aeroportuale debba predisporre programmi di formazione per il personale operativo e per il personale di altre organizzazioni autorizzato ad accedere senza scorta alle aree operative. La formazione deve essere iniziale, periodica, continua e di aggiornamento, con verifiche di competenza e controlli di professionalità almeno ogni 24 mesi. I requisiti includono anche la guida dei veicoli.
La documentazione relativa a qualifiche, formazione e controlli deve essere conservata e resa disponibile su richiesta al personale interessato e al nuovo datore di lavoro, se il soggetto cambia impiego. La norma ADR.OR.D.035, a sua volta, impone la conservazione di registri e autorizzazioni per almeno quattro anni in relazione a licenze di guida, competenze linguistiche e manutenzione dei veicoli.
Qualità e integrità dei dati aeronautici
Le nuove norme ADR.OPS.A.010, ADR.OPS.A.020, ADR.OPS.A.025, ADR.OPS.A.030, ADR.OPS.A.035, ADR.OPS.A.040, ADR.OPS.A.045, ADR.OPS.A.050 e ADR.OPS.A.055 rafforzano l’intera catena del dato aeronautico. Il gestore aeroportuale deve concludere accordi formali con i soggetti con cui scambia dati e assicurare che tali dati siano:
- accurati;
- integri;
- risolti con un livello adeguato di dettaglio;
- tracciabili;
- tempestivi;
- completi;
- trasmessi nel formato richiesto.
Sono inoltre imposti:
- sistemi di riferimento comuni (WGS-84, MSL, calendario gregoriano e UTC);
- rilevamento errori e autenticazione dei dati;
- conformità al catalogo dei dati aeronautici;
- convalida e verifica dei dati, compresi quelli inseriti manualmente;
- gestione prioritaria degli errori relativi a dati critici ed essenziali;
- uso di metadati minimi;
- trasmissione elettronica dei dati;
- uso di strumenti e software che non pregiudichino la qualità dei dati.
NOTAM e informazione aeronautica
La norma ADR.OPS.A.057 disciplina in modo dettagliato la creazione dei NOTAM da parte del gestore aeroportuale. Il NOTAM deve essere emesso in presenza di informazioni relative a istituzione, stato o modifica di impianti, servizi, procedure o condizioni di pericolo per la navigazione aerea, quando tali informazioni sono temporanee, di breve durata o comunque operative e non idonee ad attendere la pubblicazione in AIP.
Il regolamento indica numerose ipotesi in cui il NOTAM è obbligatorio, tra cui:
- apertura o chiusura di aeroporti, eliporti o piste;
- modifiche rilevanti a servizi aeroportuali o radionavigazione;
- indisponibilità di sistemi di backup;
- modifiche agli aiuti visivi o ai sistemi di illuminazione;
- difetti o impedimenti nell’area di manovra;
- variazioni di disponibilità di carburante, olio e ossigeno;
- ostacoli, fauna selvatica, eventi e spettacoli;
- presenza di pericoli atmosferici o contaminanti;
- pista scivolosa e bagnata.
Sono inoltre previsti obblighi di tempestività, di uso di codici e fraseologia ICAO, di redazione in inglese o nella lingua nazionale concordata con il fornitore AIS, di sostituzione del NOTAM errato e di aggiornamento entro tre mesi per i NOTAM permanenti o di lunga durata mediante AIP o supplemento AIP. Dopo la pubblicazione, il gestore deve verificare il contenuto e diffondere l’informazione al personale interessato.
SNOWTAM, contaminanti e condizioni della pista
La nuova ADR.OPS.A.060 impone la segnalazione di sostanze o condizioni operative che incidono sulla sicurezza nell’area di movimento: acqua, neve, neve mista ad acqua, ghiaccio, gelo, agenti antighiaccio o sghiaccianti, banchi e cumuli di neve.
La ADR.OPS.A.065 prevede che il gestore aeroportuale segnali le condizioni della superficie della pista per ciascun terzo di pista mediante un RCR contenente il RWYCC, la copertura/profondità del contaminante e la descrizione standardizzata. Le misurazioni dell’aderenza non devono essere riportate. Se una pista pavimentata o parte di essa è scivolosa e bagnata, l’informazione deve essere diffusa tramite NOTAM.
Per la neve e le altre condizioni invernali, il regolamento distingue anche il regime dello SNOWTAM, con una disciplina transitoria dal 7 gennaio 2021 al 12 agosto 2021 e un formato standard dal 12 agosto 2021.
Passaggio di consegne e informazioni operative
La norma ADR.OPS.B.003 impone procedure di passaggio di consegne tra personale operativo e manutentivo, per assicurare che chi entra in servizio riceva le informazioni operative rilevanti. Deve inoltre essere garantita alle organizzazioni presenti in aeroporto la diffusione delle informazioni che possano incidere sull’esecuzione dei loro compiti.
Soccorso, antincendio e FOD
La norma ADR.OPS.B.010 aggiorna la formazione del personale di soccorso e antincendio, richiedendo formazione teorica e pratica continua e controlli di professionalità con cadenza non superiore a 12 mesi. Viene chiarito che la riduzione temporanea del livello di protezione per circostanze impreviste non richiede approvazione preventiva.
La ADR.OPS.B.016 introduce un programma di controllo dei FOD che comprende prevenzione, rilevazione, rimozione, raccolta dati e analisi delle fonti, con l’obiettivo di ridurre il rischio di danni agli aeromobili e alle attrezzature aeroportuali.
Autorizzazione dei conducenti e competenze linguistiche
Le norme ADR.OPS.B.024 e ADR.OPS.B.029 rafforzano il regime di abilitazione dei conducenti che operano nelle aree aeroportuali. Per guidare su area di movimento o altre aree operative è necessaria un’autorizzazione del gestore aeroportuale, subordinata a:
- patente valida;
- formazione specifica alla guida;
- dimostrazione della competenza;
- formazione sull’uso del veicolo;
- competenza linguistica, se si opera in area di manovra.
Le competenze linguistiche devono essere almeno di livello operativo in inglese e, se richiesto, nella lingua utilizzata per le comunicazioni radio con il traffico aereo. Sono previste verifiche ogni 4 anni per il livello operativo e ogni 6 anni per il livello avanzato, nonché un regime transitorio che consente autorizzazioni fino al 7 gennaio 2026 per l’inglese e fino al 7 gennaio 2023 per altre lingue. È altresì possibile, in via derogatoria, che lo Stato membro escluda il requisito dell’inglese previa valutazione della sicurezza di uno o più aeroporti.
Autorizzazione ed esercizio dei veicoli
Le norme ADR.OPS.B.026 e ADR.OPS.B.027 disciplinano in modo puntuale l’uso dei veicoli in aeroporto. Il veicolo deve essere autorizzato, efficiente, conforme a marcatura e illuminazione, e dotato, se necessario, di radio e transponder. Il gestore deve ridurre al minimo il numero dei veicoli autorizzati e assegnare nominativi radio appropriati, coordinati con il fornitore dei servizi di traffico aereo per i veicoli che operano nell’area di manovra.
L’esercizio dei veicoli sull’area di manovra richiede autorizzazione del traffico aereo e rispetto di regole stringenti di precedenza, read-back e ascolto radio continuo. In caso di dubbi sulla posizione, il conducente deve informare immediatamente il traffico aereo e liberare l’area in sicurezza. Sul piazzale valgono analoghe regole di autorizzazione e precedenza, con particolare attenzione ai veicoli di emergenza.
Traino degli aeromobili e comunicazioni
La ADR.OPS.B.028 richiede procedure specifiche per il traino degli aeromobili: definizione delle rotte, adeguata guida durante la manovra, luci accese sull’aeromobile trainato, coordinamento tra gli attori coinvolti e procedure rafforzate in caso di condizioni meteorologiche avverse.
La ADR.OPS.B.031 disciplina le comunicazioni tra veicoli e traffico aereo, imponendo procedure coordinate su frequenze, lingue, diffusione di informazioni rilevanti e mezzi alternativi in caso di guasto radio.
Controllo dei pedoni
La ADR.OPS.B.033 limita l’accesso alle aree operative ai soli soggetti che ne abbiano necessità, richiede formazione e competenza per l’accesso senza scorta e impone misure per proteggere i passeggeri e il personale che si muove a piedi sul piazzale o attraversa l’area di movimento. Per l’accesso in area di manovra senza veicolo sono richieste protezioni specifiche, equipaggiamento adeguato, autorizzazione del traffico aereo e divieto di ingresso in bassa visibilità.
Operazioni invernali e piste invernali appositamente preparate
La ADR.OPS.B.035 impone un piano neve per gli aeroporti esposti ad accumuli di neve, neve mista ad acqua o ghiaccio sull’area di movimento. Il piano deve prevedere l’uso di materiali per rimuovere o prevenire ghiaccio e gelo e, per quanto ragionevolmente possibile, la rimozione dei contaminanti dalle aree utilizzate per l’esercizio degli aeromobili.
La ADR.OPS.B.036 consente l’uso di procedure per piste invernali appositamente preparate solo previa approvazione dell’autorità competente e, in linea di principio, solo quando il contaminante è neve compatta o ghiaccio. È richiesta una procedura strutturata di monitoraggio, raccolta dati, manutenzione delle attrezzature e valutazione post-stagionale.
La ADR.OPS.B.037 impone, quando sono presenti contaminanti specifici, l’assegnazione del RWYCC in funzione del tipo e della profondità del contaminante e della temperatura, con nuove ispezioni ogni volta che le condizioni possono mutare e con utilizzo di riporti di volo speciali per rivalutare il codice.
Marcatura e illuminazione di veicoli e altri oggetti mobili
La ADR.OPS.B.080 richiede che i veicoli e gli altri oggetti mobili sull’area di movimento siano facilmente visibili tramite colori ad alto contrasto, bandiere o illuminazione appropriata. I colori delle luci sono differenziati: blu lampeggiante per veicoli di emergenza o sicurezza, giallo lampeggiante per gli altri veicoli, rosso fisso per oggetti a mobilità limitata. È prevista esenzione per alcune attrezzature di manutenzione aeromobili e per i veicoli usati solo sui piazzali.
Manutenzione di aeroporti, veicoli e sistemi elettrici
Le norme ADR.OPS.C.005, ADR.OPS.C.007, ADR.OPS.C.010 e ADR.OPS.C.015 rafforzano il presidio manutentivo dell’aeroporto. Il gestore deve mantenere un programma di manutenzione preventiva e correttiva per impianti, sistemi e attrezzature, con rispetto dei principi sul fattore umano e adeguati mezzi di attuazione.
In materia di veicoli, devono essere previsti programmi specifici per i mezzi di soccorso e antincendio e per gli altri veicoli operanti nelle aree aeroportuali, con manutenzione documentata e divieto di utilizzo dei veicoli inefficienti.
Per pavimentazioni, superfici e drenaggi, il gestore deve eseguire ispezioni regolari, evitare e rimuovere i FOD, prevenire irregolarità pericolose e mantenere caratteristiche di aderenza almeno pari agli standard minimi. Per aiuti visivi e sistemi elettrici, sono fissati obiettivi puntuali di efficienza delle luci, in particolare per le operazioni di categoria I, II e III e per le condizioni di bassa visibilità, con percentuali minime di luci efficienti e divieto di adiacenza tra luci inefficienti salvo eccezioni limitate.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Tuttavia, per attenuare gli effetti organizzativi della pandemia COVID-19, l’applicazione di alcune disposizioni è differita:
- al 12 agosto 2021 per i requisiti relativi alla segnalazione di contaminanti sulla superficie, alle condizioni della pista e alle operazioni in condizioni invernali;
- al 27 gennaio 2022 per le norme relative al sistema di gestione della qualità.
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifiche al regolamento (UE) n. 139/2014
Gli allegati I, III e IV del regolamento (UE) n. 139/2014 sono modificati per introdurre nuove definizioni e nuovi requisiti operativi e di gestione a carico dei gestori aeroportuali.
Nuove definizioni tecniche
Vengono introdotte definizioni di AIC, prodotto di informazioni aeronautiche, AIP, pista contaminata, set di dati, pista asciutta, FOD, affidabilità del sistema di illuminazione, indicatori di località, NOTAM, codice NOTAM, RCAM, RWYCC, RCR, RESA, posizione attesa pista, striscia di sicurezza della pista, condizioni della superficie della pista, descrittori delle condizioni della superficie della pista, pista scivolosa e bagnata, SNOWTAM, pista invernale appositamente preparata, pista bagnata e specifiche del certificato.
Gestione dei dati aeronautici e sicurezza delle informazioni
La norma ADR.OR.D.007 impone al gestore aeroportuale un sistema di gestione della qualità per le attività sui dati e sulle informazioni aeronautiche e un sistema di gestione della sicurezza per proteggere i dati operativi, limitandone l’accesso ai soggetti autorizzati. Sono richieste procedure per valutazione e mitigazione dei rischi, rilevazione delle violazioni, ripristino della sicurezza, nulla osta di sicurezza per il personale e misure contro le minacce di cibersicurezza.
Formazione e controlli di professionalità
La norma ADR.OR.D.017 disciplina un programma di formazione per il personale del gestore aeroportuale e per altro personale autorizzato all’accesso senza scorta, con formazione iniziale, periodica, continua e di aggiornamento. Sono previsti controlli di professionalità almeno ogni 24 mesi, requisiti per istruttori ed esaminatori, e obblighi di conservazione e disponibilità della documentazione formativa.
Conservazione dei documenti
La norma ADR.OR.D.035 impone la conservazione dell’ultima versione del registro dei rischi e, per almeno quattro anni, delle autorizzazioni alla guida e dei certificati linguistici, nonché delle autorizzazioni e della manutenzione dei veicoli, a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro o dal momento in cui il veicolo non è più in esercizio, salvo verifica dell’autorità competente.
Requisiti di qualità, integrità e trasmissione dei dati
La norma ADR.OPS.A.010 stabilisce accordi formali per lo scambio di dati aeronautici e impone requisiti su accuratezza, integrità, risoluzione, tracciabilità, tempestività, completezza e formato. Sono introdotte anche regole su sistemi di riferimento comuni, rilevamento errori e autenticazione, conformità al catalogo dei dati, convalida e verifica, trattamento degli errori, metadati, trasmissione elettronica e uso di strumenti e software non pregiudizievoli per la qualità dei dati.
Creazione e gestione dei NOTAM
La norma ADR.OPS.A.057 disciplina quando il gestore aeroportuale deve creare NOTAM, quali informazioni devono essere notificate, in che lingua possono essere redatti, come vanno sostituiti o annullati, e quando le informazioni devono confluire in AIP o supplementi AIP. Sono previste regole specifiche per NOTAM permanenti, temporanei di lunga durata e per il formato standard, nonché obblighi di revisione, diffusione interna e conservazione della documentazione.
Segnalazione dei contaminanti e delle condizioni della pista
Le norme ADR.OPS.A.060 e ADR.OPS.A.065 impongono la segnalazione operativa di acqua, neve, ghiaccio, gelo, agenti antighiaccio/sghiaccianti e cumuli di neve, nonché la redazione di RCR per ciascun terzo di pista con RWYCC da 0 a 6. Le misurazioni dell’aderenza non devono essere riportate; se la pista è scivolosa e bagnata, l’informazione va diffusa tramite NOTAM.
Passaggio di consegne operative
La norma ADR.OPS.B.003 richiede procedure per assicurare che il personale entrante riceva informazioni operative pertinenti ai compiti e che le organizzazioni presenti in aeroporto siano informate di cambiamenti operativi rilevanti.
Formazione antincendio e soccorso
La norma ADR.OPS.B.010 aggiorna il programma di addestramento del servizio di salvataggio e antincendio, prevedendo formazione teorica e pratica continua, controlli di professionalità almeno ogni 12 mesi e chiarendo che la riduzione temporanea del livello di protezione dovuta a circostanze impreviste non richiede approvazione preventiva.
Controllo dei FOD
La norma ADR.OPS.B.016 introduce un programma obbligatorio di prevenzione, rilevazione, rimozione e analisi dei detriti di oggetti estranei, con coinvolgimento delle organizzazioni operanti in aeroporto e con obblighi di formazione, monitoraggio e azioni correttive/preventive.
Autorizzazione dei conducenti e competenze linguistiche
Le norme ADR.OPS.B.024 e ADR.OPS.B.029 disciplinano il rilascio delle autorizzazioni alla guida per operare in area di movimento o altre aree operative, subordinandolo a patente valida, formazione, competenza linguistica e formazione sull’uso del veicolo. Le competenze linguistiche devono essere almeno a livello operativo in inglese e, se necessario, in altra lingua usata in aeroporto; sono previste verifiche periodiche, corsi di mantenimento, deroga nazionale previa safety assessment e termini transitori fino al 7 gennaio 2026 per l’inglese e al 7 gennaio 2023 per altre lingue.
Autorizzazione ed esercizio dei veicoli
Le norme ADR.OPS.B.026 e ADR.OPS.B.027 impongono l’autorizzazione del gestore aeroportuale per l’uso dei veicoli nelle aree operative, con requisiti di efficienza, marcatura, illuminazione, radio e, se necessario, transponder. Sono previsti limiti quantitativi ai veicoli, assegnazione di nominativi radio, procedure per ingressi temporanei o scortati, regole di precedenza, obblighi di read-back, procedure in caso di dubbi sulla posizione e regole specifiche per piazzale e area di manovra.
Traino aeromobili e guida ai movimenti di superficie
La norma ADR.OPS.B.028 richiede procedure per il traino sicuro degli aeromobili, comprese rotte, guida, illuminazione dell’aeromobile trainato, comunicazione e coordinamento, con misure per condizioni meteorologiche avverse. La norma ADR.OPS.B.030 disciplina la guida ai movimenti di superficie e il sistema di controllo, compresa l’eventuale definizione di percorsi standard e l’uso del transponder.
Comunicazioni e controllo dei pedoni
La norma ADR.OPS.B.031 regola le comunicazioni tra veicoli e servizi di traffico aereo e impone procedure su frequenze, lingue, informazioni rilevanti e mezzi alternativi in caso di guasto radio. La norma ADR.OPS.B.033 limita l’accesso pedonale, disciplina l’accesso senza scorta e impone misure di protezione e controllo dei movimenti, inclusa la scorta dei passeggeri e del personale in area di manovra.
Operazioni invernali e piste invernali appositamente preparate
La norma ADR.OPS.B.035 impone un piano neve e la pubblicazione in AIP di informazioni sulle attrezzature e sui materiali impiegati. Le norme ADR.OPS.B.036 e ADR.OPS.B.037 disciplinano l’uso delle piste invernali appositamente preparate, soggette ad approvazione preventiva dell’autorità competente, e la valutazione delle condizioni di superficie con assegnazione del codice RWYCC.
Marcatura e illuminazione di veicoli e altri oggetti mobili
La norma ADR.OPS.B.080 prevede marcature visibili e luci a bassa intensità per veicoli e altri oggetti mobili sull’area di movimento, con colori diversi per veicoli di emergenza, altri veicoli e oggetti a mobilità limitata, e una possibile esenzione per alcune attrezzature di manutenzione e veicoli usati solo sui piazzali.
Manutenzione delle infrastrutture e dei sistemi aeroportuali
Le norme ADR.OPS.C.005, ADR.OPS.C.007, ADR.OPS.C.010 e ADR.OPS.C.015 rafforzano gli obblighi di manutenzione preventiva e correttiva di impianti, sistemi, veicoli, pavimentazioni, drenaggi, aiuti visivi, sistemi elettrici e segnaletica. Sono previsti controlli regolari delle superfici di movimento, misure per evitare FOD e irregolarità pericolose, requisiti minimi di efficienza delle luci in funzione delle categorie operative, e divieto di eseguire lavori in prossimità dei sistemi elettrici durante le procedure di bassa visibilità.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Alcune disposizioni, tra cui quelle su contaminanti di superficie, condizioni della pista e operazioni invernali, si applicano dal 12 agosto 2021; altre, tra cui quelle sul sistema di gestione della qualità, si applicano dal 27 gennaio 2022.
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