Sentenza n. 264/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulle istanze del 9 agosto 2022 e del 28 luglio 2025, volte alla conclusione del procedimento di riconoscimento della Rete-Contratto denominata "KREALAB"
Esito
Favorevole al ricorrente (società istante)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'Assessorato regionale della Salute di concludere espressamente il procedimento relativo al riconoscimento della Rete-Contratto "KREALAB" e la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sulle istanze presentate il 9 agosto 2022 e il 28 luglio 2025. La vicenda traeva origine da un precedente diniego del riconoscimento, successivamente revocato dall'Amministrazione con nota del 18 luglio 2025 in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 76/2023. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990, sostenendo che, nonostante la revoca del diniego e la precedente sentenza del TAR che aveva dichiarato improcedibile la domanda demolitoria, l'Amministrazione non aveva adottato un provvedimento conclusivo espresso. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha comunicato di avere inviato, il 12 gennaio 2026, un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990; la ricorrente ha contestato che tale atto endoprocedimentale non fosse idoneo a concludere il procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sulle istanze della società. La revoca del precedente diniego non aveva determinato la conclusione del procedimento, né il successivo preavviso di rigetto poteva superare l'inerzia amministrativa, trattandosi di un atto endoprocedimentale privo di efficacia conclusiva. Il giudice ha affermato che, anche in assenza di una specifica disposizione che imponga la pronuncia su ogni istanza, l'obbligo di provvedere sussiste quando esigenze di giustizia sostanziale, trasparenza, partecipazione e correttezza amministrativa impongano una decisione espressa. L'Assessorato è stato quindi ordinato di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, favorevole o sfavorevole, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a una fase successiva, in caso di perdurante inerzia e previa istanza della ricorrente. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione, liquidate in 1.500 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Impone all'Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto; l'obbligo è stato ritenuto sussistente nella fattispecie nonostante la precedente revoca del diniego.
art. 2, comma 2, l. 241/1990
Costituisce il fondamento dell'obbligo di definire il procedimento entro il termine prescritto.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è un atto endoprocedimentale e, da solo, non conclude il procedimento né supera il silenzio dell'Amministrazione.
art. 117 c.p.a.
È richiamato quale rito precedentemente utilizzato per contestare il silenzio dell'Amministrazione.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e buona amministrazione concorrono a fondare l'obbligo di una pronuncia espressa quando esigenze di giustizia sostanziale lo richiedano.
Massime di principio
- L'obbligo della pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso può sussistere anche in assenza di una specifica disposizione che imponga di pronunciarsi su ogni istanza, quando esigenze di giustizia sostanziale, trasparenza, partecipazione e correttezza amministrativa attribuiscano al privato una qualificata aspettativa a una decisione.
- La revoca di un precedente provvedimento negativo non conclude, di per sé, il procedimento amministrativo sostanziale, quando l'Amministrazione debba ancora assumere una nuova determinazione espressa sulla domanda del privato.
- Il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è un atto endoprocedimentale e non è idoneo, da solo, a superare l'inerzia dell'Amministrazione o a sostituire il provvedimento conclusivo del procedimento.
- In presenza di silenzio illegittimo, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato, lasciandole impregiudicata la valutazione discrezionale sull'esito favorevole o sfavorevole della domanda.
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