Cassazione Penale, Ordinanza n. 05335/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché manifestamente infondati. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sull'esclusione dell'ipotesi lieve fosse logica e coerente e quindi non censurabile in sede di legittimità. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi sono stati proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 13/03/2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che le impugnazioni erano dirette esclusivamente contro il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve del reato contestato, cioè contro l'esclusione dell'applicazione del quinto comma. I ricorrenti sostenevano, in sostanza, che la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come di minore gravità. La Corte di cassazione rileva però che la Corte territoriale aveva già fornito adeguata giustificazione dell'esclusione dell'ipotesi lieve, valorizzando il coinvolgimento nella condotta illecita di una minore, pur non ritenuta responsabile del reato.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione censura solo il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve, la Corte verifica se la decisione di merito abbia fornito una motivazione congrua, logica e coerente sull'esclusione della fattispecie attenuata.
- La valorizzazione del coinvolgimento di un minore nella condotta illecita può costituire elemento idoneo a escludere l'ipotesi lieve, anche se il minore non sia stato ritenuto penalmente responsabile.
- Una motivazione immune da illogicità manifeste o vizi censurabili in sede di legittimità non è sindacabile in cassazione, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso manifestamente infondato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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