Sentenza n. 9751/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento - dell’avviso pubblico del 14.02.2025, indetto da Roma Capitale - Dipartimento valorizzazione patrimonio e politiche abitative, Direzione rigenerazione litorale e grandi progetti di Roma Capitale, “per l’affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del Litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative”; - della determinazione dirigenziale n. QC/462/2025 del 14/02/2025, prot. QC/2025/14486 della Direzione del Dipartimento valorizzazione patrimonio e politiche abitative, Direzione rigenerazione litorale e grandi progetti di indizione dell’avviso pubblico per l’affidamento di n. 31 concessioni demaniali marittime del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative; - della deliberazione della Giunta capitolina n. 136/2024 del 26.4.2024, recante “indirizzi e criteri generali per la valorizzazione economica, sociale e paesaggistico-ambientale del Litorale di Roma”; - della deliberazione della Giunta capitolina n. 44/2025 dell’11.2.2025, recante “indirizzi e criteri generali per la valorizzazione economica, sociale e paesaggistico-ambientale del Litorale di Roma. Integrazione alla deliberazione di Giunta Capitolina n. 136/2024”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso pubblico e atti presupposti per l’affidamento di 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’avviso pubblico, la determinazione dirigenziale di indizione e le deliberazioni della Giunta capitolina relative alla valorizzazione del litorale, deducendo: violazione dell’art. 4, comma 4-bis, della legge n. 118/2022, come modificata dal d.l. n. 131/2024, per l’indizione di una gara-ponte con concessioni di durata inferiore a cinque anni; omessa determinazione dell’indennizzo spettante al gestore uscente e dei relativi criteri; illegittimità della royalty parametrata al fatturato, ritenuta priva di base normativa, indeterminata e lesiva della competenza degli enti; impossibilità di formulare un’offerta congrua e remunerativa in ragione della durata annuale, della proroga opzionale, dell’indeterminatezza del canone e dell’indennizzo e della royalty; illegittimità dei vincoli di partecipazione e aggiudicazione, ritenuti privi di adeguata base normativa e lesivi della concorrenza; violazione degli indirizzi della Giunta quanto alle condizioni del personale e al livello di progettazione; illogicità del punteggio attribuito alle imprese giovanili nell’ambito dell’esperienza pregressa; mancata previsione dell’indennizzo in caso di revoca della concessione conseguente all’approvazione del PUA. Roma Capitale ha eccepito, tra l’altro, il difetto di interesse per la mancata partecipazione alla procedura e la mancata impugnazione degli esiti, sostenendo inoltre la legittimità della gara-ponte, della royalty e dei criteri di gara.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse con riferimento alla durata delle concessioni e alla royalty. Ha ritenuto che tali elementi incidessero sugli essentialia negotii della concessione e determinassero una lesione attuale già con la pubblicazione del bando, consentendo l’impugnazione immediata anche senza partecipazione alla gara. L’eventuale aggiudicazione non avrebbe infatti eliminato l’interesse a ottenere un bene della vita diverso per durata e corrispettivo, mentre una correzione successiva avrebbe alterato l’oggetto del confronto competitivo. Nel merito, il Collegio ha affermato che la disciplina statale dell’art. 4 della legge n. 118/2022 è immediatamente applicabile e costituisce modulo speciale e cogente per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime, ma ha ritenuto non irragionevole, nel peculiare contesto del litorale romano privo di concessioni in essere, l’indizione di una gara-ponte temporanea destinata ad assicurare la continuità dei servizi e la programmazione delle future procedure ordinarie. La mancata adozione dei decreti attuativi e del PUA non impediva l’applicazione della disciplina statale né giustificava il differimento sine die delle gare. È stata ritenuta legittima anche la royalty sul fatturato, aggiuntiva al canone, quale strumento flessibile di valorizzazione economica del bene demaniale e di incremento della redditività per l’erario; essa è determinabile per relationem in base ai ricavi futuri e non rende indeterminata l’offerta. Le censure sull’indennizzo sono state dichiarate inammissibili e comunque ritenute infondate, poiché nel caso concreto non vi erano concessionari uscenti ma occupanti sine titulo e la mancata adozione del decreto ministeriale non impediva l’avvio della procedura. Sono state inoltre ritenute infondate le doglianze sull’indeterminatezza delle aree, poiché le schede tecniche e la facoltà di sopralluogo fornivano informazioni sufficienti; sui criteri tecnici dell’offerta, adeguatamente specificati dal bando; sul punteggio premiale per le imprese giovanili, coerente con l’obiettivo di apertura del mercato; sui vincoli di partecipazione e aggiudicazione, ritenuti pro-concorrenziali; sulla mancata riproduzione nel bando di obblighi già imposti dalla legge in materia di lavoro e sicurezza; sul recepimento degli indirizzi della Giunta, attuati attraverso i criteri della proposta gestionale; e sulla mancata disciplina dell’indennizzo in caso di revoca, poiché si applica il regime legale proprio dell’eventuale potere esercitato, richiamato dall’art. 42 del Codice della navigazione. Il ricorso è stato quindi in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto. Le spese sono state integralmente compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 4 l. 5 agosto 2022, n. 118
I principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento.
La disposizione, come modificata, disciplina direttamente e in modo speciale le procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, con applicazione immediata alle procedure avviate dal 17 settembre 2024.
art. 1 d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla l. 14 novembre 2024, n. 166
Ha sostituito l’art. 4 della legge n. 118/2022, introducendo la disciplina direttamente applicabile dei contenuti del bando, dei criteri di aggiudicazione e dell’indennizzo al concessionario uscente.
art. 117, comma 2, lett. e), Cost.
La disciplina dei criteri e delle modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime, in quanto attinente alla tutela della concorrenza, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.
art. 4, comma 9, l. n. 118/2022
Prevede l’indennizzo al concessionario uscente, posto a carico del subentrante, per gli investimenti non ammortizzati secondo criteri stabiliti da decreto ministeriale; la mancata adozione del decreto non impedisce l’avvio della procedura.
art. 4, comma 13, l. n. 118/2022
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle procedure di affidamento [...] avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Conferma l’immediata applicabilità della disciplina alle procedure avviate dopo il 17 settembre 2024.
art. 3, comma 1, l. n. 118/2022
La proroga delle concessioni in essere è funzionale a consentire l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento; nel contesto romano privo di concessioni in essere, la medesima finalità può giustificare una gara-ponte temporanea.
art. 37 cod. nav.
Il criterio della proficua utilizzazione del bene demaniale giustifica la valorizzazione economica e la selezione dell’offerta più favorevole alla redditività del bene.
art. 42 cod. nav.
Disciplina il regime della revoca della concessione e dell’eventuale indennizzo, senza necessità di una specifica riproduzione integrale nel bando.
art. 49 cod. nav.
Le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso.
È stato richiamato da Roma Capitale per sostenere il regime delle opere alla cessazione della concessione, ma non costituisce la ratio principale della decisione.
art. 58 d.lgs. n. 36/2023
La ricorrente ne ha invocato l’applicazione ai vincoli di partecipazione e aggiudicazione; il TAR ha comunque ritenuto legittimi tali vincoli in funzione pro-concorrenziale.
art. 37 r.d. n. 827/1924
Richiamato insieme ai principi dell’evidenza pubblica per fondare la necessaria valorizzazione reddituale dei beni demaniali.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento è richiamato quale fondamento della valorizzazione efficiente delle risorse pubbliche e della potenziale massimizzazione dei canoni.
art. 88, comma 1, lett. d), c.p.a.
Consente il rinvio alla motivazione di precedenti sentenze della stessa Sezione su questioni largamente sovrapponibili.
Massime di principio
- Le clausole della lex specialis che incidono sugli elementi essenziali della concessione, quali durata e corrispettivo, possono essere impugnate immediatamente quando determinano una lesione concreta e attuale dell’interesse a conseguire un bene della vita avente contenuto diverso, anche se non precludono formalmente la partecipazione alla procedura e anche senza presentazione dell’offerta.
- La disciplina statale sull’affidamento delle concessioni demaniali marittime, introdotta dall’art. 4 della legge n. 118/2022 come modificato nel 2024, è immediatamente applicabile alle procedure avviate dopo la sua entrata in vigore e costituisce il modulo speciale di riferimento per l’azione amministrativa statale, regionale e comunale.
- Quando non vi siano concessioni in essere da prorogare e occorra assicurare nel frattempo la continuità dei servizi turistico-ricreativi e l’ordinata programmazione delle procedure conformi alla disciplina statale, l’amministrazione può indire una gara-ponte temporanea, purché la scelta non risulti irragionevole e si collochi nella transizione verso il nuovo modulo di affidamento.
- La mancata adozione di atti attuativi, salvo che la legge ne faccia una condizione necessaria, non impedisce l’avvio delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali; analogamente, la mancata adozione del piano comunale non può consentire all’amministrazione di differire sine die l’applicazione della disciplina statale.
- Una royalty parametrata al fatturato futuro del concessionario può costituire, in aggiunta al canone legale, uno strumento legittimo di valorizzazione economica del bene demaniale, purché sia determinabile secondo parametri conoscibili e non risulti manifestamente irragionevole; il collegamento a ricavi futuri non rende di per sé indeterminata l’offerta economica.
- I vincoli di partecipazione e di aggiudicazione dei lotti possono essere legittimamente previsti per impedire la concentrazione delle concessioni in capo a pochi operatori e favorire l’accesso di piccole e medie imprese, quando siano funzionali all’apertura concorrenziale del mercato.
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