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Sentenza

Sentenza n. 9751/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento - dell’avviso pubblico del 14.02.2025, indetto da Roma Capitale - Dipartimento valorizzazione patrimonio e politiche abitative, Direzione rigenerazione litorale e grandi progetti di Roma Capitale, “per l’affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del Litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative”; - della determinazione dirigenziale n. QC/462/2025 del 14/02/2025, prot. QC/2025/14486 della Direzione del Dipartimento valorizzazione patrimonio e politiche abitative, Direzione rigenerazione litorale e grandi progetti di indizione dell’avviso pubblico per l’affidamento di n. 31 concessioni demaniali marittime del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative; - della deliberazione della Giunta capitolina n. 136/2024 del 26.4.2024, recante “indirizzi e criteri generali per la valorizzazione economica, sociale e paesaggistico-ambientale del Litorale di Roma”; - della deliberazione della Giunta capitolina n. 44/2025 dell’11.2.2025, recante “indirizzi e criteri generali per la valorizzazione economica, sociale e paesaggistico-ambientale del Litorale di Roma. Integrazione alla deliberazione di Giunta Capitolina n. 136/2024”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202502804

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso pubblico e atti presupposti per l’affidamento di 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (ente concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’avviso pubblico, la determinazione dirigenziale di indizione e le deliberazioni della Giunta capitolina relative alla valorizzazione del litorale, deducendo: violazione dell’art. 4, comma 4-bis, della legge n. 118/2022, come modificata dal d.l. n. 131/2024, per l’indizione di una gara-ponte con concessioni di durata inferiore a cinque anni; omessa determinazione dell’indennizzo spettante al gestore uscente e dei relativi criteri; illegittimità della royalty parametrata al fatturato, ritenuta priva di base normativa, indeterminata e lesiva della competenza degli enti; impossibilità di formulare un’offerta congrua e remunerativa in ragione della durata annuale, della proroga opzionale, dell’indeterminatezza del canone e dell’indennizzo e della royalty; illegittimità dei vincoli di partecipazione e aggiudicazione, ritenuti privi di adeguata base normativa e lesivi della concorrenza; violazione degli indirizzi della Giunta quanto alle condizioni del personale e al livello di progettazione; illogicità del punteggio attribuito alle imprese giovanili nell’ambito dell’esperienza pregressa; mancata previsione dell’indennizzo in caso di revoca della concessione conseguente all’approvazione del PUA. Roma Capitale ha eccepito, tra l’altro, il difetto di interesse per la mancata partecipazione alla procedura e la mancata impugnazione degli esiti, sostenendo inoltre la legittimità della gara-ponte, della royalty e dei criteri di gara.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse con riferimento alla durata delle concessioni e alla royalty. Ha ritenuto che tali elementi incidessero sugli essentialia negotii della concessione e determinassero una lesione attuale già con la pubblicazione del bando, consentendo l’impugnazione immediata anche senza partecipazione alla gara. L’eventuale aggiudicazione non avrebbe infatti eliminato l’interesse a ottenere un bene della vita diverso per durata e corrispettivo, mentre una correzione successiva avrebbe alterato l’oggetto del confronto competitivo. Nel merito, il Collegio ha affermato che la disciplina statale dell’art. 4 della legge n. 118/2022 è immediatamente applicabile e costituisce modulo speciale e cogente per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime, ma ha ritenuto non irragionevole, nel peculiare contesto del litorale romano privo di concessioni in essere, l’indizione di una gara-ponte temporanea destinata ad assicurare la continuità dei servizi e la programmazione delle future procedure ordinarie. La mancata adozione dei decreti attuativi e del PUA non impediva l’applicazione della disciplina statale né giustificava il differimento sine die delle gare. È stata ritenuta legittima anche la royalty sul fatturato, aggiuntiva al canone, quale strumento flessibile di valorizzazione economica del bene demaniale e di incremento della redditività per l’erario; essa è determinabile per relationem in base ai ricavi futuri e non rende indeterminata l’offerta. Le censure sull’indennizzo sono state dichiarate inammissibili e comunque ritenute infondate, poiché nel caso concreto non vi erano concessionari uscenti ma occupanti sine titulo e la mancata adozione del decreto ministeriale non impediva l’avvio della procedura. Sono state inoltre ritenute infondate le doglianze sull’indeterminatezza delle aree, poiché le schede tecniche e la facoltà di sopralluogo fornivano informazioni sufficienti; sui criteri tecnici dell’offerta, adeguatamente specificati dal bando; sul punteggio premiale per le imprese giovanili, coerente con l’obiettivo di apertura del mercato; sui vincoli di partecipazione e aggiudicazione, ritenuti pro-concorrenziali; sulla mancata riproduzione nel bando di obblighi già imposti dalla legge in materia di lavoro e sicurezza; sul recepimento degli indirizzi della Giunta, attuati attraverso i criteri della proposta gestionale; e sulla mancata disciplina dell’indennizzo in caso di revoca, poiché si applica il regime legale proprio dell’eventuale potere esercitato, richiamato dall’art. 42 del Codice della navigazione. Il ricorso è stato quindi in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto. Le spese sono state integralmente compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 4 l. 5 agosto 2022, n. 118

    I principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento.

    La disposizione, come modificata, disciplina direttamente e in modo speciale le procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, con applicazione immediata alle procedure avviate dal 17 settembre 2024.

  • art. 1 d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla l. 14 novembre 2024, n. 166

    Ha sostituito l’art. 4 della legge n. 118/2022, introducendo la disciplina direttamente applicabile dei contenuti del bando, dei criteri di aggiudicazione e dell’indennizzo al concessionario uscente.

  • art. 117, comma 2, lett. e), Cost.

    La disciplina dei criteri e delle modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime, in quanto attinente alla tutela della concorrenza, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

  • art. 4, comma 9, l. n. 118/2022

    Prevede l’indennizzo al concessionario uscente, posto a carico del subentrante, per gli investimenti non ammortizzati secondo criteri stabiliti da decreto ministeriale; la mancata adozione del decreto non impedisce l’avvio della procedura.

  • art. 4, comma 13, l. n. 118/2022

    Le disposizioni del presente articolo si applicano alle procedure di affidamento [...] avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

    Conferma l’immediata applicabilità della disciplina alle procedure avviate dopo il 17 settembre 2024.

  • art. 3, comma 1, l. n. 118/2022

    La proroga delle concessioni in essere è funzionale a consentire l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento; nel contesto romano privo di concessioni in essere, la medesima finalità può giustificare una gara-ponte temporanea.

  • art. 37 cod. nav.

    Il criterio della proficua utilizzazione del bene demaniale giustifica la valorizzazione economica e la selezione dell’offerta più favorevole alla redditività del bene.

  • art. 42 cod. nav.

    Disciplina il regime della revoca della concessione e dell’eventuale indennizzo, senza necessità di una specifica riproduzione integrale nel bando.

  • art. 49 cod. nav.

    Le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso.

    È stato richiamato da Roma Capitale per sostenere il regime delle opere alla cessazione della concessione, ma non costituisce la ratio principale della decisione.

  • art. 58 d.lgs. n. 36/2023

    La ricorrente ne ha invocato l’applicazione ai vincoli di partecipazione e aggiudicazione; il TAR ha comunque ritenuto legittimi tali vincoli in funzione pro-concorrenziale.

  • art. 37 r.d. n. 827/1924

    Richiamato insieme ai principi dell’evidenza pubblica per fondare la necessaria valorizzazione reddituale dei beni demaniali.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento è richiamato quale fondamento della valorizzazione efficiente delle risorse pubbliche e della potenziale massimizzazione dei canoni.

  • art. 88, comma 1, lett. d), c.p.a.

    Consente il rinvio alla motivazione di precedenti sentenze della stessa Sezione su questioni largamente sovrapponibili.

Massime di principio

  • Le clausole della lex specialis che incidono sugli elementi essenziali della concessione, quali durata e corrispettivo, possono essere impugnate immediatamente quando determinano una lesione concreta e attuale dell’interesse a conseguire un bene della vita avente contenuto diverso, anche se non precludono formalmente la partecipazione alla procedura e anche senza presentazione dell’offerta.
  • La disciplina statale sull’affidamento delle concessioni demaniali marittime, introdotta dall’art. 4 della legge n. 118/2022 come modificato nel 2024, è immediatamente applicabile alle procedure avviate dopo la sua entrata in vigore e costituisce il modulo speciale di riferimento per l’azione amministrativa statale, regionale e comunale.
  • Quando non vi siano concessioni in essere da prorogare e occorra assicurare nel frattempo la continuità dei servizi turistico-ricreativi e l’ordinata programmazione delle procedure conformi alla disciplina statale, l’amministrazione può indire una gara-ponte temporanea, purché la scelta non risulti irragionevole e si collochi nella transizione verso il nuovo modulo di affidamento.
  • La mancata adozione di atti attuativi, salvo che la legge ne faccia una condizione necessaria, non impedisce l’avvio delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali; analogamente, la mancata adozione del piano comunale non può consentire all’amministrazione di differire sine die l’applicazione della disciplina statale.
  • Una royalty parametrata al fatturato futuro del concessionario può costituire, in aggiunta al canone legale, uno strumento legittimo di valorizzazione economica del bene demaniale, purché sia determinabile secondo parametri conoscibili e non risulti manifestamente irragionevole; il collegamento a ricavi futuri non rende di per sé indeterminata l’offerta economica.
  • I vincoli di partecipazione e di aggiudicazione dei lotti possono essere legittimamente previsti per impedire la concentrazione delle concessioni in capo a pochi operatori e favorire l’accesso di piccole e medie imprese, quando siano funzionali all’apertura concorrenziale del mercato.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeProcedura di garaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialisSuddivisione in lotti
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblica

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