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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30219/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

I contribuenti avevano impugnato, innanzi al giudice tributario, un avviso di liquidazione per imposta di registro relativo all'anno 2005. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in appello dell'Ufficio, aveva invece accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate. Avverso tale sentenza i contribuenti proponevano ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR dato rilievo alle allegazioni dell'Ufficio anziché a quelle del contribuente; 2) violazione degli artt. 7, comma 2, e 36, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, per non avere la CTR richiesto al CTU la determinazione del valore della compravendita al netto della riserva d'area; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la CTR considerato gli elementi offerti dalla parte contribuente.

La decisione

La Corte non esamina nel merito i tre motivi, poiché prende atto che, in data 2 luglio 2021, i contribuenti hanno depositato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, allegando la documentazione e il versamento della prima rata di quanto dovuto. In conseguenza di ciò, dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 6, del medesimo decreto-legge. Il ricorso non viene quindi deciso nel merito e la controversia si chiude per effetto della definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma asseritamente violata in relazione al dedotto vizio della sentenza di appello

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma asseritamente violata in relazione alla valutazione delle allegazioni e delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma asseritamente violata in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di riparto dell'onere della prova

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    indicato quale vizio dedotto con il primo motivo

  • art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato con riferimento ai poteri istruttori del giudice tributario e alla richiesta di intervento del CTU

  • art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato con riferimento alla motivazione della sentenza tributaria

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    indicato quale vizio dedotto con il secondo motivo

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    indicato quale vizio dedotto con il terzo motivo

  • D.L. n. 119 del 2018

    utilizzato come base normativa della domanda di definizione agevolata della controversia

  • art. 6, comma 6, D.L. n. 119/2018

    fondamento della declaratoria di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata

Massime di principio

  • La presentazione di una valida domanda di definizione agevolata della controversia tributaria, corredata dalla documentazione richiesta e dal versamento della prima rata, determina l'estinzione del giudizio ai sensi della disciplina speciale applicabile.
  • Quando interviene una causa estintiva sopravvenuta del giudizio, la Corte di cassazione non procede all'esame dei motivi di ricorso proposti avverso la sentenza impugnata.
  • In presenza di definizione agevolata perfezionata secondo la normativa speciale, l'impugnazione viene dichiarata estinta e la decisione di merito non è più scrutinata.
  • I motivi di ricorso fondati su violazione di norme processuali, vizi motivazionali o omesso esame di fatti decisivi restano assorbiti se il processo si estingue per adesione a una procedura di chiusura agevolata della lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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