Ordinanza n. 946/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della comunicazione del Comune di Milano prot. 354611 in data 17.06.2026, trasmessa in pari data, con cui l’Area Interventi Diretti Municipi 5-9 ha invitato la Società “al pagamento della somma di € 258.636,63, quale differenza tra la somma verificata d’ufficio e quella autodeterminata e versata” a titolo di contributo di costruzione, con maggiorazione per immobili dismessi ex D.C.C. n. 28/2023, e di monetizzazione dello standard con riferimento al permesso di costruire formatosi per silenzio assenso in relazione all’intervento di recupero dell’immobile di via Sant’Abbondio s.n.c. (già via dei Missaglia n. 34), pratica edilizia JPE 31783/2023 – P.G. 620423/2023, come accertato dalla sentenza dell’Ecc.mo TAR per la Lombardia, Milano, sez. II, 10.12.2025, n. 4081, nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, presupposti e consequenziali, tra cui il rapporto dell’Unità Oneri in data 5.03.2026 e, sin d’ora, il “rapporto tecnico agg. al 09/10/2024” e “quanto trasmesso dalla Direzione con mai del 03/03/2026” non conosciuti, ma richiamati nel predetto rapporto dell’Unità Oneri in data 5.03.2026, nonché per la rettifica del conteggio del contributo di costruzione comprensivo della maggiorazione per immobili dismessi ex D.C.C. n. 28/2023 e della monetizzazione dello standard determinato in relazione permesso di costruire formatosi per silenzio in relazione all’immobile di via Sant’Abbondio s.n.c. (già via dei Missaglia n. 34), pratica edilizia JPE 31783/2023 – P.G. 620423/2023; con declaratoria dell’insussistenza dell’obbligo della Società di corrispondere l’importo richiesto con comunicazione del Comune di Milano prot. 354611 in data 17.06.2026 e accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto a quanto sarebbe stato dovuto a titolo di contributo di costruzione comprensivo della maggiorazione per immobili dismessi ex D.C.C. n. 28/2023 e di monetizzazione dello standard, con conseguente condanna del Comune alla restituzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione comunale di invito al pagamento di € 258.636,63 quale conguaglio del contributo di costruzione, comprensivo della maggiorazione per immobili dismessi e della monetizzazione dello standard, relativa a un permesso di costruire formatosi per silenzio-assenso
Esito
Favorevole al ricorrente (società interessata)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, la comunicazione del Comune di Milano del 17 giugno 2026 con cui le è stato richiesto il pagamento di € 258.636,63, quale differenza tra l’importo verificato d’ufficio e quello autodeterminato e già versato, a titolo di contributo di costruzione, maggiorazione per immobili dismessi e monetizzazione dello standard. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, inclusi il rapporto dell’Unità Oneri del 5 marzo 2026 e ulteriori documenti tecnici richiamati ma non conosciuti. La ricorrente ha inoltre chiesto la rettifica dei conteggi, la declaratoria dell’insussistenza dell’obbligo di pagamento e la restituzione delle somme versate in eccedenza. Il giudice cautelare ha ritenuto che le questioni presentino particolare complessità e richiedano un approfondito esame non realizzabile nella fase cautelare; il testo non specifica analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
La domanda cautelare è stata accolta. Il TAR ha ritenuto non definibile nella fase cautelare il fumus boni iuris, in ragione della particolare complessità della controversia, rinviando l’approfondimento alla fase di merito. Quanto al periculum in mora, ha reputato opportuno sospendere l’invito al pagamento del conguaglio relativo alla monetizzazione della dotazione di servizi, adottato dal Comune il 17 giugno 2026. La sospensione è subordinata alla prestazione, entro 60 giorni dalla notificazione dell’ordinanza, di una cauzione pari all’intera somma richiesta, mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta. La mancata prestazione della garanzia comporta automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare. È stata fissata l’udienza pubblica per il 5 maggio 2027 e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; la sospensione è stata concessa in relazione al periculum in mora, con subordinazione a cauzione.
Massime di principio
- In presenza di una controversia cautelarmente complessa, il giudice può ritenere non adeguatamente scrutinabile il fumus boni iuris nella fase sommaria e fondare la misura provvisoria sull’esigenza di evitare il pregiudizio derivante dall’immediata esecuzione dell’atto.
- La sospensione cautelare di una richiesta di pagamento può essere subordinata, ai sensi della disciplina cautelare, alla prestazione di una cauzione pari all’importo richiesto, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta.
- Quando la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito dal giudice, la misura cautelare può perdere automaticamente efficacia.
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