Sentenza n. 488/2026 - Catania, Sezione 5
per l'accertamento in relazione dell’appalto dei lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 “Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica” II tronco dell’autostrada Siracusa-Gela Km 19+498,15, del diritto della ricorrente alla quantificazione dell’adeguamento dei prezzi di cui dell’art. 26 D.L. n. 50/2022 secondo il prezziario della Regione Siciliana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento e determinazione della stazione appaltante sulla quantificazione dell’adeguamento dei prezzi per gli anni 2022, 2023 e 2024
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa, affidataria ed esecutrice di lavori autostradali già ultimati e in fase di collaudo, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla quantificazione dell’adeguamento dei prezzi previsto dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022 secondo il prezziario della Regione Siciliana. La stazione appaltante aveva invece applicato il prezziario ANAS del 2022 e corrisposto l’importo di euro 14.922.461,78, ritenuto non satisfattivo. La ricorrente ha sostenuto che il parametro regionale fosse imposto dalla legge e confermato da un lodo del Collegio Consultivo Tecnico. Il Consorzio ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che l’adeguamento straordinario dei prezzi non coincidesse con la revisione prezzi devoluta alla giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. In subordine, ha dedotto la tardività del ricorso, assumendo applicabile il termine decadenziale di sessanta giorni previsto per le controversie in materia di revisione prezzi, e ha comunque chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario. Il Collegio ha premesso che la giurisdizione esclusiva richiede non solo una previsione legislativa espressa, ma anche una materia caratterizzata dall’intimo intreccio tra diritti soggettivi e interessi legittimi e dall’esercizio, da parte dell’amministrazione, di poteri autoritativi. In materia di revisione prezzi, la giurisdizione amministrativa esclusiva sussiste soltanto quando l’amministrazione conservi un margine discrezionale nel riconoscere o negare il beneficio, attraverso un procedimento istruttorio e una ponderazione tra l’interesse dell’appaltatore e l’interesse pubblico. L’adeguamento previsto dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022 è invece una misura straordinaria e obbligatoria, applicabile al ricorrere di presupposti e parametri legislativamente determinati, senza discrezionalità dell’amministrazione né sull’an né sul quantum. La controversia, ancor più perché riguardava esclusivamente la quantificazione dell’importo e non l’esistenza del diritto, concerne quindi una posizione di diritto soggettivo nella fase esecutiva del contratto e un rapporto paritetico di natura patrimoniale. Il ricorso può essere riproposto davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della non univocità degli orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
revisione dei prezzi relativa ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di revisione prezzi presuppone che la controversia coinvolga l’esercizio di un potere autoritativo e discrezionale dell’amministrazione; non comprende controversie relative a obblighi patrimoniali vincolati e a rapporti paritetici.
art. 26 d.l. n. 50/2022
Disciplina un meccanismo straordinario e obbligatorio di adeguamento dei prezzi, con diritto dell’impresa riconosciuto e quantificato sulla base di presupposti e parametri legislativi, senza margini di discrezionalità amministrativa.
art. 103 Cost.
La giurisdizione esclusiva amministrativa richiede una previsione legislativa espressa riferita a una materia particolare, caratterizzata dall’intreccio tra diritti soggettivi e interessi legittimi e dall’esercizio di poteri autoritativi.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria del giudice amministrativo.
Massime di principio
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione dei prezzi dei contratti pubblici sussiste soltanto quando la pubblica amministrazione eserciti, rispetto allo specifico oggetto della controversia, un potere autoritativo e discrezionale di riconoscere o negare il beneficio, previa istruttoria e ponderazione degli interessi coinvolti.
- Quando il diritto all’adeguamento del prezzo e la sua quantificazione sono compiutamente disciplinati dalla legge mediante presupposti e parametri vincolanti, l’amministrazione opera in posizione paritetica e la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
- Il meccanismo straordinario di adeguamento dei prezzi previsto dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022 non è assimilabile, ai fini del riparto di giurisdizione, alla revisione prezzi in senso stretto, poiché costituisce una misura obbligatoria priva di margini di valutazione discrezionale.
- La controversia relativa esclusivamente al quantum dell’adeguamento prezzi previsto dalla legge, nella fase esecutiva del contratto pubblico, concerne un diritto soggettivo patrimoniale e deve essere proposta davanti al giudice ordinario.
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