Cassazione Penale, Sentenza n. 28549/2023 del 03/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (13/05/2022) che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.). Ha proposto tre motivi: 1) nullità per violazione di legge e violazione del principio ne bis in idem, riferendo una precedente sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Napoli (sent. 4218/2016) relativa alla stessa porzione di terreno; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova con omissione degli elementi oggettivi e soggettivi del reato (sostegno che l'ingresso fosse legittimo e che mancasse l'elemento intenzionale); 3) omessa declaratoria della prescrizione, sostenendo che il reato è istantaneo con effetti permanenti e che eventuali effetti permanenti non dovrebbero incidere sulla prescrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla questione ne bis in idem ha ritenuto che i fatti contestati fossero diversi da quelli oggetto della sentenza irrevocabile richiamata, con elementi di tempo, luogo e condotta non coincidenti; pertanto il divieto del secondo giudizio non operava. Sul presunto travisamento e difetto di motivazione ha escluso il vizio: il giudice del merito aveva valutato e motivato coerentemente le prove (dichiarazioni della persona offesa, documentazione fotografica e dichiarazioni del teste Milone) e il ricorrente non ha assolto all'onere di autosufficienza nella trascrizione del probatorio necessario per dimostrare il travisamento. Sulla prescrizione ha confermato che il delitto di invasione ha natura permanente quando l'occupazione si protrae; il termine di prescrizione decorre dalla cessazione dell'occupazione (o, in mancanza, dalla sentenza di primo grado). Dato che l'occupazione risultava protratta almeno fino a fine ottobre 2019, il reato non è estinto per prescrizione. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
Il reato di invasione di terreni o edifici è considerato, quando l'occupazione si prolunga nel tempo, un reato di natura permanente; la responsabilità viene ritenuta sussistente se la parte contestata ha occupato una porzione del terreno per la quale non aveva autorizzazione (elementi di condotta, luogo e tempo rilevanti).
art. 646 cod. pen.
Richiamato nella ricostruzione delle precedenti qualificazioni dei fatti: la sentenza di merito ha evidenziato che la precedente qualificazione poteva differire e che gli elementi del nuovo fatto non coincidono necessariamente con quelli già giudicati.
art. 131-bis cod. pen.
Richiamato in riferimento alla sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Napoli che aveva prosciolto l'imputato ai sensi di detta norma in relazione a una porzione del terreno; la Corte di legittimità ha però ritenuto che i fatti oggetto di quella pronuncia non siano sovrapponibili a quelli dell'attuale contestazione.
art. 649 cod. proc. pen.
Applicato nel tema del ne bis in idem: per la sua operatività è necessaria l'identità degli 'elementi costitutivi del reato' (condotta, evento, nesso causale, circostanze di tempo e luogo).
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato in Cassazione sulle censure di omessa motivazione/travisamento: l'omessa valutazione deve riguardare un elemento di prova decisivo e l'invocazione deve rispettare il principio di autosufficienza del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna per le spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale sanzione e la somma alla Cassa per le ammende.
Corte Costituzionale, sent. 13/06/2000 n. 186
Richiamata a supporto della determinazione della sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; conferma la possibilità di comminare somme alla Cassa per le ammende.
Massime di principio
- Il principio ne bis in idem si applica solo quando esiste identità degli elementi costitutivi del reato (condotta, evento, nesso causale, tempo e luogo): occorre verificare non solo la sovrapposizione soggettiva ma la coincidenza oggettiva dei fatti.
- In Cassazione le doglianze di travisamento della prova o di omessa motivazione sono ammesse solo se rispettano il principio di autosufficienza e dimostrano che il giudice ha omesso di considerare un elemento probatorio decisivo o ha usato una prova inesistente; non è consentita una semplice rivalutazione delle prove già adeguatamente motivate dal giudice di merito.
- Per i reati di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) la natura permanente dell'illecito fa decorrere la prescrizione dalla cessazione dell'occupazione (o, in mancanza, dalla sentenza di primo grado): verificare la data di effettivo termine dell'occupazione è cruciale per la valutazione della prescrizione.
- Quando si impugna una sentenza in Cassazione è essenziale documentare pienamente (con trascrizioni e atti processuali) gli elementi probatori che si intendono censurare, altrimenti le censure rischiano di essere dichiarate inammissibili per carenza dell'onere di autosufficienza.
- Le censure che riguardano la coincidenza dei fatti con pronunce precedenti (ne bis in idem) richiedono un'analisi comparativa puntuale degli elementi costitutivi: differenze temporali, di luogo o di condotta possono essere determinanti per escludere il divieto del secondo giudizio.
- Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e il pagamento di somme alla Cassa per le ammende, oltre alla rifusione delle spese della parte civile, se costituita e vittoriosa.
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