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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32799/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 10/03/2021; il difensore ha articolato tre motivi di cassazione: (1) censura sulla qualificazione e sulla motivazione in ordine alla responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale (artt. 216 e 223 legge fall.), sostenendo che CASTELLANI fosse una "testa di legno" e che le contraddizioni tra le dichiarazioni non consentirebbero di affermare il dolo patrimoniale o la distrazione dell'intero compendio aziendale; (2) contestazione della ritenuta aggravante per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 219 legge fall.), con critica all'uso di stime e al richiamo al volume d'affari come base per quantificare il danno e richiesta di considerare la consegna della documentazione ai curatori escludente il dolo specifico; (3) censura per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), invocando il ruolo marginale, la scarsa intensità del dolo e la collaborazione con gli organi fallimentari.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Il motivo 1 è stato ritenuto inammissibile perché la Corte di appello ha adeguatamente motivato che la cessione del ramo d'azienda a prezzo irrisorio e la "rettifica" contrattuale successiva hanno privato la fallita del ramo sano lasciando i debiti, configurando bancarotta fraudolenta patrimoniale; il diverso apprezzamento delle dichiarazioni non è stato considerato motivo utile in cassazione. Il motivo 2 è stato ritenuto inammissibile: la Corte di appello ha correttamente valutato il decremento patrimoniale ai fini dell'aggravante, facendo riferimento al valore dei beni sottratti e al volume d'affari, e ha motivato congruamente sulla quantificazione del danno; l'argomento sulla consegna della documentazione non rimuove la rilevanza dell'aggravante. Il motivo 3 è stato ritenuto inammissibile perché la Corte territoriale ha motivato la negazione delle attenuanti generiche in ragione dell'abitualità della condotta e della non marginalità del ruolo, e il ricorrente ha prospettato elementi non già valutati in appello. Per tali ragioni il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Richiamato in relazione alla presentazione della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale; uso procedurale della norma per la produzione della requisitoria

  • legge fallimentare

    Richiama i presupposti della bancarotta e le fattispecie rilevanti ai fini della ricostruzione del fatto; la Corte d'appello ha valutato la cessione di ramo d'azienda nella cornice di tali disposizioni

  • legge fallimentare

    Norma richiamata nei motivi di ricorso in ordine alla qualificazione della bancarotta; la Corte ha ritenuto congrua la qualificazione come bancarotta patrimoniale fraudolenta per distrazione

  • legge fallimentare

    Norma relativa alle aggravanti, ivi inclusa l'aggravante per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del danno in base al valore dei beni sottratti e al volume d'affari

  • codice penale

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha valutato e negato le attenuanti richiamando l'abitualità della condotta e la non marginalità del ruolo dell'imputato

  • codice penale

    Principio di imputazione delle circostanze aggravanti: devono essere conosciute o ignorate per colpa; applicato per estendere le aggravanti ai concorrenti quando il coefficiente soggettivo è configurabile

  • codice penale

    Richiamato nella giurisprudenza per specificare limiti e estensioni delle circostanze soggettive in concorso; la Corte ha precisato che l'art. 118 non modifica il criterio di cui all'art. 59, comma 2

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e alle censure mosse in cassazione; la Corte ha giudicato le censure come generiche e non idonee a contrastare la motivazione della Corte d'appello

  • codice di procedura penale

    Norma applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende a causa dell'evidente inammissibilità del ricorso, con profili di colpa

Massime di principio

  • La cessione di un ramo d'azienda a corrispettivo irrisorio, che privi la società dei beni utili e lasci i debiti, può integrare la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale (anche per distrazione).
  • Le divergenze tra dichiarazioni delle parti non ostano, di per sé, alla ritenuta del dolo: il giudice di merito può legittimamente desumere l'intento fraudolento dalla complessiva dinamica negoziale e dagli effetti della cessione sui creditori.
  • La quantificazione dell'aggravante per "danno patrimoniale di rilevante gravità" si apprezza sul valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale (es. ramo d'azienda e capacità produttiva ante cessione), non esclusivamente sul passivo o su singole stime tributarie.
  • Le circostanze aggravanti oggettive si estendono ai concorrenti quando sia configurabile il relativo coefficiente soggettivo (conoscenza o colpa), ai sensi dell'art. 59 c.p.; l'assenza di dolo specifico invocata dal singolo concorrente non esclude automaticamente l'aggravante.
  • In cassazione non è sufficiente proporre un diverso apprezzamento delle prove già valutate in sede di merito: le censure devono colpire la ratio decidendi o il travisamento della prova in modo puntuale per essere ammissibili.
  • La richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi concreti già valutati in grado di incidere sull'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito; non è ammissibile introdurre in cassazione elementi nuovi non esaminati in appello.

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