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Ordinanza

Ordinanza n. 14/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa adozione di idonee misure cautelari, della ordinanza contingibile e urgente per ragioni ambientali e di tutela della salute pubblica n. 2 del 28.2.2018, con cui il Presidente della Giunta Regionale dell'Abruzzo ordina, ai sensi dell'art. 191 d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 52 della L.R. n. 45/2007, i) a Deco S.p.a. “in conformità al provvedimento di omologa del 19/07/2017 emanato dal Tribunale di Teramo, Ufficio Procedure Concorsuali, di provvedere alla rimozione, smaltimento/recupero dei rifiuti denominati “ex Sogesa” confinati nell'Area maturazione “AIE 4-5-6 e parte nelle AIE 1-2-3”, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del “verbale di consistenza dei beni e dello stato dei luoghi” … dando esecuzione, a proprie spese, con diritto di rivalsa nei confronti di terzi”, ii) a CSA S.c.a.r.l. “quale gestore per provvedimento del Giudice Delegato del Fallimento CIRSU Spa sino al 31/07/2017 dell'impianto di cui in oggetto, di provvedere alla rimozione, smaltimento/recupero, a proprie spese, dei rifiuti con codici CER 19.05.01 e 19.12.12, confinati nel “capannone 8” … entro il termine di 30 giorni dalla notifica del “verbale di consistenza dei beni e dello stato dei luoghi”” e iii) al Servizio Gestione dei Rifiuti di compiere tutte le attività e gli interventi necessari per il corretto adempimento delle disposizioni di cui alla predetta ordinanza, tra cui “predisposizione degli atti di volturazione della titolarità delle Autorizzazioni AIA n. 1/14 dell'11/02/2014 e n. 10/10 del 04/08/2010 s.m.i., ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4 del D.lgs. 152/2006 s.m.i.”; nonché - di ogni altro atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso, ivi compresi la relazione tecnica redatta dal Servizio Gestione Rifiuti della Regione richiamata nella predetta ordinanza, ma non allegata all'ordinanza e di contenuto ignoto, e il “verbale di consistenza dei beni e dello stato dei luoghi” redatto dal Servizio Gestione dei Rifiuti, notificato il 14.3.2018. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Consorzio Stabile Ambiente - CSA S.C.A.R.L. il 22.5.2019: per l'annullamento dell’ordinanza contingibile e urgente per ragioni ambientali e di tutela della salute pubblica n. 2 del 28.2.2018, del Presidente della Giunta Regionale dell'Abruzzo, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso, ivi compresi la relazione tecnica redatta dal Servizio Gestione Rifiuti della Regione richiamata nella predetta ordinanza, ma non allegata all'ordinanza e di contenuto ignoto, e il “verbale di consistenza dei beni e dello stato dei luoghi” redatto dal Servizio Gestione dei Rifiuti, notificato il 14.3.2018.

Giustizia amministrativa201800128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza contingibile e urgente regionale per la rimozione, lo smaltimento o il recupero di rifiuti, con prescrizioni relative alla gestione degli impianti e alla volturazione delle autorizzazioni AIA

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, anche con motivi aggiunti, l'ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 28 febbraio 2018, adottata dal Presidente della Giunta Regionale dell'Abruzzo ai sensi dell'art. 191 d.lgs. 152/2006 e dell'art. 52 l.r. Abruzzo n. 45/2007. L'ordinanza imponeva a un'impresa la rimozione e gestione di rifiuti denominati "ex Sogesa" e al ricorrente, quale gestore dell'impianto sino al 31 luglio 2017, la rimozione, lo smaltimento o il recupero, a proprie spese, di rifiuti individuati con i codici CER 19.05.01 e 19.12.12. Il provvedimento imponeva inoltre al Servizio Gestione dei Rifiuti regionale attività funzionali alla sua esecuzione, comprese quelle relative alla volturazione delle autorizzazioni AIA. Sono stati impugnati anche la relazione tecnica regionale richiamata ma non allegata all'ordinanza e il verbale di consistenza dei beni e dello stato dei luoghi notificato il 14 marzo 2018. Dal testo dell'ordinanza non risultano esaminati i singoli motivi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito della domanda di annullamento. Rilevata la risalenza del ricorso e l'assenza di atti sollecitatori della definizione del giudizio, il Collegio ha richiamato il dovere di cooperazione del giudice e delle parti per la ragionevole durata del processo, previsto dall'art. 2 c.p.a. Ha quindi invitato la parte ricorrente a manifestare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, la persistenza dell'interesse alla decisione di merito. Il mancato riscontro sarà valutabile in sede di decisione e comporterà la fissazione dell'udienza di merito senza ulteriore dilazione. La segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 2 c.p.a.

    il giudice e le parti abbiano il dovere di cooperare per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Il dovere di cooperazione processuale giustifica l'invito alla parte ricorrente a dichiarare la persistente attualità dell'interesse alla decisione di merito in un giudizio risalente e non sollecitato.

  • art. 191 d.lgs. 152/2006

    È indicato quale base normativa dell'ordinanza regionale contingibile e urgente in materia di rifiuti; il TAR non ne esamina in questa fase la corretta applicazione.

  • art. 52 l.r. Abruzzo n. 45/2007

    È indicato quale ulteriore base normativa dell'ordinanza regionale; il TAR non ne esamina in questa fase la corretta applicazione.

  • art. 29-nonies, comma 4, d.lgs. 152/2006

    È richiamato nell'ordinanza impugnata per la predisposizione degli atti di volturazione delle autorizzazioni AIA; la questione non è stata decisa dal TAR nell'ordinanza interlocutoria.

Massime di principio

  • In un giudizio amministrativo risalente, quando non risultino atti sollecitatori della definizione, il giudice può invitare il ricorrente a manifestare entro un termine la persistenza dell'interesse alla decisione di merito, in applicazione del dovere di cooperazione per la ragionevole durata del processo previsto dall'art. 2 c.p.a.
  • Il mancato riscontro all'invito del giudice a confermare l'interesse alla decisione non determina in questa fase l'immediata definizione del giudizio, ma può essere valutato in sede decisoria; il giudice può comunque fissare l'udienza di merito senza ulteriori dilazioni.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiDecisione e riti speciali
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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