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Sentenza

Sentenza n. 978/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza definitiva del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza lamentando che l’amministrazione scolastica non avesse dato esecuzione a una sentenza definitiva del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, nonostante la notificazione del titolo in forma esecutiva. Ha documentato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla l. n. 30 del 1997. L’amministrazione intimata non si è costituita e, sulla base della documentazione prodotta, non risultava adempiuta alcuna delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i requisiti di ammissibilità dell’azione, in quanto era stato provato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Nel merito, ha accertato la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione. Ha quindi ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente pronuncia. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, autorizzandolo alla delega e alla subdelega e prevedendo un ulteriore termine di 60 giorni per l’intervento sostitutivo, a seguito di istanza della parte ricorrente. L’amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    La proposizione dell’azione esecutiva nei confronti di un’amministrazione è ammissibile dopo la notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo giudiziale da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • La mancata dimostrazione, da parte dell’amministrazione, dell’adempimento delle obbligazioni derivanti da un giudicato giustifica l’ordine giudiziale di esecuzione entro un termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli il potere di provvedere direttamente o tramite funzionari delegati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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