Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1343/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la correzione della sentenza di questa sezione n. 10028 del 18 dicembre 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202403781

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanzaaltro

Atto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato n. 10028 del 18 dicembre 2025, limitatamente alla mancata distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (condominio appellante)

Prevale il privato

La controversia

È stata proposta istanza di correzione di errore materiale della sentenza del Consiglio di Stato n. 10028 del 18 dicembre 2025, che aveva rigettato nel merito l'appello proposto dal condominio contro la sentenza del TAR Basilicata n. 19 del 2024. L'istanza ha evidenziato che la sentenza non aveva disposto la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore della società appellata, il quale si era dichiarato anticipatario o antistatario nel giudizio di appello. I soggetti costituiti non hanno proposto opposizione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza, ritenendo che la mancata distrazione delle spese costituisse un mero errore materiale o un'omissione rimediabile mediante il procedimento previsto dall'art. 86 c.p.a. Ha quindi disposto la correzione della sentenza n. 10028 del 18 dicembre 2025, inserendo, sia nella motivazione sia nel dispositivo, la precisazione che le spese sono distratte in favore del procuratore della società, dichiaratosi anticipatario o antistatario. Ha ordinato alla Segreteria di effettuare le relative annotazioni ai sensi dell'art. 86, comma 3, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Consente di rimediare, mediante il procedimento di correzione, a meri errori materiali e omissioni presenti nella decisione; il giudice lo ha applicato alla mancata distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario o antistatario.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Impone l'annotazione della correzione a cura della Segreteria sulla decisione corretta.

Massime di principio

  • La mancata indicazione nella sentenza della distrazione delle spese di lite in favore del procuratore che si sia dichiarato anticipatario o antistatario può essere qualificata come errore materiale o omissione emendabile mediante il procedimento di correzione previsto dall'art. 86 c.p.a., senza necessità di rimettere in discussione il contenuto decisorio della pronuncia.
  • La correzione dell'errore materiale non modifica la decisione di merito, ma integra formalmente la sentenza per renderla conforme a quanto risulta dagli atti processuali e alla statuizione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.