Ordinanza n. 1712/2026 - Torino, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordini di servizio, anche verbali o per facta concludentia, di impiego presso la Casa Circondariale di Alessandria anziché presso la Casa di Reclusione di Alessandria, nonché il decreto nazionale di assegnazione nella parte potenzialmente incisa dalla domanda subordinata
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli ordini di servizio con cui sarebbero stati impiegati presso la Casa Circondariale di Alessandria, anziché presso la Casa di Reclusione di Alessandria, sede indicata nel decreto del Direttore Generale del Personale del D.A.P. del 7 maggio 2026. Hanno chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione al decreto di assegnazione e il ripristino presso la sede ritenuta spettante. In via subordinata, hanno chiesto di essere rimessi nella situazione giuridica in cui si sarebbero trovati se la procedura di interpello del 6 maggio 2026 fosse stata correttamente svolta, mediante una nuova individuazione della sede secondo i criteri di graduatoria e nel rispetto dei principi di trasparenza e buona fede. Il TAR ha rilevato che tale domanda subordinata è fondata sulla possibile confusione generata dall'indicazione della Casa di Reclusione di Alessandria come sede selezionabile, senza precisare l'avvenuto accorpamento in un più ampio polo carcerario, e che il suo eventuale accoglimento potrebbe incidere sull'assegnazione dei vincitori dell'intera procedura selettiva nazionale.
La decisione
Il TAR non ha deciso né il merito né le altre questioni di rito. Ha rilevato d'ufficio un possibile profilo di incompetenza territoriale inderogabile, poiché la domanda subordinata potrebbe incidere sul decreto di assegnazione adottato dall'autorità centrale del D.A.P., avente efficacia su tutto il territorio nazionale. Secondo il Collegio, l'eventuale incidenza sull'atto nazionale potrebbe attrarre la controversia nella competenza del TAR Lazio, sede di Roma, anche qualora siano impugnati contestualmente atti applicativi aventi effetti territorialmente più limitati. Il criterio speciale del foro della sede di servizio del dipendente pubblico potrebbe quindi cedere rispetto al foro della sede dell'autorità emanante, in presenza di atti produttivi di effetti non limitati all'ambito regionale. Il Collegio ha dato avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie sulla sola questione della competenza territoriale e fissando la prosecuzione alla camera di consiglio del 23 settembre 2026. Sono state riservate ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese, nonché ogni eventuale valutazione sull'interesse a coltivare la domanda subordinata.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone al giudice di sottoporre alle parti la questione rilevata d'ufficio prima della decisione, consentendo il contraddittorio mediante il deposito di memorie.
art. 15, comma 1, c.p.a.
rilevabile “d’ufficio finché la causa non è decisa in primo grado”
La competenza territoriale inderogabile può essere rilevata d'ufficio dal giudice sino alla decisione di primo grado.
Massime di principio
- Quando una domanda proposta davanti a un TAR periferico può incidere sull'atto di un'autorità centrale avente efficacia non limitata territorialmente, la controversia può essere attratta nella competenza territoriale del TAR Lazio, sede di Roma, anche se sono impugnati contestualmente atti applicativi di portata locale.
- La maggiore o minore rilevanza dell'impugnazione dell'atto dell'autorità centrale nell'economia complessiva del ricorso attiene al merito e non esclude, di per sé, l'attrazione della controversia nel foro dell'autorità emanante.
- Nelle controversie relative ad atti concernenti il rapporto di servizio di un dipendente pubblico, il foro speciale della sede di servizio può cedere rispetto al foro generale della sede dell'autorità emanante quando gli atti producono effetti non limitati all'ambito territoriale di una regione.
- La questione di incompetenza territoriale inderogabile rilevata d'ufficio deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., prima di ogni decisione definitiva.
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