Cassazione Civile, Ordinanza n. 32264/2024 del 13/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica doganale, con cui veniva contestato a una società consortile l'omesso versamento dell'accisa sull'energia elettrica auto prodotta da fonti rinnovabili negli anni 2008-2012, poiché non tutta l'energia sarebbe stata autoconsumata, ma una parte sarebbe stata commercializzata/ceduta. La contribuente aveva impugnato l'atto e, dopo vicende processuali pregresse, la CTR in sede di rinvio aveva accolto il ricorso ritenendo applicabile l'esenzione di cui all'art. 52, comma 3, lett. b), TUA e valorizzando anche il legittimo affidamento incolpevole, in ragione di indicazioni favorevoli ricevute dagli uffici territoriali. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. 504/1995 e dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 79/1999, per avere la CTR qualificato erroneamente la società come autoproduttore/esente, nonostante la cessione onerosa di parte dell'energia alle consorziate; 2) violazione degli artt. 10, commi 2 e 3, e 11 l. 212/2000, per avere la CTR esteso il legittimo affidamento fino a escludere il tributo, mentre tale tutela, secondo l'Ufficio, può incidere al più su sanzioni e interessi. La società resistente ha anche proposto ricorso incidentale condizionato, poi però rinunciato assieme al controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso principale dell'Agenzia. Ha affermato che, in tema di accise sull'energia elettrica, l'esenzione per autoproduzione opera solo se l'energia è sia prodotta con determinati impianti sia autoconsumata dal medesimo soggetto che la produce; se invece l'energia è ceduta, anche a consorziate/soci, l'esenzione non spetta per la quota ceduta. Ha inoltre ribadito che il legittimo affidamento del contribuente, quando fondato su atti o prassi dell'Amministrazione, può rilevare per escludere sanzioni e interessi, ma non elimina di regola l'obbligazione tributaria principale. Conseguentemente la sentenza della CTR è stata cassata; preso atto della rinuncia della società al controricorso e al ricorso incidentale, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso incidentale e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato il ricorso originario della contribuente contro l'avviso di accertamento. Spese integralmente compensate. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per la sopravvenuta inammissibilità.
Norme richiamate
art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
L'esenzione dall'accisa per l'energia elettrica autoprodotta opera solo se l'energia, oltre a essere prodotta da impianti con i requisiti richiesti, è anche autoconsumata; non si estende all'energia ceduta a terzi o alle consorziate.
art. 53, comma 1, lett. b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio sono, in linea generale, soggette al pagamento dell'accisa.
art. 2, comma 2, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79
La norma sul mercato elettrico è ritenuta estranea alla disciplina fiscale dell'accisa e non può fondare l'esenzione invocata.
art. 10, commi 1, 2 e 3, l. 27 luglio 2000, n. 212
Il legittimo affidamento tutela il contribuente soprattutto sul piano delle sanzioni e degli interessi; solo in ipotesi eccezionali e concrete può incidere sulla debenza del tributo.
art. 11, l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato congiuntamente alla tutela dell'affidamento, ma non tale da esonerare dall'obbligazione tributaria principale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte, cassata la sentenza impugnata, di decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al controricorso e al ricorso incidentale determina l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso incidentale.
art. 23 Cost.
Richiamato nel ragionamento sulle circolari amministrative: l'amministrazione non può creare vincoli normativi con atti interpretativi, in ossequio alla riserva di legge in materia tributaria.
art. 3 Cost.
Fondamento costituzionale del principio di tutela dell'affidamento in materia tributaria.
art. 53 Cost.
Fondamento costituzionale del principio di capacità contributiva e della disciplina tributaria.
art. 97 Cost.
Fondamento costituzionale del principio di imparzialità e buon andamento che sorregge la tutela dell'affidamento in ambito tributario.
Massime di principio
- In materia di accise sull'energia elettrica, l'esenzione per autoproduzione richiede la coincidenza tra soggetto che produce e soggetto che consuma; la cessione onerosa dell'energia a consorziati o terzi esclude l'agevolazione per la quota ceduta.
- La disciplina fiscale dell'accisa deve essere interpretata autonomamente rispetto alle norme che regolano il mercato elettrico, quando queste ultime non incidono espressamente sul presupposto impositivo.
- Il legittimo affidamento del contribuente, generato da circolari, risoluzioni o prassi dell'amministrazione finanziaria, non estingue di regola il tributo dovuto, ma può giustificare l'esclusione di sanzioni e interessi.
- Solo in presenza di circostanze concrete eccezionali e di una specifica induzione in errore non riconducibile alle ipotesi ordinarie tipizzate dall'art. 10 dello Statuto del contribuente, l'affidamento può incidere sulla stessa debenza del tributo.
- Quando il quadro fattuale è già chiarito e la soluzione giuridica è consolidata, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio.
- La rinuncia al controricorso e al ricorso incidentale produce l'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione incidentale.
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