Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/183

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/183 della Commissione, del 7 febbraio 2018, relativo al diniego di autorizzazione della formaldeide come additivo per mangimi appartenente ai gruppi funzionali dei conservanti e dei potenziatori delle condizioni d'igiene (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento nega l'autorizzazione della formaldeide come additivo per mangimi, ritenendo che i benefici non compensino i rischi per la salute degli utilizzatori, in particolare lavoratori, e che esistano alternative e misure preventive meno rischiose. La decisione deriva dalla valutazione svolta nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 e tiene conto dei pareri EFSA, della classificazione della formaldeide come sostanza cancerogena e mutagena e del principio di precauzione. È inoltre imposto il ritiro dal mercato di specifiche scorte esistenti e di alcuni prodotti contenenti formaldeide entro termini prestabiliti.

Diniego dell'autorizzazione della formaldeide come additivo per mangimi nei gruppi funzionali dei conservanti e dei potenziatori delle condizioni d'igiene, con obbligo di ritiro dal mercato delle scorte esistenti in taluni casi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla formaldeide utilizzata come additivo per mangimi nell'ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare nella categoria degli "additivi tecnologici" e nei gruppi funzionali "conservanti" e "potenziatori delle condizioni d'igiene". Rileva per gli operatori del settore dei mangimi che producono, commercializzano o utilizzano formaldeide, premiscele, latte scremato contenente l'additivo e mangimi composti contenenti tale latte scremato. L'intervento ha effetto in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; sono previste esclusioni/limitazioni temporali per lo smaltimento delle scorte esistenti e per i prodotti immessi/prodotti prima del 28 maggio 2018.

Diniego di autorizzazione della formaldeide come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/183 della Commissione interviene nell'ambito del sistema di autorizzazione degli additivi per l'alimentazione animale previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione conclude che, per la formaldeide, i benefici connessi all'impiego come additivo per mangimi non compensano i rischi per la salute, in particolare per gli utilizzatori che la manipolano, e che esistono alternative e misure di igiene della filiera in grado di perseguire le stesse finalità con minori rischi. Il regolamento tiene conto dei pareri EFSA, della classificazione della formaldeide come sostanza cancerogena e mutagena e del principio di precauzione.

Contesto normativo e motivazioni della decisione

La formaldeide era già stata autorizzata in passato, ai sensi della previgente direttiva 70/524/CEE, come conservante nel latte scremato per suini fino a sei mesi di età ed era stata successivamente iscritta nel registro degli additivi come prodotto esistente ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione ricorda inoltre la separazione tra disciplina dei biocidi e disciplina degli additivi per mangimi: i prodotti biocidi destinati alla conservazione dei mangimi non possono più essere immessi sul mercato dal 1° luglio 2015, nell'ottica di completare la transizione verso il regime degli additivi per mangimi.

Valutazione scientifica e profili di rischio

La decisione si fonda sui pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare del 28 gennaio 2014 e del 1° luglio 2014. EFSA ha ritenuto che il preparato di formaldeide possa essere efficace come conservante e come potenziatore delle condizioni d'igiene per ridurre la crescita microbica, ma ha anche evidenziato che non è possibile individuare un livello sicuro per tutte le specie e categorie animali e che non può essere escluso un rischio per la riproduzione. Sul piano della sicurezza degli utilizzatori, l'Autorità ha rilevato l'assenza di un livello sicuro di esposizione cutanea, oculare o respiratoria e ha raccomandato misure per evitare l'esposizione a polveri, nebbie o vapori durante la manipolazione.

La Commissione richiama altresì la classificazione della formaldeide come sostanza cancerogena di categoria 1B per inalazione e mutagena sulle cellule germinali di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Considera inoltre il quadro della salute e sicurezza sul lavoro, nel quale è previsto il principio di sostituzione degli agenti cancerogeni o mutageni quando tecnicamente possibile.

Valutazione di rischio-beneficio e principio di precauzione

Nel bilanciamento degli interessi, la Commissione dà rilievo ai rischi per la salute umana, in particolare per i lavoratori, e alla disponibilità di prodotti alternativi già autorizzati o in corso di valutazione, oltre che alle misure igieniche previste dal regolamento (CE) n. 183/2005. Sulla base del principio di precauzione e dell'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e degli interessi degli utenti, la Commissione conclude che le condizioni di autorizzazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 non sono soddisfatte e che l'autorizzazione deve essere negata.

Ritiro dal mercato e termini transitori

Il regolamento prevede un regime transitorio limitato per consentire il ritiro delle scorte esistenti. Devono essere ritirate dal mercato il prima possibile e comunque entro il 28 maggio 2018 le scorte esistenti di formaldeide come additivo del gruppo dei conservanti, da usare nel latte scremato per suini fino a sei mesi di età, nonché le premiscele contenenti tale additivo. Inoltre, devono essere ritirati dal mercato il prima possibile e comunque entro il 28 agosto 2018 il latte scremato contenente l'additivo o le premiscele di cui sopra, nonché i mangimi composti contenenti tale latte scremato, purché prodotti prima del 28 maggio 2018.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori della filiera mangimistica, ciò comporta l'immediata cessazione della prospettiva di autorizzazione della formaldeide come additivo e l'obbligo di conformarsi ai termini di ritiro previsti per le scorte e i prodotti interessati.

Disposizioni principali

Diniego di autorizzazione

L'autorizzazione della formaldeide come additivo per l'alimentazione animale, nella categoria "additivi tecnologici" e nei gruppi funzionali "conservanti" e "potenziatori delle condizioni d'igiene", è negata (articolo 1).

Ritiro dal mercato delle scorte esistenti

Le scorte esistenti di formaldeide come additivo appartenente ai "conservanti" da usare nel latte scremato per suini fino a sei mesi di età, nonché le premiscele contenenti tale additivo, devono essere ritirate dal mercato il prima possibile e comunque entro il 28 maggio 2018 (articolo 2, paragrafo 1).

Ritiro dal mercato dei prodotti derivati

Il latte scremato contenente l'additivo o le premiscele di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e i mangimi composti contenenti tale latte scremato, prodotti prima del 28 maggio 2018, devono essere ritirati dal mercato il prima possibile e comunque entro il 28 agosto 2018 (articolo 2, paragrafo 2).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 3).

Base normativa e valutazione del rischio

La Commissione agisce ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell'articolo 9, paragrafo 2, e fonda la scelta sul fatto che non risultano soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento, anche alla luce dei rischi per gli utilizzatori, delle alternative disponibili e del principio di precauzione.

Come è indicizzato

Materieadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoroprecauzioneigiene dei mangimi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.