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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/184

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/184 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere) e fluoruro di solforile (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga i periodi di approvazione di due sostanze attive fitosanitarie già autorizzate a livello UE, FEN 560 e fluoruro di solforile, in attesa della conclusione delle rispettive procedure di rinnovo. La modifica interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, aggiornando le date di scadenza dell’approvazione. La logica seguita tiene conto del programma di lavoro UE per la valutazione dei rinnovi e della necessità di garantire una distribuzione equilibrata delle attività tra Stati membri relatori e correlatori.

Proroga dei periodi di approvazione di due sostanze attive fitosanitarie, FEN 560 e fluoruro di solforile, mediante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze attive FEN 560 (detto anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere) e fluoruro di solforile, già incluse nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 come sostanze approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’effetto è territoriale in tutti gli Stati membri dell’Unione, in quanto il regolamento è direttamente applicabile; è rilevante per i procedimenti di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive e, indirettamente, per il mercato dei prodotti fitosanitari che le contengono. Non disciplina altre sostanze né modifica il regime generale di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, se non per le proroghe e le nuove date di scadenza indicate.

Proroga dell’approvazione di FEN 560 e fluoruro di solforile

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/184 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per prorogare i periodi di approvazione di due sostanze attive fitosanitarie: FEN 560 e fluoruro di solforile. L’intervento è adottato ai sensi dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in un contesto in cui le domande di rinnovo sono già state presentate ma la valutazione non è ancora conclusa. La Commissione richiama anche il programma di lavoro per i rinnovi istituito con la decisione di esecuzione C(2016)6104, che organizza le valutazioni in base a priorità e risorse disponibili.

Contesto normativo e finalità

La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 elenca le sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, che disciplina l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Poiché i procedimenti di rinnovo richiedono tempi di valutazione significativi e devono rispettare un calendario strutturato, la Commissione ritiene necessario evitare una scadenza dell’approvazione prima della decisione finale sul rinnovo. Il regolamento si muove dunque in una logica di continuità regolatoria, per impedire vuoti di copertura autorizzativa dovuti ai tempi amministrativi.

FEN 560: proroga di un anno

Per FEN 560, denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere, la proroga è limitata a un anno. La nuova data di scadenza dell’approvazione è fissata al 31 ottobre 2021. La scelta del periodo più breve possibile è collegata alla priorità attribuita alle sostanze considerate a basso rischio e alla necessità di distribuire il lavoro tra Stati membri relatori e correlatori in funzione delle risorse disponibili.

Fluoruro di solforile: proroga di tre anni

Per il fluoruro di solforile la proroga è invece di tre anni, con nuova scadenza al 31 ottobre 2023. La Commissione motiva tale scelta con il fatto che la sostanza non rientra nelle categorie prioritarie del programma di lavoro e con la necessità di garantire una valutazione ordinata dei numerosi rinnovi pendenti tra il 2019 e il 2021. Il regolamento tiene conto anche del termine di almeno 30 mesi prima della scadenza per la presentazione del fascicolo supplementare previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

Regole di coordinamento con i procedimenti di rinnovo o non rinnovo

Il regolamento precisa le conseguenze procedurali nei casi in cui il fascicolo supplementare non sia depositato in tempo utile o la Commissione adotti successivamente un atto di non rinnovo o di rinnovo. In particolare:

  • se non viene presentato il fascicolo supplementare almeno 30 mesi prima della data di scadenza, la Commissione fissa la scadenza alla data già prevista o alla prima data successiva possibile;
  • se viene adottato un regolamento che stabilisce il non rinnovo perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, la scadenza coincide con quella originaria o, se successiva, con la data di entrata in vigore del regolamento di non rinnovo;
  • se il rinnovo viene concesso, la Commissione cerca di stabilire la data di applicazione più vicina possibile, compatibilmente con le circostanze.

Modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011

La modifica formale riguarda la parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Alla riga 307, per il fluoruro di solforile, la colonna relativa alla scadenza dell’approvazione è sostituita con la data del 31 ottobre 2023. Alla riga 308, per FEN 560, la scadenza è sostituita con la data del 31 ottobre 2021.

Entrata in vigore e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Proroga dell’approvazione di FEN 560

La sostanza attiva FEN 560 (fieno greco o semi di fieno greco in polvere) vede prorogato il periodo di approvazione di un anno, con nuova data di scadenza fissata al 31 ottobre 2021. La proroga risponde al fatto che la domanda di rinnovo è stata presentata secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e che, per ragioni non imputabili al richiedente, la decisione sul rinnovo potrebbe non essere adottata prima della scadenza originaria.

Proroga dell’approvazione di fluoruro di solforile

Il periodo di approvazione del fluoruro di solforile è prorogato di tre anni, con nuova data di scadenza al 31 ottobre 2023. La Commissione motiva la proroga con il calendario di valutazione dei rinnovi e con la necessità di consentire il completamento del procedimento nel quadro del programma di lavoro istituito con la decisione di esecuzione C(2016)6104.

Riferimento alla procedura di rinnovo

Le domande di rinnovo devono essere presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Il regolamento richiama l’articolo 6, paragrafo 3, di tale atto, secondo cui il fascicolo supplementare deve essere depositato almeno 30 mesi prima della scadenza dell’approvazione.

Criteri per la fissazione delle nuove date di scadenza

Nei casi in cui non sia presentato il fascicolo supplementare almeno 30 mesi prima della data di scadenza, la Commissione fissa la nuova scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima data utile successiva. Se viene adottato un regolamento di non rinnovo, la data di scadenza coincide con quella già prevista oppure, se successiva, con la data di entrata in vigore del regolamento di non rinnovo. Se invece il rinnovo viene concesso, la Commissione mira a stabilire la data di applicazione più vicina possibile.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per aggiornare le voci relative alle due sostanze attive nella parte A dell’allegato, che elenca le sostanze considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturamercato internosicurezza alimentare

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