Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/198

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/198 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2012 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32018R0198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento abroga la precedente disciplina di classificazione tariffaria adottata per due tipi di colostro in polvere in capsule. La modifica si rende necessaria per allineare la classificazione alla nuova nota complementare 4 del capitolo 19 della nomenclatura combinata, introdotta nel 2017, che riconduce tali prodotti alla voce 2106. L’obiettivo è assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata in tutta l’Unione ed evitare conflitti interpretativi.

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2012 sulla classificazione tariffaria di talune merci nella nomenclatura combinata, in particolare del colostro in polvere in capsule.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito della classificazione doganale delle merci secondo la nomenclatura combinata dell’Unione, con effetto per le autorità doganali e gli operatori economici interessati alla corretta classificazione tariffaria del colostro in polvere in capsule. Ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Non introduce esclusioni espresse, ma elimina la disciplina specifica recata dal regolamento (UE) n. 716/2012, per evitare discrepanze con la nota complementare 4 del capitolo 19 introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1343.

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2012 sulla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Il regolamento interviene in materia di classificazione doganale delle merci e ha finalità strettamente di coordinamento normativo. La Commissione constata che la disciplina precedente, relativa al colostro in polvere in capsule, non è più coerente con la successiva evoluzione della nomenclatura combinata, in particolare con la nota complementare 4 del capitolo 19 introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1343.

Contesto normativo e finalità

Secondo i considerando, il regolamento (UE) n. 716/2012 aveva classificato due tipi di colostro in polvere in capsule nella voce 1901 della nomenclatura combinata, escludendo la voce 2106 perché ritenuta meno precisa. Tuttavia, la successiva modifica del 2017 ha chiarito che tali prodotti devono essere classificati nella voce 2106. Per evitare divergenti applicazioni tariffarie e assicurare un trattamento uniforme in tutta l’Unione, la Commissione procede quindi all’abrogazione del precedente atto di esecuzione.

Ambito materiale

L’intervento riguarda esclusivamente la classificazione tariffaria di talune merci nella nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 e, più precisamente, il caso del colostro in polvere in capsule. Non vengono introdotte nuove regole sostitutive di merito, ma viene eliminata una disciplina non più compatibile con il quadro aggiornato.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 dispone in modo secco l’abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2012. Ne consegue che la precedente classificazione nella voce 1901 non deve più essere applicata per i prodotti interessati, dovendosi fare riferimento al nuovo assetto della nomenclatura combinata.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Per gli operatori e per le autorità doganali, ciò implica l’adeguamento immediato della classificazione tariffaria in conformità al quadro aggiornato della nomenclatura combinata.

Disposizioni principali

Abrogazione della disciplina precedente

L’articolo 1 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2012, che classificava il colostro in polvere in capsule nella voce 1901 della nomenclatura combinata.

Ragione dell’abrogazione e coordinamento con la nomenclatura combinata

I considerando spiegano che, a seguito dell’introduzione della nota complementare 4 nel capitolo 19 con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1343, il colostro in polvere in capsule disciplinato dal regolamento abrogato deve essere classificato nella voce 2106; l’abrogazione serve quindi a prevenire discrepanze tariffarie e a garantire uniformità applicativa.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Base giuridica e adozione

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, nell’ambito del codice doganale dell’Unione.

Come è indicizzato

Materiedoganeclassificazione tariffarianomenclatura combinataunione doganale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.