Regolamento (UE) 2018/196
Regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2018, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (codificazione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento codifica e sostituisce il regolamento (CE) n. 673/2005, mantenendo il sistema di dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti. La misura è collegata alla controversia OMC sulla CDSOA (Byrd Amendment) e serve a sospendere concessioni tariffarie dell'Unione entro il limite dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio quantificato. Il testo disciplina l'aliquota del dazio supplementare, le modalità di adeguamento annuale, le esclusioni e la delega alla Commissione per aggiornare aliquota e allegati. Prevede inoltre l'abrogazione del regolamento precedente e la sua sostituzione con il presente atto.
Istituzione di dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America, in attuazione della sospensione delle concessioni tariffarie autorizzata in ambito OMC.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione europea di specifici prodotti originari degli Stati Uniti d'America elencati nell'allegato I, identificati tramite codici NC a otto cifre. Incide sui dazi all'importazione dovuti oltre al dazio doganale ordinario previsto dal codice doganale dell'Unione, salvo le esclusioni espressamente previste per le merci coperte da licenza d'importazione rilasciata prima del 30 aprile 2005 e per i prodotti ammessi in franchigia ai sensi del regolamento (CE) n. 1186/2009. Il meccanismo opera in relazione al perdurante mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della normativa CDSOA (Byrd Amendment) alle decisioni OMC e può essere aggiornato annualmente dalla Commissione.
Regolamento (UE) 2018/196: dazi doganali supplementari su determinati prodotti originari degli Stati Uniti
Il regolamento codifica il regime già contenuto nel regolamento (CE) n. 673/2005 e mantiene la sospensione di alcune concessioni tariffarie dell'Unione nei confronti degli Stati Uniti. La misura nasce dalla controversia OMC relativa alla Continued Dumping and Subsidy Offset Act (CDSOA), ritenuta incompatibile con gli obblighi statunitensi, e si fonda sull'autorizzazione OMC a sospendere concessioni tariffarie per un importo equivalente all'annullamento dei benefici o al pregiudizio subito dall'Unione.
Contesto e finalità
I considerando spiegano che, a seguito delle decisioni dell'organo di conciliazione OMC e dell'arbitrato, l'Unione ha ottenuto autorizzazione a sospendere le proprie concessioni tariffarie nei confronti degli Stati Uniti. La sospensione è stata inizialmente quantificata sulla base dei dati relativi ai pagamenti CDSOA riferiti all'esercizio fiscale 2004, con un valore commerciale annuale non superiore a 27,81 milioni di USD. Il regolamento attuale conserva tale impianto e disciplina il meccanismo di aggiornamento annuale qualora la situazione permanga invariata.
Ambito oggettivo e soggetti interessati
La disciplina riguarda le importazioni nell'Unione di prodotti originari degli Stati Uniti identificati nell'allegato I tramite codici NC a otto cifre. Il testo precisa che i prodotti colpiti sono soggetti, oltre al dazio ordinario del codice doganale dell'Unione, a un dazio supplementare ad valorem. L'applicazione è limitata ai prodotti elencati e non si estende indistintamente a tutte le merci statunitensi.
Aliquota del dazio supplementare
L'articolo 2 stabilisce un dazio all'importazione ad valorem del 4,3 %, da applicarsi in aggiunta al dazio doganale ordinario ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013. Il regime realizza così la sospensione delle concessioni tariffarie autorizzata in sede OMC attraverso uno strumento doganale specifico e selettivo.
Meccanismo di adeguamento annuale
L'articolo 3 prevede che la Commissione adegui ogni anno il livello della sospensione in funzione dell'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati dalla CDSOA all'Unione. Il parametro di riferimento resta il 72 % dell'importo dei pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA per dazi antidumping e compensativi sulle importazioni provenienti dall'Unione, calcolato sull'anno più recente per il quale sono disponibili dati pubblicati dalle autorità statunitensi.
L'adeguamento deve essere effettuato in modo che l'effetto dei dazi supplementari sulle importazioni dei prodotti selezionati originari degli Stati Uniti corrisponda, in un anno, a un valore commerciale non superiore all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio. A tale scopo:
- se il livello della sospensione aumenta, la Commissione aggiunge prodotti all'allegato I scegliendoli dall'allegato II in ordine progressivo;
- se il livello della sospensione diminuisce, la Commissione elimina prodotti dall'allegato I seguendo una sequenza predeterminata, prima rimuovendo i prodotti aggiunti dopo il 1o maggio 2005 e poi quelli già presenti in tale data;
- se l'adeguamento non può essere ottenuto solo modificando l'elenco, la Commissione modifica l'aliquota del dazio supplementare.
Quando vengono aggiunti prodotti all'allegato I, essi devono essere rimossi contestualmente dall'allegato II, senza alterare l'ordine dei prodotti residui.
Delega alla Commissione e controllo di Parlamento e Consiglio
L'articolo 4 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare aliquota e allegati. La delega è conferita per cinque anni a decorrere dal 20 febbraio 2014, con proroga tacita per periodi di pari durata salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio almeno tre mesi prima della scadenza. La delega può essere revocata in qualsiasi momento e la revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore.
Prima dell'adozione degli atti delegati, la Commissione deve consultare gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. Gli atti devono essere notificati simultaneamente a Parlamento e Consiglio e entrano in vigore solo se nessuno dei due solleva obiezioni entro due mesi, termine che può essere prorogato di altri due mesi su iniziativa di una delle due istituzioni.
Procedura d'urgenza
L'articolo 5 disciplina un meccanismo accelerato per gli atti delegati quando le informazioni sui pagamenti statunitensi arrivano troppo tardi per rispettare i termini imposti dall'OMC e sussistono imperativi motivi di urgenza. In tal caso l'atto entra in vigore immediatamente e si applica provvisoriamente fino a eventuali obiezioni. La notifica deve motivare il ricorso alla procedura d'urgenza; se vengono sollevate obiezioni, la Commissione deve abrogare immediatamente l'atto.
Esclusioni dall'applicazione
L'articolo 7 prevede due esclusioni principali. Sono esclusi i prodotti dell'allegato I per i quali sia stata rilasciata, prima del 30 aprile 2005, una licenza d'importazione che comporta esenzione o riduzione dei dazi. Sono inoltre esclusi i prodotti ammessi in franchigia ai sensi del regolamento (CE) n. 1186/2009.
Origine delle merci e riferimenti doganali
L'articolo 6 rinvia al regolamento (UE) n. 952/2013 per la determinazione dell'origine dei prodotti soggetti al regolamento. Il sistema si inserisce dunque nel quadro generale del codice doganale dell'Unione.
Abrogazione del previgente regolamento e continuità normativa
L'articolo 8 abroga il regolamento (CE) n. 673/2005. La continuità normativa è assicurata dalla tavola di concordanza dell'allegato IV, che collega le disposizioni del regolamento abrogato a quelle del nuovo testo codificato.
Entrata in vigore e valore giuridico
Ai sensi dell'articolo 9, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Sospensione delle concessioni tariffarie
L'articolo 1 sospende, per i prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell'allegato I, le concessioni tariffarie e i relativi obblighi dell'Unione nel quadro dell'accordo GATT del 1994.
Istituzione del dazio supplementare
L'articolo 2 istituisce un dazio all'importazione ad valorem del 4,3 %, applicabile in aggiunta al dazio doganale dovuto ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell'allegato I.
Adeguamento annuale e atti delegati
L'articolo 3 impone alla Commissione di adeguare annualmente il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati all'Unione dalla CDSOA. La Commissione può modificare l'aliquota del dazio supplementare o l'elenco dell'allegato I; se il livello della sospensione aumenta, aggiunge prodotti scegliendoli dall'allegato II in ordine di elenco, se diminuisce li elimina seguendo l'ordine stabilito, prima rimuovendo quelli aggiunti dopo il 1o maggio 2005. Se la sola modifica dell'elenco non basta, modifica l'aliquota. È previsto il ricorso ad atti delegati e, in caso di urgenza o ritardo delle informazioni sui pagamenti statunitensi, alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 5.
Delega di potere alla Commissione
L'articolo 4 conferisce alla Commissione la delega per adottare atti delegati relativi alle modifiche dell'aliquota e degli allegati I e II. La delega dura cinque anni a decorrere dal 20 febbraio 2014 ed è tacitamente prorogata per periodi di pari durata salvo obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio. La delega può essere revocata in qualsiasi momento; gli atti già in vigore restano validi. La Commissione deve consultare gli esperti degli Stati membri e notificare contestualmente gli atti al Parlamento e al Consiglio; gli atti entrano in vigore solo se non vi sono obiezioni entro due mesi, prorogabili di due mesi.
Procedura d'urgenza per gli atti delegati
L'articolo 5 consente l'entrata in vigore immediata degli atti delegati adottati in urgenza, con applicazione provvisoria fino a eventuali obiezioni. La notifica deve indicare i motivi dell'urgenza; se Parlamento europeo o Consiglio sollevano obiezioni, la Commissione deve abrogare immediatamente l'atto.
Determinazione dell'origine
L'articolo 6 rinvia al regolamento (UE) n. 952/2013 per la determinazione dell'origine dei prodotti soggetti alla misura.
Esclusioni dall'applicazione dei dazi supplementari
L'articolo 7 esclude i prodotti dell'allegato I per i quali sia stata rilasciata, prima del 30 aprile 2005, una licenza d'importazione che comporta esenzione o riduzione dei dazi. Esclude inoltre i prodotti ammessi in franchigia ai sensi del regolamento (CE) n. 1186/2009.
Abrogazione e successione normativa
L'articolo 8 abroga il regolamento (CE) n. 673/2005. I riferimenti al regolamento abrogato devono intendersi fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza dell'allegato IV.
Entrata in vigore
L'articolo 9 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 7 feb 2018Regolamento (UE) 2018/182
- Regolamento · 7 feb 2018Regolamento (UE) 2018/183
- Regolamento · 7 feb 2018Regolamento (UE) 2018/184
- Regolamento · 7 feb 2018Regolamento (UE) 2018/185
- Regolamento · 7 feb 2018Regolamento (UE) 2018/186
- Regolamento · 7 feb 2018Regolamento (UE) 2018/198
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →