Regolamento (UE) 2018/182
Regolamento (UE) 2018/182 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 28 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 e 12 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il corpus degli IFRS adottati dall’UE per incorporare il Ciclo annuale di miglioramenti 2014-2016 pubblicato dallo IASB. Le modifiche riguardano principalmente IFRS 1, IFRS 12 e IAS 28, con interventi puntuali su eliminazioni, chiarimenti e coordinamenti testuali. Il regolamento stabilisce inoltre date di applicazione differenziate e, per alcune modifiche, l’applicazione retroattiva secondo IAS 8.
Modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per recepire nell’ordinamento UE il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016, aggiornando IAS 28, IFRS 1 e IFRS 12.
Ambito di applicazione
Si applica alle società che redigono bilanci conformemente agli International Financial Reporting Standards adottati nell’Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1126/2008. Riguarda, in particolare, la presentazione e la valutazione di partecipazioni in società collegate, joint venture e altre entità, nonché le informative connesse e le regole di prima adozione degli IFRS. Le modifiche si applicano negli Stati membri in modo direttamente applicabile; per alcune disposizioni sono previsti termini diversi di applicazione a partire dal 1o gennaio 2017 o 1o gennaio 2018, a seconda del principio interessato.
Regolamento (UE) 2018/182 della Commissione: modifiche agli IAS/IFRS adottati nell’UE
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1126/2008, che raccoglie i principi contabili internazionali adottati nell’Unione, per recepire il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016 elaborato dallo IASB. La Commissione, sulla base delle consultazioni con l’EFRAG, ha ritenuto che le modifiche a IAS 28, IFRS 1 e IFRS 12 soddisfino i criteri di adozione previsti dal regolamento (CE) n. 1606/2002.
Finalità e contesto
L’atto si inserisce nella normale attività di razionalizzazione e chiarimento degli IFRS. I miglioramenti annuali sono destinati a risolvere questioni non urgenti, incoerenze e aspetti terminologici emersi nell’applicazione dei principi contabili internazionali. Il regolamento adotta tali aggiornamenti nell’ordinamento UE, assicurando coerenza con il quadro IFRS già vigente.
Modifiche all’IFRS 1
L’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è aggiornato con modifiche ai paragrafi 39L e 39T, con eliminazione dei paragrafi 39D, 39F e 39AA e con l’aggiunta del paragrafo 39AD. Il nuovo paragrafo chiarisce che le modifiche del ciclo annuale 2014-2016 si applicano ai bilanci degli esercizi che iniziano il 1o gennaio 2018 o in data successiva. Sono inoltre eliminati dall’Appendice E i paragrafi E3-E7 e i relativi titoli.
Modifiche all’IFRS 12
L’IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità è integrato con il paragrafo 5A, che estende l’ambito dell’informativa alle partecipazioni elencate nel paragrafo 5 quando siano classificate come possedute per la vendita, incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, oppure come attività operative cessate ai sensi dell’IFRS 5. In parallelo, il paragrafo B17 è modificato per stabilire che, in tali casi, l’entità non è tenuta a esporre il riepilogo dei dati economico-finanziari secondo i paragrafi B10-B16. Le modifiche si applicano retroattivamente, in conformità allo IAS 8, dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1o gennaio 2017 o successivamente.
Modifiche allo IAS 28
Lo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture è modificato per introdurre maggiore flessibilità valutativa in presenza di entità di investimento o di strumenti analoghi. Il paragrafo 18 consente, in presenza di partecipazioni detenute tramite società d’investimento in capitale di rischio, fondi comuni, fondi d’investimento o entità analoghe, di optare per la valutazione al fair value rilevata nell’utile o perdita d’esercizio secondo IFRS 9, con decisione separata per ciascuna collegata o joint venture al momento della rilevazione iniziale. Il paragrafo 36A consente, invece, a un’entità non investment entity che partecipi a una collegata o joint venture qualificata come entità d’investimento di tener conto, nel metodo del patrimonio netto, della valutazione al fair value adottata da quest’ultima per le partecipazioni nelle sue controllate. Il nuovo paragrafo 45E prevede l’applicazione retroattiva secondo IAS 8 a decorrere dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1o gennaio 2018 o in data successiva, con possibilità di applicazione anticipata.
Applicazione nel tempo ed efficacia
Le tempistiche non sono uniformi: per l’IFRS 12 la data di applicazione è il 1o gennaio 2017 o successiva; per IFRS 1 e IAS 28 è il 1o gennaio 2018 o successiva. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e, come usuale per i regolamenti UE, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (CE) n. 1126/2008
L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è modificato per recepire le variazioni allo IAS 28, all’IFRS 1 e all’IFRS 12 contenute nell’allegato del regolamento.
IFRS 1 – prima adozione
Sono modificati i paragrafi 39L e 39T, eliminati i paragrafi 39D, 39F e 39AA, e aggiunto il paragrafo 39AD. Le modifiche del ciclo annuale 2014-2016 si applicano ai bilanci degli esercizi che iniziano il 1o gennaio 2018 o in data successiva.
IFRS 12 – informativa sulle partecipazioni in altre entità
È inserito il paragrafo 5A, che estende l’ambito di applicazione dell’IFRS 12 alle partecipazioni classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, ovvero alle attività operative cessate ai sensi dell’IFRS 5, salvo quanto previsto dal paragrafo B17. Il paragrafo B17 è modificato per escludere l’obbligo di esporre il riepilogo dei dati economico-finanziari per tali partecipazioni. Le modifiche si applicano retroattivamente, in conformità allo IAS 8, a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1o gennaio 2017 o in data successiva.
IAS 28 – partecipazioni in società collegate e joint venture
Sono modificati i paragrafi 18 e 36A ed è aggiunto il paragrafo 45E. Il paragrafo 18 consente, per alcune partecipazioni detenute tramite entità di venture capital, fondi comuni, fondi d’investimento o entità analoghe, di valutare gli investimenti al fair value rilevato nell’utile o perdita d’esercizio secondo IFRS 9, con decisione presa separatamente per ciascuna collegata o joint venture al momento della rilevazione iniziale. Il paragrafo 36A consente, in specifiche circostanze, di tenere conto della valutazione al fair value applicata da un’entità di investimento collegata o joint venture alle partecipazioni nelle sue controllate. Le modifiche si applicano retroattivamente, in conformità allo IAS 8, a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1o gennaio 2018 o in data successiva, con facoltà di applicazione anticipata.
Decorrenza, efficacia e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per l’IFRS 12 è prevista l’applicazione dal 1o gennaio 2017; per IFRS 1 e IAS 28 dal 1o gennaio 2018.
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