Regolamento (UE) 2018/186
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Cina, confermando l'esistenza di dumping, pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione e nesso causale. La Commissione applica la regola del dazio inferiore, fissando aliquote diverse per gruppi di produttori esportatori e per tutte le altre società. Viene inoltre disposta la riscossione definitiva dei dazi provvisori già versati, mentre la domanda di applicazione retroattiva delle misure viene respinta.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese e riscossione definitiva dei dazi provvisori già depositati.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di prodotti laminati piatti di ferro o acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti per galvanizzazione a caldo con zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, con specifiche composizioni chimiche, presentati in rotoli, fogli tagliati su misura o nastri stretti, originari della Repubblica popolare cinese. Sono esclusi gli acciai inossidabili, gli acciai al silicio magnetici, gli acciai rapidi e i prodotti solo laminati a caldo o a freddo. Le misure si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento; per le società elencate sono previste aliquote individuali subordinate a specifica fattura commerciale. Sono previste regole per nuovi produttori esportatori e per il rimborso con interessi di mora secondo la normativa doganale UE.
Dazio antidumping definitivo sugli acciai anticorrosione originari della RPC
Il regolamento, adottato dalla Commissione il 7 febbraio 2018, conclude l'inchiesta antidumping avviata nel dicembre 2016 e conferma l'adozione di misure definitive sulle importazioni nell'Unione di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese. La misura segue un regolamento provvisorio già in vigore e si fonda sul regolamento (UE) 2016/1036, in particolare sull'articolo 9, paragrafo 4, nonché sulle risultanze istruttorie finali su dumping, pregiudizio e interesse dell'Unione.
Ambito di applicazione e prodotto interessato
Il prodotto interessato è costituito da laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti mediante galvanizzazione a caldo con zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, con specifiche caratteristiche di composizione. Il regolamento precisa che il prodotto può essere presentato in rotoli, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti. Restano esclusi gli acciai inossidabili, gli acciai al silicio cosiddetti magnetici, gli acciai rapidi e i prodotti semplicemente laminati a caldo o a freddo.
Il prodotto è classificabile, secondo la nomenclatura doganale indicata nel dispositivo, in vari codici NC ed ex NC, nonché nei corrispondenti codici TARIC. Il regolamento si applica alle importazioni originarie della RPC nell'Unione europea.
Esito dell'inchiesta: dumping, pregiudizio e nesso causale
La Commissione conferma in via definitiva l'esistenza di dumping. Dopo avere riesaminato le osservazioni delle parti, conferma la scelta del Brasile come paese di riferimento per la determinazione del valore normale, ritenendolo un mercato competitivo e non distorto da misure antidumping o compensative. Respinge inoltre le contestazioni relative alla riservatezza dei dati del produttore del paese di riferimento, ritenendo legittimo il ricorso a intervalli di valori per preservare il trattamento confidenziale.
Quanto al prezzo all'esportazione, la Commissione mantiene gli adeguamenti relativi agli operatori commerciali collegati del gruppo Shagang, considerati assimilabili ad agenti che operano su commissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Conferma anche il metodo di confronto sul trattamento dell'IVA e respinge la richiesta di calcolo mensile del margine di dumping. I margini di dumping definitivi risultano compresi tra il 17,2 % e il 62,9 % a seconda del gruppo/società.
Sul fronte del pregiudizio, la Commissione rileva che le importazioni cinesi sono cresciute in modo molto significativo nel periodo in esame, sia in volume sia in quota di mercato, mentre la quota dell'industria dell'Unione si è ridotta sensibilmente. Pur riconoscendo che alcuni indicatori economici mostrano andamenti positivi, conclude che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell'inchiesta. Anche il nesso causale viene confermato: gli aumenti delle importazioni cinesi a prezzi inferiori hanno esercitato una forte pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione, nonostante il calo dei costi delle materie prime e l'aumento del consumo del mercato libero.
Interesse dell'Unione e forma della misura
La Commissione ritiene che l'istituzione delle misure sia nell'interesse dell'Unione. Le obiezioni di importatori e utilizzatori vengono respinte per insufficienza di collaborazione e di elementi probatori; non si ravvisano motivi per modificare la forma della misura in un prezzo minimo, né per disporre la sospensione delle misure. Viene osservato che gli importatori dispongono di fonti alternative di approvvigionamento e che eventuali aumenti di costo non sono stati dimostrati in modo convincente.
Regola del dazio inferiore e aliquote finali
Applicando la regola del dazio inferiore, la Commissione confronta margine di dumping e margine di pregiudizio e fissa l'aliquota definitiva al valore più basso tra i due. Le aliquote finali sono quindi pari a 27,8 % per il gruppo HBIS, 17,2 % per il gruppo Shougang, 27,9 % per il gruppo Shagang, 26,1 % per le altre società collaboranti non campionate e 27,9 % per tutte le altre società. Per ciascun gruppo sono previsti codici addizionali TARIC specifici.
Misure accessorie e garanzie antifrode
Le aliquote individuali sono applicabili solo se l'importazione è accompagnata da una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione standardizzata, datata e firmata da un responsabile della società emittente. In mancanza di tale documento, si applica l'aliquota più elevata riservata alle altre società. Il regolamento prevede inoltre che le richieste di estensione o aggiornamento delle aliquote individuali siano presentate alla Commissione in caso di cambiamenti societari o di nuove entità produttive/commerciali. Per ridurre il rischio di elusione, è richiesta la presentazione della fattura commerciale conforme alle prescrizioni del regolamento.
Dazi provvisori, retroattività ed entrata in vigore
Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio ai sensi del regolamento (UE) 2017/1444 sono riscossi definitivamente, con svincolo per la parte eventualmente eccedente il dazio definitivo. La Commissione esclude invece l'istituzione retroattiva delle misure, ritenendo non soddisfatti i presupposti dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, in particolare per l'assenza di un ulteriore sostanziale aumento delle importazioni dopo la registrazione e per la mancata prova di un indebolimento dell'effetto riparatore delle misure. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizione del prodotto e esclusioni
L'articolo 1, paragrafo 1, individua il prodotto soggetto a misura come laminati piatti di ferro o acciai legati/non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti mediante galvanizzazione a caldo con zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, con tenori specifici di carbonio, alluminio, niobio, titanio e vanadio. Sono esclusi gli acciai inossidabili, gli acciai al silicio magnetici, gli acciai rapidi e i prodotti solo laminati a caldo o a freddo.
Aliquote del dazio antidumping definitivo
L'articolo 1, paragrafo 2, stabilisce aliquote individuali per specifici produttori cinesi: 27,8 % per le società HBIS indicate; 17,2 % per il gruppo Shougang; 27,9 % per il gruppo Shagang; 26,1 % per le altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato; 27,9 % per tutte le altre società. Le aliquote sono applicate al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, e sono accompagnate da codici addizionali TARIC.
Condizione della fattura commerciale
L'articolo 1, paragrafo 3, subordina l'applicazione delle aliquote individuali alla presentazione di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata che attesti produttore, quantità esportata, origine cinese, codice addizionale TARIC e completezza/esattezza delle informazioni. In mancanza di tale fattura si applica la tariffa di 'tutte le altre società'.
Nuovi produttori esportatori
L'articolo 1, paragrafo 4, consente alla Commissione di modificare l'elenco delle società che beneficiano dell'aliquota media ponderata delle società collaboranti non campionate (26,1 %) qualora un nuovo produttore esportatore della RPC dimostri cumulativamente di non aver esportato nel PI (1 ottobre 2015-30 settembre 2016), di non essere collegato ad operatori soggetti a misura e di aver esportato nell'Unione dopo il PI o di essersi impegnato contrattualmente in modo irrevocabile a farlo.
Interessi di mora e regole doganali
L'articolo 1, paragrafo 5, rinvia alle norme vigenti in materia di dazi doganali e stabilisce che, in caso di rimborso con diritto agli interessi di mora, il tasso applicabile è quello BCE sulle principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, maggiorato di un punto percentuale.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori
L'articolo 2 dispone la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1444; gli importi eccedenti l'aliquota definitiva devono essere svincolati.
Entrata in vigore
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e conferma l'applicabilità diretta in tutti gli Stati membri.
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