Ordinanza n. 1182/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 328 del giorno 26.10.2023, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Caltanissetta, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Caltanissetta, Sezione Lavoro, n. 328 del 26 ottobre 2023
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltanissetta, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Il ricorso è stato notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, anziché presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo. Il Ministero non si è costituito. Il TAR ha inoltre rilevato che non era stata depositata, in formato eml, la prova della notificazione della sentenza presso la sede reale dell’amministrazione, necessaria per verificare il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per la proposizione del giudizio di ottemperanza. Agli atti risultava soltanto la prova della notificazione, in formato eml, dell’odierno ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso, eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta invece che presso quella di Palermo, in violazione degli artt. 144, comma 1, c.p.c. e 11 R.D. 1611/1933. Poiché il destinatario non si è costituito, il Collegio ha assegnato al ricorrente un termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per rinnovare la notificazione presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con obbligo di depositare la prova dell’avvenuto adempimento entro quindici giorni dalla notificazione. Il TAR ha inoltre ordinato al ricorrente di depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, la documentazione in formato eml comprovante la notificazione della sentenza azionata presso la sede reale dell’amministrazione, così da consentire la verifica del rispetto del termine dilatorio di 120 giorni. Il Collegio ha avvertito che, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., avrebbe tratto argomenti di prova dalla mancata ottemperanza agli incombenti istruttori. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione del giudicato.
art. 144, comma 1, c.p.c.
Richiede la notificazione degli atti destinati alle amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato competente.
art. 11 R.D. 1611/1933
Individua le modalità di notificazione degli atti giudiziari alle amministrazioni dello Stato presso l’Avvocatura dello Stato territorialmente competente.
art. 44, comma 4, c.p.a.
In caso di notificazione nulla e mancata costituzione del destinatario, impone al giudice di assegnare un termine perentorio per la rinnovazione; la rinnovazione impedisce il verificarsi di decadenze.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione del giudizio di ottemperanza, decorrente dalla notificazione del titolo azionato.
art. 64 c.p.a.
Consente al giudice di desumere argomenti di prova dalla mancata esecuzione degli incombenti istruttori ordinati.
sentenza Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148
Ha determinato la formulazione dell’art. 44, comma 4, c.p.a. applicata dal TAR in materia di rinnovazione della notificazione nulla.
Massime di principio
- La notificazione di un ricorso diretto contro un’amministrazione statale effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato territorialmente incompetente è nulla; se l’amministrazione non si costituisce, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla, e la rinnovazione impedisce il verificarsi di decadenze.
- Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve comprovare la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione, mediante documentazione idonea a consentire la verifica tecnica dell’atto notificato via PEC, quando tale adempimento sia necessario per accertare il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
- La mancata esecuzione degli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo può essere valutata come argomento di prova ai sensi dell’art. 64 c.p.a.
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