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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28704/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella/atto della riscossione. In primo grado la CTP aveva dichiarato improcedibile il ricorso perché depositato prima del decorso del termine di 90 giorni previsto dalla procedura di reclamo-mediazione tributaria. La CTR aveva confermato, ritenendo applicabile il nuovo art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992 a tutte le controversie tributarie, anche quando fosse parte un ente diverso dall'Agenzia delle Entrate. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 17-bis, commi 2 e 3, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il deposito del ricorso prima della scadenza dei 90 giorni non comporta improcedibilità o decadenza, ma solo il rinvio della trattazione; inoltre al momento dell'udienza di primo grado il termine era già decorso; (2) violazione di varie norme sulla notificazione degli atti e sulla motivazione della cartella, nonché deduzione dell'omessa considerazione di nullità originarie e dell'intervenuta prescrizione del credito, ma tale motivo è stato prospettato come assorbito in caso di accoglimento del primo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata perché la CTP non avrebbe dovuto dichiarare improcedibile il ricorso presentato prima del termine di 90 giorni, ma avrebbe dovuto rinviare la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo/mediazione quando il termine non fosse ancora decorso. La causa è stata rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione per l'esame dei motivi di impugnazione del contribuente e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992

    Il ricorso tributario non è procedibile fino allo spirare di 90 giorni dalla notifica; se il ricorso è stato depositato prima di tale termine, il giudice non deve dichiararlo improcedibile ma rinviare la trattazione per consentire l'esame del reclamo/mediazione.

  • art. 7 L. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure di nullità per difetto di motivazione della cartella.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione degli atti impositivi.

  • artt. 137 e ss. c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente con riferimento alla disciplina generale delle notificazioni.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Richiamato dal ricorrente per la dedotta prescrizione del diritto alla riscossione.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente in tema di notifica della cartella e degli atti della riscossione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Invocato come parametro del vizio di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Massime di principio

  • Nel procedimento di reclamo-mediazione tributaria, il deposito del ricorso prima della scadenza del termine di 90 giorni non comporta improcedibilità definitiva: il giudice deve rinviare la causa se la trattazione avviene prima del maturare del termine.
  • La sanzione processuale prevista dall'art. 17-bis, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 è il rinvio della trattazione e non la declaratoria di improcedibilità, quando il ricorso sia stato introdotto anticipatamente rispetto alla finestra temporale per la mediazione.
  • Quando il primo motivo di ricorso definisce la questione processuale decisiva, restano assorbite le ulteriori doglianze di merito o di legittimità relative all'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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