Sentenza n. 230/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento: del provvedimento Cat -OMISSIS- emesso dalla Questura di Ascoli Piceno in data 15.11.2024 e notificato in data 24.02.2025 con il quale il Questore della Provincia di Ascoli Piceno rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro presentata dal cittadino straniero Gomis Alexandre a causa della mancata istaurazione del rapporto di lavoro con l’impresa beneficiaria della quota di ingresso, rapporto di lavoro che veniva invece istaurato con altro datore di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale fondato sulla mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta, nonostante l'instaurazione di un rapporto con altro datore di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale rilasciato sulla base di un nulla osta, non aveva potuto stipulare il contratto di soggiorno con il datore originariamente indicato per cause non imputabili alla propria volontà, riconducibili a una vicenda oggetto di denuncia-querela e di procedimento penale. Successivamente aveva trovato un'altra occupazione subordinata e avviato la procedura amministrativa per la regolarizzazione del soggiorno. La Questura aveva tuttavia respinto l'istanza ritenendo automaticamente ostativa la mancata instaurazione del rapporto di lavoro originario. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 5 e 22 del d.lgs. n. 286/1998 e l'eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare la non imputabilità della mancata stipula e la possibilità di valorizzare la nuova attività lavorativa, anche ai fini del rilascio di un permesso per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo il riesame della posizione. Il provvedimento impugnato era fondato sull'automatica equiparazione tra mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta e impossibilità di rilasciare un titolo di soggiorno. Secondo il Collegio, tale automatismo contrasta con l'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che impone una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, secondo ragionevolezza e proporzionalità e considerando la sua condotta complessiva e le circostanze maturate durante il soggiorno. Nel caso concreto, l'ingresso era regolare, la mancata stipula del rapporto originario non era imputabile al lavoratore e risultava documentata l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato. La Questura aveva omesso di valutare tali elementi, limitandosi a una constatazione formale, con conseguente violazione di legge, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. L'annullamento è stato disposto ai fini del riesame, senza riconoscimento automatico del diritto al permesso di soggiorno. Le spese sono state compensate per la peculiarità e la novità della controversia.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Impone all'Amministrazione una valutazione concreta, individualizzata, ragionevole e proporzionata della posizione dello straniero, considerando la condotta complessiva e le circostanze maturate durante il soggiorno; esclude automatismi fondati sulla sola mancata instaurazione del rapporto di lavoro originariamente indicato.
art. 22 d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del lavoro subordinato e del contratto di soggiorno; la decisione si concentra tuttavia sull'obbligo di valutazione individualizzata derivante dall'art. 5, comma 5.
art. 24 d.lgs. n. 286/1998
Indicato quale base normativa del nulla osta al lavoro subordinato stagionale rilasciato al ricorrente.
Massime di principio
- La mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta non costituisce automaticamente causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno quando l'evento non sia imputabile al lavoratore straniero.
- In presenza di ingresso regolare e di circostanze estranee alla sfera di controllo del lavoratore, l'Amministrazione deve valutare in concreto la posizione individuale dello straniero, senza arrestarsi alla verifica formale dell'assenza del rapporto di lavoro originario.
- L'instaurazione documentata di un nuovo rapporto di lavoro con altro datore costituisce un elemento rilevante del percorso di regolarizzazione e deve essere esaminata dall'Amministrazione ai fini della decisione sul titolo di soggiorno.
- Il diniego del permesso di soggiorno deve rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità e deve essere sorretto da un'istruttoria e da una motivazione riferite alle circostanze concrete della posizione dello straniero.
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