Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1493/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401749

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Crotone di rigetto della richiesta di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza, deducendo la violazione degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931, eccesso di potere e difetto di motivazione. Il diniego era fondato su una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, relativa a un episodio di porto abusivo d’arma commesso quando l’interessato era minorenne; su numerose frequentazioni del ricorrente con soggetti controindicati; sul deferimento del padre alla Procura per avere consegnato al figlio minorenne un fucile da caccia e munizionamento; sulle frequentazioni del padre con soggetti controindicati e sulla precedente revoca del porto d’armi del padre. Il ricorrente ha sostenuto che il precedente giudiziario e le frequentazioni fossero risalenti, generici e già noti all’amministrazione quando il titolo era stato rilasciato o rinnovato, sicché sarebbero mancate sopravvenienze idonee a giustificare una diversa prognosi di affidabilità. Ha inoltre contestato che gli episodi successivi al 2019 potessero qualificarsi come frequentazioni, trattandosi di incontri occasionali in un piccolo centro. In via subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931, per asserita genericità della clausola relativa al soggetto che non dia affidamento di non abusare delle armi e per contrasto con gli artt. 3, 24, 97, 102, comma 2, e 117 Cost.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile l’art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931, che attribuisce all’amministrazione un’ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del richiedente e il rischio di abuso delle armi. Tale giudizio è sindacabile solo ab externo, in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza. Non è necessario che i comportamenti considerati integrino reati definitivamente accertati né che sia dimostrata una concreta pericolosità sociale: è sufficiente che anche meri indizi, desunti dai fatti disponibili, facciano venir meno la piena sicurezza circa il buon uso delle armi. Nel caso concreto, il Questore aveva valutato complessivamente e non atomisticamente il precedente del ricorrente, le reiterate frequentazioni con soggetti controindicati, le vicende riguardanti il padre e le sopravvenienze successive al precedente rinnovo del 2019. Il quadro è stato ritenuto idoneo a fondare una prognosi ragionevole di potenziale inaffidabilità e il provvedimento è stato giudicato adeguatamente motivato e non illogico. Il TAR ha escluso anche la contraddittorietà derivante dai precedenti rilasci del titolo, rilevando che l’autorità di pubblica sicurezza può riesaminare le valutazioni già compiute alla luce di sopravvenienze o di una rivalutazione delle circostanze, senza che occorra un effettivo abuso delle armi. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta infondata: il porto d’armi non è un diritto assoluto, ma un’eccezione al generale divieto di portare armi, sicché il criterio dell’affidamento sul buon uso costituisce parametro sufficientemente determinato per l’esercizio della discrezionalità amministrativa e per il sindacato giurisdizionale. Il richiamo all’art. 117 Cost. è stato giudicato inconferente. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 R.D. n. 773/1931

    salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate

    La disposizione individua ipotesi di diniego obbligatorio e consente inoltre il diniego nei confronti di chi non possa provare la propria buona condotta; nel caso deciso, il giudizio è stato ricondotto soprattutto alla valutazione discrezionale dell’affidabilità prevista dall’art. 43, comma 2.

  • art. 43, comma 1, R.D. n. 773/1931

    non può essere conceduta la licenza di portare armi

    Prevede ipotesi di automatismo preclusivo alla concessione della licenza, tra cui la condanna per porto abusivo di armi.

  • art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931

    La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi

    Attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza un’ampia discrezionalità nel formulare una prognosi sull’affidabilità del richiedente. La licenza può essere negata anche in assenza di un abuso effettivo o di una condanna penalmente rilevante, quando gli elementi disponibili, anche indiziari, non assicurino il buon uso delle armi.

  • art. 27 d.P.R. n. 448/1978

    Richiamato in relazione alla sentenza di non luogo a procedere pronunciata per un fatto commesso dal ricorrente quando era minorenne; tale esito non impedisce all’amministrazione di considerare autonomamente il fatto nella prognosi di affidabilità.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nella questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931; la questione è stata ritenuta infondata.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nella questione di legittimità costituzionale; la censura non è stata accolta.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nella questione di legittimità costituzionale; la censura non è stata accolta.

  • art. 102, comma 2, Cost.

    Richiamato dal ricorrente nella questione di legittimità costituzionale; la censura non è stata accolta.

  • art. 117, comma 2, lett. h), Cost.

    Il richiamo è stato ritenuto inconferente, poiché la disposizione riguarda la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni e non il potere amministrativo esercitato nel caso concreto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il diniego o il mancato rinnovo di una licenza di porto d’armi può essere fondato sulla prognosi discrezionale di inaffidabilità del richiedente ai sensi dell’art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931, anche quando non sussista un effettivo abuso delle armi o una condanna penale definitivamente rilevante.
  • Nel valutare l’affidabilità del richiedente, l’autorità di pubblica sicurezza può considerare autonomamente fatti oggetto di indagine o di procedimenti penali non sfociati in condanna, nonché elementi meramente indiziari, purché la valutazione complessiva evidenzi un pericolo non remoto di abuso del titolo.
  • Il giudizio sull’affidabilità nell’uso delle armi costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o carenza di adeguata motivazione.
  • La prognosi di affidabilità deve essere formulata attraverso una valutazione complessiva e non atomistica degli elementi disponibili, comprese frequentazioni reiterate con soggetti controindicati e circostanze riferibili al contesto familiare, quando siano concretamente rilevanti per il buon uso delle armi.
  • Il precedente rilascio o rinnovo del porto d’armi non impedisce all’autorità di pubblica sicurezza di adottare successivamente un diniego: l’amministrazione può riesaminare la posizione alla luce di sopravvenienze o di una rivalutazione delle circostanze già conosciute, senza che ciò integri di per sé contraddittorietà.
  • Il criterio legislativo dell’assenza di affidamento sul non abuso delle armi è sufficientemente determinato, poiché il porto d’armi costituisce un’eccezione al generale divieto di portare armi e richiede una verifica amministrativa particolarmente penetrante.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereQuestione di legittimità costituzionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.