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Sentenza

Sentenza n. 814/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza n. 545/2025 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 6.5.2025.

Giustizia amministrativa202501984

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bologna, Sezione Lavoro, n. 545/2025, relativa all'accredito del bonus della carta docente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 545/2025 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Il ricorso è stato depositato il 24 dicembre 2025. Nel corso del giudizio, il Ministero ha documentato che il credito era già stato soddisfatto mediante accredito del bonus della carta docente in data 11 dicembre 2025, quindi anteriormente alla proposizione del ricorso. Tale circostanza non è stata contestata dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso di ottemperanza perché, al momento della sua proposizione, il credito azionato era già insussistente, essendo stato il bonus accreditato il 11 dicembre 2025. La circostanza è stata ritenuta provata sulla base della documentazione depositata dal Ministero e anche ai sensi dell'art. 64 c.p.a., non essendo stata contestata dalla difesa del ricorrente. Le spese del giudizio sono state poste a carico del ricorrente, quale parte soccombente, e liquidate in 400 euro, oltre spese generali e oneri accessori; resta inoltre a suo carico il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 64 c.p.a.

    La mancata contestazione della documentazione prodotta dall'amministrazione consente al giudice di ritenere provata la circostanza dell'avvenuto accredito del beneficio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza presuppone l'attuale mancata esecuzione dell'obbligo derivante dal giudicato; se la prestazione è stata integralmente eseguita prima della proposizione del ricorso, la domanda deve essere respinta.
  • La documentazione prodotta dall'amministrazione sull'avvenuta esecuzione del giudicato può fondare la decisione quando la circostanza non sia specificamente contestata dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 64 c.p.a.
  • La proposizione di un ricorso di ottemperanza dopo l'integrale soddisfacimento del credito derivante dal giudicato comporta la soccombenza del ricorrente e la condanna alle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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