Ordinanza n. 127/2026 - Genova, Sezione 2
per l’esibizione dei documenti richiesti con istanza di accesso in data 13.8.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso del 13 agosto 2025, avente a oggetto un parere legale pro veritate e ulteriori atti relativi a un edificio di proprietà dei ricorrenti
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per ottenere l’ostensione del parere pro veritate redatto dall’avvocato incaricato dal Comune con determinazione n. 160/2024, relativo alla legittimità dell’edificio di proprietà dei ricorrenti, nonché degli eventuali ulteriori atti inerenti al fabbricato. L’istanza era stata trasmessa tramite posta elettronica certificata e non era stata specificamente sottoscritta. Il Tribunale ha ritenuto l’istanza valida ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. c-bis), d.lgs. n. 82/2005, rilevando altresì la formazione del silenzio-diniego. Il Comune ha sostenuto di non essere tenuto a esibire il parere perché non inserito in un procedimento amministrativo, prospettando che esso contenesse valutazioni strategico-difensive formulate in vista di una lite potenziale e fosse quindi sottratto all’accesso per tutelare il diritto di difesa dell’ente.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di accesso, ma ha disposto un incombente istruttorio. Ritenuta valida l’istanza presentata tramite PEC e constatata la formazione del silenzio-diniego, il Collegio ha considerato necessario verificare direttamente il contenuto del parere e degli eventuali allegati per stabilire se vi siano effettivamente apprezzamenti o considerazioni di carattere difensivo sottratti all’ostensione. A tal fine ha ordinato al Comune di trasmettere riservatamente al Tribunale, senza deposito sulla piattaforma PAT, entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, i documenti oggetto dell’istanza. La decisione sulla ostensibilità, totale o parziale, è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
per l’esibizione dei documenti richiesti con istanza di accesso
Disciplina il ricorso in materia di accesso, utilizzato dai ricorrenti per chiedere l’ordine giudiziale di esibizione dei documenti.
art. 65, comma 1, lett. c-bis), d.lgs. n. 82/2005
tale istanza risulta valida, anche se non specificamente sottoscritta
La trasmissione dell’istanza tramite PEC rende valida la domanda di accesso anche in assenza di sottoscrizione specifica.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso, quando l’amministrazione eccepisce che il documento contiene valutazioni strategico-difensive coperte dall’esigenza di tutela del diritto di difesa, il giudice amministrativo può acquisirlo riservatamente per verificarne direttamente il contenuto e decidere se l’ostensione debba essere esclusa, ammessa integralmente o consentita soltanto in parte.
- L’istanza di accesso trasmessa tramite posta elettronica certificata è valida anche se non reca una sottoscrizione specifica, ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. c-bis), d.lgs. n. 82/2005.
- La qualificazione di un parere legale come documento non ostensibile non può dipendere dalla sua mera natura di parere o dall’affermazione dell’amministrazione, ma richiede la verifica concreta della presenza di contenuti propriamente difensivi, formulati in funzione di una lite attuale o potenziale.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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