Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1885/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250030919, rilasciato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul in data 3 dicembre 2025 e notificato personalmente in data 8 dicembre 2025; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti, e la condanna del Consolato Generale d'Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., non residuando ulteriori margini di discrezionalità dell'Amministrazione.

Giustizia amministrativa202601631

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto per motivi di studio, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare e domandando altresì la condanna dell’Amministrazione al rilascio del visto ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., sul presupposto che non residuassero margini di discrezionalità amministrativa. In sede cautelare ha contestato il provvedimento e l’istruttoria relativa alla propria situazione economica, sostenendo implicitamente la sussistenza dei presupposti per il rilascio del visto e il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’impossibilità di iniziare il percorso di studi in Italia.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare, completa l’istruttoria posta a fondamento del diniego, con particolare riguardo al contesto economico emerso e alla non idonea base economica del richiedente. Quanto al periculum in mora, ha escluso che l’interesse azionato, qualificato come aspettativa a iniziare un percorso di studi in Italia, comportasse un pregiudizio di gravità e irreparabilità sufficiente a giustificare la sospensione dell’atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la sussistenza di giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    È stato invocato dal ricorrente per ottenere la condanna dell’Amministrazione al rilascio del visto, assumendo l’assenza di ulteriori margini di discrezionalità; l’ordinanza non decide nel merito tale domanda.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’assenza del fumus boni iuris può essere ravvisata quando, sulla base dell’esame sommario, risulti completa l’istruttoria amministrativa e adeguatamente emersa una condizione economica non idonea al rilascio del visto richiesto.
  • La mera aspettativa a iniziare un percorso di studi in Italia non integra, di per sé, un periculum in mora qualora il pregiudizio allegato non raggiunga la soglia della gravità e irreparabilità richiesta per la sospensione cautelare di un diniego di visto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.