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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00080/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da una domanda risarcitoria proposta davanti al Giudice di Pace da un automobilista che aveva sostenuto di aver subito danni al veicolo finendo con la ruota anteriore in una grossa buca piena d'acqua presente sulla corsia di marcia in un centro abitato. Il Giudice di Pace aveva accolto la domanda e condannato la Provincia al risarcimento. In appello la Provincia aveva dedotto, tra l'altro, vizi di motivazione, difetto di istruttoria, violazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2697 c.c.; il Tribunale, però, aveva dichiarato l'appello tardivo ritenendo idonea a far decorrere il termine breve la notificazione della sentenza di primo grado eseguita alla Provincia presso la sede dell'ente, senza indicazione espressa del procuratore. Con il ricorso per cassazione la Provincia ha censurato la violazione dell'art. 325 c.p.c., sostenendo che la notificazione della sentenza non era stata rivolta in modo univoco al difensore costituito e quindi non poteva far decorrere il termine breve per impugnare, con conseguente erroneità della declaratoria di tardività dell'appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la notifica della sentenza, per far decorrere il termine breve di impugnazione, deve essere univocamente diretta a tale scopo e percepibile come tale dal destinatario; quindi deve essere eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata. La notifica eseguita alla parte personalmente, anche se presso la sede dell'ente coincidente con il domicilio eletto e la sede dell'avvocatura interna, ma senza espressa menzione del procuratore quale destinatario, non è idonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c. Nel caso concreto, la notificazione del 23 febbraio 2021 alla Provincia 'in persona del Presidente p.t.' presso la sede dell'ente, senza indicazione del difensore, non aveva fatto decorrere il termine breve; pertanto l'appello del 27 agosto 2021 non era tardivo perché soggetto al termine lungo ex art. 327 c.p.c., rispettato. La sentenza del Tribunale è stata quindi cassata con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione per l'esame nel merito dell'appello e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    La notificazione della sentenza vale a far decorrere il termine breve di impugnazione solo se è univocamente diretta a tale scopo e rivolta al procuratore della parte o alla parte presso il procuratore; la notifica alla parte senza menzione del difensore non basta.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di una notifica idonea a far decorrere il termine breve, l'impugnazione resta soggetta al termine lungo, che nel caso concreto è stato ritenuto rispettato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è stato proposto denunciando la violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla disciplina del termine breve per l'impugnazione.

  • art. 2051 c.c.

    Norma evocata nei motivi di appello della Provincia in tema di responsabilità da cosa in custodia, ma non oggetto della decisione di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    Norma evocata nei motivi di appello della Provincia in tema di riparto dell'onere della prova, ma non oggetto della ratio decidendi della Corte di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte ha escluso, per effetto dell'accoglimento del ricorso, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza finalizzata a far decorrere il termine breve per impugnare deve essere inequivocamente indirizzata al procuratore della parte, oppure alla parte presso il procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; la sola notifica alla parte personalmente non è sufficiente.
  • Quando la notifica della sentenza sia eseguita presso la sede di una pubblica amministrazione o di un ente, anche se coincidente con il domicilio eletto o con la sede dell'avvocatura interna, essa non fa decorrere il termine breve se nella relata manca l'espressa indicazione del difensore costituito quale destinatario.
  • Se la notifica della sentenza non è idonea a far decorrere il termine breve, l'impugnazione resta regolata dal termine lungo e non può essere dichiarata tardiva per il solo fatto che sia stata proposta oltre il termine breve.
  • La validità della notifica ai fini della decorrenza del termine di impugnazione va apprezzata in funzione della sua idoneità a rendere percepibile al destinatario la volontà di provocare la preclusione del termine breve.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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