Cassazione Penale, Sentenza n. 26936/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva la violazione dell'art. 420-bis c.p.p.: si contestava l'assenza di prova della notifica della citazione in appello ex art. 601 c.p.p. all'imputato, che in sentenza era indicato come "libero non comparso", per cui il ricorrente sosteneva di non essere stato a conoscenza del giudizio d'appello e che ciò avrebbe determinato una nullità per difetto di conoscenza del processo (art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.). Il ricorrente affermava inoltre di avere appreso della sentenza soltanto otto anni dopo e di aver confidato nella prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per intempestività. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse stata emessa il 25 gennaio 2016 e depositata il 23 febbraio 2016 nei termini previsti (art. 544, comma 3, c.p.p.), per cui non risultava necessaria una notifica al difensore quando l'imputato non era contumace o irreperibile. Dagli atti risultava invece che l'imputato aveva partecipato all'udienza preliminare, aveva eletto domicilio, era stato assistito da difensore di fiducia che era presente anche in appello; pertanto non sussisteva la condizione di contumacia che avrebbe imposto specifiche notifiche. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui, in caso di erronea dichiarazione di contumacia, il termine per impugnare decorre dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza e non dalla successiva notifica effettuata per errore. La difesa non ha fornito documentazione che provasse tempestività del ricorso; di conseguenza l'atto è inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 420-bis cod. proc. pen.
Norma introdotta per tipizzare le ipotesi da cui desumere la conoscenza del processo da parte dell'imputato (es. elezione di domicilio presso il difensore, arresto, personale ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza). Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che, dati gli atti e la presenza del difensore, non si fosse realizzata la situazione protetta dalla norma a favore del ricorrente.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede la nullità per difetto di conoscenza del processo; il ricorrente l'ha invocata ma la Corte ha escluso la nullità ritenendo che il ricorrente non fosse contumace o irreperibile e che la difesa avrebbe dovuto vigilare e proporre tempestivamente impugnazione.
art. 601 cod. proc. pen.
Regola la citazione in appello; il ricorrente lamentava la mancata notifica ex art. 601, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata notifica al ricorrente quando non ricorrono i presupposti di contumacia/irreperibilità.
art. 544, comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di deposito della motivazione (trenta giorni). La Corte ha rilevato che la motivazione è stata depositata nei termini, sicché il termine per impugnare è decorso a prescindere da successive notifiche.
art. 548, commi 2 e 3 cod. proc. pen.
Disciplina le notificazioni e la comunicazione della decisione; la Corte ha precisato che, in assenza di contumacia/irreperibilità, non sussisteva l'obbligo di notifica al difensore e che l'erronea successiva notifica non altera la decorrenza dei termini d'impugnazione.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale richiamata in fatto per definire i reati di cessione ed acquisto finalizzati allo spaccio di stupefacenti (cocaina ed eroina) per i quali il ricorrente era stato condannato in primo grado.
art. 15-bis, comma 1, L. 28 aprile 2014, n. 67 (come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118)
Regola le conseguenze della dichiarazione di contumacia e i casi in cui la disciplina della contumacia opera come eccezione. La Corte ha ritenuto che la condizione di contumacia non ricorresse, quindi le norme che imponevano notifiche speciali non si applicavano.
art. 113 cod. proc. pen.
Consente la ricostruzione e la dichiarazione di conformità di copie agli originali; qui è stato richiamato in relazione alla ricostruzione del fascicolo e alla conformità degli atti trovati in copia.
Massime di principio
- Se l'imputato è assente ma non è stato dichiarato contumace o irreperibile e il suo difensore è presente, la decorrenza dei termini per impugnare avviene normalmente (dal deposito della motivazione) e la mancata successiva notifica non sospende o riapre i termini.
- Per far valere un vizio di notifica o di conoscenza del processo è necessario allegare e provare elementi precisi (es. mancata elezione di domicilio presso il difensore, assenza di rappresentanza, mancate comunicazioni al difensore) e atti che dimostrino la tempestività dell'impugnazione; mere affermazioni lessicali sulla dizione riportata in sentenza sono insufficienti.
- La dichiarazione di contumacia/irreperibilità è condizione eccezionale che, se non provata, impedisce di far valere come rilevanti le notifiche mancanti: spetta alla difesa vigilare sui termini decorrenti dal deposito e richiedere copia della sentenza subito dopo il deposito per non perdere i termini per l'impugnazione.
- In caso di smarrimento successivo degli atti o di rinvenimento tardivo del fascicolo, va comunque verificata la data effettiva di deposito della sentenza; la giurisprudenza tende a ritenere che la decorrenza dei termini non sia sospesa da notifiche effettuate per errore o da successivi accertamenti di cancelleria.
- Per evitare l'inammissibilità per intempestività, chi ritiene di non essere stato informato deve produrre documentazione (comunicazioni, ricevute, dichiarazioni sostitutive del difensore) che provi l'assenza di comunicazioni e giustifichi il ritardo nell'impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26791/2024 del 08/07/2024
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26793/2024 del 08/07/2024
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26794/2024 del 08/07/2024
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26795/2024 del 08/07/2024
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26797/2024 del 08/07/2024
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26798/2024 del 08/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →