Sentenza n. 13397/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell’Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero e, segnatamente, in Spagna, avviato con istanza presentata dalla ricorrente il 25 settembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna, presentata il 25 settembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna per l'insegnamento sul sostegno. Ha dedotto che, nonostante il decorso del termine per la conclusione del procedimento, l'Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento, impedendole l'inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza che risultasse intervenuta una decisione sulla domanda né una richiesta di integrazione documentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine per provvedere senza adozione di un provvedimento espresso. Ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini specifici dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e, in caso di documentazione completa, tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento. In assenza di richieste di integrazione, il termine massimo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero è stato condannato a provvedere entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, tenuto a provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Sia l'Amministrazione sia il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
l. 241/1990
termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento
Il decorso del termine generale senza un provvedimento espresso contribuisce a integrare il silenzio-inadempimento, in presenza di una formale istanza.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica della completezza, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento è sufficiente dimostrare la presentazione di una formale istanza, la sussistenza di un obbligo di provvedere e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 206/2007, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in assenza di richiesta di integrazioni, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.
- Accertata l'illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per provvedere e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempienza, fissando un ulteriore termine per l'esercizio sostitutivo.
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in altro Stato membro, l'amministrazione e l'eventuale commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, oltre che ai principi applicabili enunciati dalla giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria.
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