Cassazione Civile, Ordinanza n. 12472/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta dal curatore del fallimento di una fondazione che, negli anni 2008-2009, aveva reso prestazioni socio-sanitarie a favore di assistiti nel territorio calabrese. Il curatore chiedeva il pagamento dei corrispettivi asseritamente maturati, in via principale sulla base di un preteso rapporto convenzionale e di un accreditamento ancora efficace; in subordine invocava il risarcimento per responsabilità da contatto sociale o aquiliana; in ulteriore subordine chiedeva un indennizzo per indebito arricchimento. Il tribunale aveva accolto la domanda nei confronti della Regione e l'aveva rigettata verso l'azienda sanitaria; in appello la Regione ha ottenuto la riforma integrale, con rigetto di tutte le domande. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, in sintesi: errata interpretazione della deliberazione regionale del 1997 sull'accreditamento transitorio; errata esclusione del rinnovo tacito della convenzione del 1993; omesso esame di fatti decisivi che avrebbero dimostrato il perdurare dell'accreditamento e il riconoscimento dei debiti da parte della Regione; nullità della sentenza per motivazione apparente sul rigetto delle domande subordinate; violazione delle norme sulla responsabilità da contatto sociale e sull'azione ex art. 2041 c.c.; violazione del giudicato interno e delle norme regionali sulla ripartizione dei costi e sulla legittimazione passiva della Regione; infine, deduzione che l'arricchimento fosse quantomeno indiretto in capo alla Regione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello soltanto apparente nella parte in cui rigettava la domanda subordinata per responsabilità da contatto sociale o ex art. 2043 c.c., perché il generico rinvio alle "considerazioni che precedono" non consentiva di individuare il reale percorso argomentativo seguito. Sono stati invece respinti i motivi dal primo al terzo, ritenendo corretta l'interpretazione della deliberazione regionale e l'esclusione di un valido accreditamento e di una convenzione efficace negli anni 2008-2009; i motivi dal quinto al decimo sono stati assorbiti. La sentenza della Corte d'appello è stata cassata con rinvio alla medesima corte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
è il parametro usato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto; non è idoneo a veicolare una mera diversa lettura di una deliberazione o di un atto amministrativo quando il giudice di merito abbia compiuto un'interpretazione plausibile.
art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.
consente di censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente; il vizio ricorre quando il ragionamento decisorio non è percepibile.
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
l'omesso esame riguarda fatti storici decisivi e non questioni interpretative; non può essere usato per contestare la diversa lettura di un atto o di un contratto.
art. 6, 6° co., L. n. 724/1994
richiamato per il regime dell'accreditamento transitorio delle strutture sanitarie e per la sua durata nel contesto normativo regionale.
d.P.R. 14.1.1997
considerato nel quadro dei requisiti e dell'attuazione del sistema di accreditamento delle strutture sanitarie.
art. 1, comma 796, lett. s), L. n. 296/2006
richiamato quale disposizione che incide sulla cessazione o sulla conferma degli accreditamenti provvisori.
art. 18 L.R. Calabria n. 18/2004
invocato per la disciplina della riconversione e della possibile decadenza; la Corte d'appello aveva ritenuto operante una decadenza automatica senza necessità di specifico provvedimento amministrativo.
art. 6, comma 2, L. n. 537/1993
richiamato, come modificato, per il divieto di rinnovo tacito nei contratti della pubblica amministrazione soggetti a forma scritta.
art. 44 L. n. 724/1994
norma modificativa che la Corte d'appello ha applicato per escludere il rinnovo tacito della convenzione precedente.
artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923
sono evocati come fondamento della forma scritta ad substantiam dei contratti con la P.A., con conseguente esclusione di accordi per facta concludentia.
art. 8 d.lgs. n. 502/1992
richiamato come norma che subordina l'accesso alla qualifica di erogatore sanitario al provvedimento di accreditamento.
art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992
impedisce la validità di accordi contrattuali conclusi senza il necessario assetto formale e amministrativo.
art. 1173 c.c.
richiamato dal ricorrente per fondare la pretesa obbligazione derivante da fatto o atto idoneo a produrre obbligazioni.
art. 1175 c.c.
richiamato dal ricorrente quale parametro di correttezza e buona fede nell'assetto delle obbligazioni.
art. 2043 c.c.
richiamato sia come base della domanda risarcitoria subordinata sia come riferimento per escluderne la configurabilità, in assenza dei presupposti fattuali.
art. 2041 c.c.
richiamato per la domanda di indebito arricchimento; la Corte d'appello aveva escluso la legittimazione passiva della Regione, individuando l'eventuale arricchimento in capo all'azienda sanitaria.
art. 2042 c.c.
evocato in relazione al carattere sussidiario dell'azione di arricchimento.
art. 112 c.p.c.
richiamato per denunciare extrapetizione o omessa pronuncia in relazione all'appello incidentale e alle domande subordinate.
art. 343 c.p.c.
richiamato in tema di appello incidentale.
art. 346 c.p.c.
richiamato per sostenere che le domande assorbite potessero essere semplicemente reiterate nella comparsa di risposta in appello.
art. 324 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per sostenere la formazione del giudicato interno su una questione non impugnata.
art. 2909 c.c.
richiamato per il giudicato sostanziale interno sulla legittimazione passiva della Regione.
art. 17 L.R. Calabria n. 22/2007
richiamato dal ricorrente per affermare la partecipazione regionale alla spesa sanitaria.
art. 18 L.R. Calabria n. 22/2007
richiamato dal ricorrente per sostenere la legittimazione passiva della Regione nella quota di corrispettivi connessa al fondo sociale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo, escluso in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come base del contributo unificato ordinario.
Massime di principio
- L'interpretazione di un atto amministrativo non normativo è attività di merito e, in cassazione, può essere censurata solo per violazione dei canoni ermeneutici o per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la sola contrapposizione di una lettura ritenuta più convincente.
- Quando il giudice di merito adotta una delle interpretazioni plausibili di una clausola o di un atto, la censura di legittimità non può limitarsi a sostenere che un'altra ricostruzione sarebbe più aderente alla volontà delle parti o dell'amministrazione.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non riguarda questioni interpretative, ma solo fatti storici decisivi che siano stati effettivamente trascurati.
- Nei rapporti con la pubblica amministrazione, l'erogazione di prestazioni sanitarie richiede un valido provvedimento di accreditamento e uno specifico rapporto convenzionale; non sono sufficienti comportamenti concludenti o prassi di pagamento se manca la necessaria forma scritta e il titolo amministrativo prescritto.
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il giudice si limita a un rinvio generico a considerazioni precedenti senza rendere percepibile il fondamento logico-giuridico della decisione sulla domanda esaminata.
- L'azione di arricchimento senza causa richiede la corretta individuazione del soggetto effettivamente arricchito; la pretesa non può essere rivolta contro un ente diverso da quello che abbia tratto il vantaggio patrimoniale diretto o, secondo la prospettazione di causa, comunque identificabile nel rapporto dedotto.
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