Direttiva 2011/41
Direttiva di esecuzione 2011/41/UE della Commissione, dell' 11 aprile 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva dithianon e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE iscrivendo il dithianon nell’allegato I e abrogando, per tale sostanza, la precedente non iscrizione disposta dalla decisione 2008/934/CE. L’iscrizione è subordinata a condizioni specifiche, tra cui l’uso esclusivo come fungicida e particolari cautele per organismi acquatici, operatori e uccelli. Gli Stati membri devono adeguare le autorizzazioni esistenti entro termini precisi e verificare l’accesso a un fascicolo conforme agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. È inoltre richiesto al richiedente di fornire informazioni di conferma su alcuni profili tecnico-scientifici entro il 31 maggio 2013.
Iscrizione del dithianon nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per l’uso come fungicida, con revoca della precedente decisione di non iscrizione e fissazione di condizioni, verifiche e termini per il riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e incide sulle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari contenenti dithianon come sostanza attiva. Riguarda sia i prodotti contenenti dithianon come unica sostanza attiva sia quelli in associazione con altre sostanze già iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Sono previste esclusioni/limitazioni di impiego: il dithianon può essere autorizzato solo come fungicida; per il riesame si tiene conto delle condizioni della parte B della voce inserita nell’allegato I.
Direttiva di esecuzione 2011/41/UE: iscrizione del dithianon nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva interviene nel quadro della disciplina UE sull’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificando la direttiva 91/414/CEE per iscrivere il dithianon nell’allegato I. La misura segue il riesame scientifico e regolatorio della sostanza, alla luce di una precedente decisione di non iscrizione, e accompagna l’iscrizione con condizioni tecniche, obblighi di controllo e richieste di ulteriori conferme dati.
Contesto e finalità
La Commissione richiama il percorso di valutazione della sostanza attiva nell’ambito del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. In un primo momento il dithianon era stato oggetto della decisione 2008/934/CE di non iscrizione; successivamente, a seguito di una nuova domanda e della procedura accelerata di cui al regolamento (CE) n. 33/2008, la Grecia, quale Stato membro relatore, ha riesaminato i dati supplementari e l’EFSA ha espresso le proprie conclusioni il 15 novembre 2010. Il riesame si è chiuso l’11 marzo 2011 con il rapporto di riesame della Commissione.
Esito della valutazione
Sulla base delle valutazioni effettuate, la Commissione ritiene che i prodotti fitosanitari contenenti dithianon possano soddisfare in linea di massima i requisiti dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, limitatamente agli usi considerati nel rapporto di riesame. Ne deriva l’opportunità di iscrivere la sostanza nell’allegato I, consentendo il rilascio delle autorizzazioni negli Stati membri secondo la disciplina della direttiva 91/414/CEE.
Condizioni dell’iscrizione e uso autorizzato
L’allegato alla direttiva inserisce la voce n. 344 relativa al dithianon, identificato mediante numero CAS 3347-22-6 e numero CIPAC 153, con purezza minima pari a 930 g/kg. L’uso autorizzato è limitato al solo impiego come fungicida.
La parte B della voce inserita nell’allegato I impone che, nell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si tenga conto delle conclusioni del rapporto di riesame, incluse le appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a:
- tutela degli organismi acquatici, prevedendo se del caso misure di attenuazione del rischio;
- sicurezza degli operatori, con previsione se del caso di adeguati dispositivi di protezione individuale;
- rischio a lungo termine per gli uccelli, anch’esso da attenuare se necessario.
Informazioni di conferma richieste
L’iscrizione è accompagnata dalla richiesta di ulteriori informazioni di conferma, che riguardano:
- la stabilità all’immagazzinamento e la natura dei residui nei prodotti trasformati;
- la valutazione dell’esposizione acquatica e delle acque sotterranee all’acido ftalico;
- la valutazione del rischio per gli organismi acquatici derivante da acido ftalico, ftalaldeide e 1,2 benzenedimetanolo.
Gli Stati membri interessati devono assicurare che il richiedente trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 maggio 2013.
Effetti sulla decisione 2008/934/CE
L’articolo 2 sopprime la voce relativa al dithianon dall’allegato della decisione 2008/934/CE. In tal modo viene superata la precedente non iscrizione e viene coordinato il nuovo assetto regolatorio con l’iscrizione nella direttiva 91/414/CEE.
Obblighi degli Stati membri sulle autorizzazioni esistenti
Gli Stati membri devono adeguare le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti dithianon entro il 30 novembre 2011, modificandole o revocandole se necessario. In questa fase devono verificare:
- il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per il dithianon, fatta eccezione per le condizioni della parte B della voce relativa alla sostanza;
- che il titolare dell’autorizzazione possieda un fascicolo conforme all’allegato II o vi possa accedere ai sensi dell’articolo 13.
Per i prodotti contenenti dithianon come unica sostanza attiva, oppure in miscela con altre sostanze già iscritte entro il 31 maggio 2011, gli Stati membri devono svolgere un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. A esito di tale valutazione devono stabilire se il prodotto soddisfi le condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e quindi modificare o revocare, se del caso, l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015. Per i prodotti in associazione con altre sostanze, il termine può essere successivo se così previsto dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto tali sostanze.
Recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le disposizioni interne necessarie e applicarle dal 1° dicembre 2011. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità scelte dallo Stato membro.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011. I destinatari sono gli Stati membri, che sono tenuti a dare attuazione al risultato richiesto mediante recepimento e successivo riesame delle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari contenenti dithianon.
Disposizioni principali
Iscrizione del dithianon nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l’allegato della direttiva di esecuzione. Nell’allegato è inserita la voce n. 344 relativa al dithianon, con CAS 3347-22-6 e CIPAC 153, purezza minima ≥ 930 g/kg. L’entrata in vigore dell’iscrizione è fissata al 1° giugno 2011 e la scadenza al 31 maggio 2021.
Soppressione della precedente non iscrizione
L’articolo 2 sopprime la voce relativa al dithianon dall’allegato della decisione 2008/934/CE, che prevedeva la non iscrizione della sostanza attiva e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.
Recepimento da parte degli Stati membri
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 1° dicembre 2011. È richiesto l’invio immediato alla Commissione del testo delle misure nazionali e di una tavola di concordanza. I provvedimenti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 4, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o revocare, se del caso, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti dithianon entro il 30 novembre 2011. Entro tale data devono verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per il dithianon, fatta eccezione per quelle della parte B della voce relativa alla sostanza attiva, e controllare che il titolare disponga di un fascicolo conforme all’allegato II o vi possa accedere ai sensi dell’articolo 13.
Riesame completo per determinati prodotti e termine finale
L’articolo 4, paragrafo 2, prevede una deroga per i prodotti contenenti dithianon come unica sostanza attiva o in miscela con altre sostanze già iscritte entro il 31 maggio 2011. In tali casi gli Stati membri devono effettuare un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B della voce sul dithianon. A seguito della valutazione, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate, se necessario, entro il 31 maggio 2015; per i prodotti in miscela, il termine può essere successivo se così previsto dalla direttiva che ha iscritto le altre sostanze.
Condizioni speciali di iscrizione e misure di mitigazione del rischio
La parte A della voce inserita nell’allegato I limita l’autorizzazione al solo uso come fungicida. La parte B impone agli Stati membri, nell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, di tener conto del rapporto di riesame e, in particolare, delle sue appendici I e II. Devono essere prestati particolare attenzione e, se del caso, adottate misure di attenuazione dei rischi per organismi acquatici, sicurezza degli operatori e rischio a lungo termine per gli uccelli, includendo l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale per gli operatori.
Informazioni di conferma richieste
La parte B della voce inserita nell’allegato I richiede informazioni di conferma su: stabilità all’immagazzinamento e natura dei residui nei prodotti trasformati; valutazione dell’esposizione acquatica e delle acque sotterranee all’acido ftalico; valutazione del rischio per gli organismi acquatici derivante da acido ftalico, ftalaldeide e 1,2 benzenedimetanolo. Gli Stati membri interessati devono assicurare che il richiedente trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 maggio 2013.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011. L’articolo 6 dispone che i destinatari sono gli Stati membri.
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