Direttiva 2011/42
Direttiva di esecuzione 2011/42/UE della Commissione, dell' 11 aprile 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva flutriafol e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva iscrive il flutriafol nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo in linea di principio l’autorizzazione nell’UE dei prodotti fitosanitari che lo contengono, alle condizioni fissate nell’allegato. La misura segue una nuova procedura di valutazione dopo la precedente decisione di non iscrizione e impone agli Stati membri di adeguare le autorizzazioni esistenti entro termini precisi. La direttiva modifica anche la decisione 2008/934/CE sopprimendo la voce relativa al flutriafol.
Direttiva di esecuzione che iscrive il flutriafol nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari e adegua la decisione 2008/934/CE sopprimendone la voce di non iscrizione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, indirettamente, ai titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti flutriafol nell’Unione europea/SEE. Riguarda l’iscrizione della sostanza attiva flutriafol nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, le condizioni di autorizzazione dei prodotti che la contengono, nonché il riesame e l’eventuale modifica o revoca delle autorizzazioni esistenti. Sono previste esclusioni/limitazioni specifiche: il flutriafol può essere autorizzato solo come fungicida; la voce è soggetta a condizioni speciali e a obblighi di informazioni confermative; per la rivalutazione dei prodotti si tiene conto della parte B della voce, ma non delle condizioni della parte B della voce relativa alla sostanza attiva ai fini del controllo iniziale entro il 30 novembre 2011.
Direttiva di esecuzione 2011/42/UE: iscrizione del flutriafol nella direttiva 91/414/CEE
La direttiva di esecuzione 2011/42/UE della Commissione, adottata l’11 aprile 2011, modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo il flutriafol nell’allegato I e adegua la decisione 2008/934/CE sopprimendo la precedente voce di non iscrizione. L’intervento segue una nuova domanda presentata dal notificante iniziale dopo la rinuncia alla prima procedura e si fonda sulle valutazioni del Regno Unito, dell’EFSA e del riesame del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
Contesto e finalità
La direttiva richiama il programma di lavoro per la valutazione delle sostanze attive previsto dalla direttiva 91/414/CEE e chiarisce che, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti flutriafol possono presumibilmente soddisfare i requisiti di sicurezza e efficacia di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. L’obiettivo è consentire, in tutti gli Stati membri, il rilascio di autorizzazioni conformi per i prodotti contenenti tale sostanza attiva.
Iscrizione del flutriafol e caratteristiche della sostanza
L’allegato alla direttiva inserisce il flutriafol al numero 346 dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La sostanza è identificata come (RS)-2,4’-difluoro-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzhydryl alcohol, con numero CAS 76674-21-0 e numero CIPAC 436. È richiesta una purezza minima di 920 g/kg (racemato) e sono fissati limiti per alcune impurità caratteristiche:
- dimetilsolfato: massimo 0,1 g/kg
- dimetilformamide: massimo 1 g/kg
- metanolo: massimo 1 g/kg
L’iscrizione decorre dal 1° giugno 2011 e scade il 31 maggio 2021. La parte A della voce stabilisce che il flutriafol può essere autorizzato solo come fungicida.
Condizioni di autorizzazione e valutazione del rischio
La parte B della voce contiene condizioni specifiche da considerare nell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE. Gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle appendici I e II nella versione definitiva adottata l’11 marzo 2011, e prestare attenzione a:
- sicurezza degli operatori, con prescrizione di dispositivi di protezione individuale adeguati;
- protezione delle acque sotterranee quando la sostanza è applicata in aree con terreno vulnerabile e/o condizioni climatiche sensibili;
- rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori.
Le condizioni di autorizzazione devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Inoltre, gli Stati membri interessati devono garantire la trasmissione alla Commissione di informazioni confermative su tre profili: importanza delle impurità nelle specifiche tecniche, residui dei derivati metabolici del triazolo (TDM) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale, e rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori. I termini fissati sono il 1° dicembre 2011 per le informazioni sulle impurità e il 31 maggio 2013 per le informazioni su TDM e avifauna.
Effetti sulle autorizzazioni esistenti
L’articolo 4 impone agli Stati membri, entro il 30 novembre 2011, di modificare o revocare se necessario le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti flutriafol. In tale sede devono verificare:
- il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE relative al flutriafol, salvo quelle della parte B della voce;
- che il titolare dell’autorizzazione disponga di un fascicolo conforme all’allegato II o vi possa accedere ai sensi dell’articolo 13.
Per i prodotti contenenti flutriafol come unica sostanza attiva, o come una delle sostanze attive già iscritte entro il 31 maggio 2011, è previsto un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. In esito al riesame, gli Stati membri devono stabilire se il prodotto soddisfi le condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
I termini finali per l’eventuale modifica o revoca sono:
- 31 maggio 2015, per i prodotti con flutriafol come unica sostanza attiva;
- 31 maggio 2015 oppure, se successivo, il termine fissato dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze attive, per i prodotti a più sostanze attive.
Recepimento nazionale e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 30 novembre 2011 e applicarle dal 1° dicembre 2011. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali e una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011. I destinatari sono gli Stati membri. La misura è adottata dalla Commissione ed è indicata come atto rilevante ai fini del SEE.
Disposizioni principali
Iscrizione del flutriafol nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l’allegato della direttiva di esecuzione. Il flutriafol viene inserito con numero CAS 76674-21-0 e numero CIPAC 436, purezza minima pari a 920 g/kg (racemato) e specifiche impurità massime indicate nell’allegato. L’entrata in vigore dell’iscrizione è fissata al 1° giugno 2011 e la scadenza dell’iscrizione al 31 maggio 2021.
Abrogazione della precedente non iscrizione
L’articolo 2 sopprime la voce relativa al flutriafol nell’allegato della decisione 2008/934/CE, che prevedeva la non iscrizione e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.
Recepimento nazionale
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 30 novembre 2011 e di applicarle dal 1° dicembre 2011. È richiesto l’invio immediato alla Commissione del testo delle misure nazionali e di una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Adeguamento delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 4, paragrafo 1, obbliga gli Stati membri a modificare o revocare, se del caso, entro il 30 novembre 2011, le autorizzazioni esistenti dei prodotti contenenti flutriafol, verificando il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per il flutriafol, ad eccezione di quelle della parte B della voce, e la disponibilità di un fascicolo conforme all’allegato II o l’accesso ad esso ai sensi dell’articolo 13.
Riesame dei prodotti e termini differiti
L’articolo 4, paragrafo 2, prevede una deroga per i prodotti contenenti flutriafol come unica sostanza attiva o come una delle sostanze attive iscritte entro il 31 maggio 2011: tali prodotti devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell’allegato VI sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B della voce. Se il prodotto contiene solo flutriafol, l’autorizzazione va modificata o revocata, se necessario, entro il 31 maggio 2015; se contiene più sostanze attive, il termine è il 31 maggio 2015 oppure, se posteriore, quello fissato dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze attive.
Condizioni speciali, rischi e informazioni confermative
Nell’allegato, parte B, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori, alla protezione delle acque sotterranee in aree vulnerabili e al rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori. Le condizioni di autorizzazione devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente deve fornire informazioni confermative sull’importanza delle impurità nelle specifiche tecniche entro il 1° dicembre 2011 e sui residui dei derivati metabolici del triazolo (TDM) e sul rischio per gli uccelli insettivori entro il 31 maggio 2013.
Finalità e base giuridica della misura
La direttiva è adottata sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE e mira a consentire, sulla base delle valutazioni scientifiche svolte, l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti flutriafol negli Stati membri, mantenendo condizioni di sicurezza e controllo.
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