Sentenza del 08/02/2023 n. 3848 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento relativa alla sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 (ritardato versamento dell'imposta sulle assicurazioni). Questione principale: quale termine di prescrizione si applichi alla pretesa sanzionatoria (la contribuente invocava il termine triennale previsto dalla L. n. 1216/1961, art. 29, comma 2; la pubblica amministrazione sosteneva l'applicabilità del regime unitario delle sanzioni tributarie del D.Lgs. n. 472/1997 con termine quinquennale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. La Corte ha ritenuto che si fosse in presenza di una sanzione amministrativa pecuniaria disciplinata dal D.Lgs. n. 472/1997 (art. 13), con conseguente applicazione del termine quinquennale per la decadenza/ prescrizione previsto dall'art. 20 del medesimo decreto; ha escluso l'applicabilità del termine triennale previsto dalla L. n. 1216/1961 per la ‘‘soprattassa’’. Compensazione integrale delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Legge n. 1216 del 1961, art. 9
Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonchè eventuali conguagli ...
Regola i termini di versamento dell'imposta sulle assicurazioni ma, da sola, non determina il regime sanzionatorio applicabile dopo la riforma del 1997.
Legge n. 1216 del 1961, art. 29, comma 4
L'azione dello Stato per la riscossione delle pene pecuniarie si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno della commessa trasgressione.
Disposizione prescrizionale richiamata dalla controversia; la Corte ha ritenuto applicabile il termine quinquennale previsto per le pene pecuniarie, in linea con il nuovo regime delle sanzioni amministrative pecuniarie.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 1
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti ... è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato ...
Attribuisce natura di sanzione amministrativa pecuniaria al ritardato versamento: la Corte ha qualificato la fattispecie come sanzione amministrativa pecuniaria soggetta al regime unitario del decreto.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, commi 1 e 3
L'atto di contestazione ... devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione ... ; Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.
Stabilisce il termine decadenziale/ prescrizionale quinquennale per le sanzioni amministrative tributarie e distingue tra termine di decadenza per la notifica dell'atto e prescrizione del diritto alla riscossione: norme determinanti per l'esito della causa.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 26, comma 1
Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonchè ad ogni altra sanzione amministrativa ... è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo.
Abolisce la distinzione terminologica fra soprattassa e pena pecuniaria, ricomprendendo le vecchie fattispecie nel nuovo istituto della sanzione pecuniaria; ciò giustifica l'applicazione del nuovo regime (quinquennale).
Legge n. 689 del 1981, art. 28 (richiamata nel contrasto)
Citata dalla giurisprudenza come disciplina delle ordinanze-ingiunzioni, ma la Corte ha escluso la sua applicabilità alla materia tributaria sanzionatoria dopo il D.Lgs. n. 472/1997, in quanto quest'ultimo prevede procedimenti e termini autonomi (decadenza vs prescrizione).
Massime di principio
- Se la violazione riguarda il mancato o ritardato versamento di tributi e la sanzione è irrogata ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997 (es. art. 13), si qualifica come sanzione amministrativa pecuniaria e trova applicazione il regime prescrizionale/decadenziale stabilito dal D.Lgs. n. 472/1997 (generalmente il termine quinquennale).
- Occorre distinguere sempre tra termine di decadenza (termine entro cui l'amministrazione deve notificare l'atto sanzionatorio) e termine di prescrizione del diritto alla riscossione: i due istituti hanno natura e funzioni diverse e sono disciplinati separatamente dal D.Lgs. n. 472/1997.
- Le norme anteriori che prevedevano la 'soprattassa' e termini triennali non sono automaticamente applicabili alle sanzioni disciplinate dal regime unitario del 1997; la riforma ha riclassificato le sanzioni e uniformato i termini.
- L'impugnazione dell'atto di irrogazione interrompe la prescrizione della riscossione (secondo art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997): la proposizione del ricorso blocca il decorso del termine prescrizionale fino alla definizione del procedimento.
- In casi analoghi, verificare sempre quale norma definisca la natura della sanzione (vecchia 'soprattassa' vs nuova 'sanzione pecuniaria') e applicare il termine (decadenziale o prescrizionale) previsto dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza consolidata.
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