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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13453/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che i motivi erano meramente riproduttivi di censure già disattese dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta e logicamente coerente, sia sulla qualificazione del fatto come estraneo all'ipotesi di lieve entità, sia sulla determinazione della pena. Dall'inammissibilità è derivata l'applicazione delle conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 16/04/2025 della Corte di appello di Milano. Dal testo emerge che le censure riproducevano profili già esaminati e respinti nei gradi di merito. In particolare, il ricorso contestava la qualificazione giuridica del fatto, ritenendo che non fosse corretto escludere la fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, e la misura della pena irrogata. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi non fossero consentiti in sede di legittimità perché meramente reiterativi di doglianze già vagliate con argomentazioni corrette e coerenti, senza manifeste incongruenze logiche.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    richiamato per escludere che il fatto potesse essere ricondotto all'ipotesi di lieve entità; la Corte di merito aveva già ritenuto il fatto estraneo a tale fattispecie.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per affermare che alla declaratoria di inammissibilità conseguono le relative pronunce processuali.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentiti motivi che si limitino a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione di merito sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • La qualificazione del fatto come estraneo all'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione puntuale e priva di manifeste incongruenze logiche.
  • La contestazione della misura della pena non può essere accolta in cassazione se si risolve in una mera riproposizione di doglianze già valutate e respinte senza vizi motivazionali rilevanti.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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