Regolamento (UE) 2023/680
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/680 della Commissione del 23 marzo 2023 che approva il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C12-C16)] come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C12-C16)) come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 1. L’approvazione è concessa sulla base della valutazione effettuata nell’ambito del programma di riesame dei principi attivi esistenti e del parere del comitato sui biocidi dell’ECHA. L’uso è subordinato alle condizioni riportate in allegato, con decorrenza dell’approvazione dal 1° luglio 2024 e scadenza il 30 giugno 2034.
Approvazione del cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C12-C16)) come principio attivo per biocidi del tipo di prodotto 1 (disinfettanti per l’igiene umana).
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi del tipo di prodotto 1 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, cioè ai disinfettanti per l’igiene umana, limitatamente all’uso del principio attivo cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C12-C16)). L’approvazione riguarda il mercato e l’uso dei biocidi nell’Unione europea ed è rilevante anche ai fini SEE. Sono richiamate condizioni specifiche per la valutazione del prodotto, con particolare attenzione a esposizioni, rischi ed efficacia non esaminati nella valutazione del principio attivo a livello unionale.
Approvazione del cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio come principio attivo per biocidi di tipo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/680 approva il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C12-C16)) quale principio attivo destinato all’impiego nei biocidi del tipo di prodotto 1, ossia i disinfettanti per l’igiene umana. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e del programma di riesame dei principi attivi esistenti previsto dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.
Contesto normativo e iter di valutazione
La sostanza era già inserita nell’elenco dei principi attivi esistenti da valutare. La valutazione è stata svolta dall’autorità competente italiana, designata come Stato membro relatore, che ha presentato il 10 settembre 2012 la propria relazione con le conclusioni. Successivamente si sono svolte discussioni tecniche presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche. Il parere del comitato sui biocidi dell’ECHA è stato adottato il 2 dicembre 2021 ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.
Presupposti dell’approvazione
La Commissione rileva, sulla base del parere dell’Agenzia, che i biocidi di tipo 1 contenenti la sostanza possono soddisfare le condizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate prescrizioni relative all’uso. Tenuto conto di tale valutazione, la sostanza viene approvata come principio attivo, ma con condizioni specifiche fissate nell’allegato.
Condizioni specifiche per la valutazione del prodotto
L’allegato impone che, nella valutazione del prodotto biocida, si presti particolare attenzione a esposizioni, rischi ed efficacia connessi a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione che non sia stato considerato nella valutazione del rischio del principio attivo a livello di Unione. Questa clausola è rilevante per l’istruttoria autorizzatoria nazionale o unionale del singolo prodotto e impone un supplemento di cautela sui profili non coperti dalla valutazione del principio attivo.
Dati tecnici del principio attivo
L’allegato identifica la sostanza con il nome comune cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio e con la denominazione IUPAC "composti di ammonio quaternario, benzil-C12-16-alchildimetil, cloruri". Sono indicati anche il numero CE 270-325-2 e il numero CAS 68424-85-1. Il grado minimo di purezza del principio attivo valutato è pari a 972 g/kg di peso secco; il testo precisa inoltre che il principio attivo presente nel prodotto commercializzato può avere purezza pari o diversa, purché sia dimostrata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
Decorrenza, durata ed efficacia
La data di approvazione è fissata al 1° luglio 2024 e la scadenza al 30 giugno 2034. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L’articolo 1 approva il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C12-C16)) come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 1, subordinatamente alle condizioni indicate nell’allegato.
Base normativa e procedimento di valutazione
Il regolamento si fonda sull’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La sostanza era inclusa nell’elenco dei principi attivi esistenti da valutare di cui al regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. La valutazione è stata svolta dall’autorità competente italiana in qualità di Stato membro relatore, con successivo parere del comitato sui biocidi dell’ECHA adottato il 2 dicembre 2021.
Condizioni specifiche di approvazione
Nell’allegato è previsto che, nella valutazione del prodotto, occorra prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non considerato nella valutazione del rischio del principio attivo effettuata a livello di Unione.
Dati identificativi e caratteristiche della sostanza
L’allegato riporta il nome comune cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio, la denominazione IUPAC "composti di ammonio quaternario, benzil-C12-16-alchildimetil, cloruri", il numero CE 270-325-2 e il numero CAS 68424-85-1. Il grado minimo di purezza del principio attivo valutato è indicato in 972 g/kg di peso secco.
Decorrenza e durata dell’approvazione
La data di approvazione è fissata al 1° luglio 2024 e la scadenza dell’approvazione al 30 giugno 2034. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Effetti giuridici e applicabilità
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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