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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/690

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/690 della Commissione del 22 marzo 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Kangra tea» (IGP)]

Normativa europea32023R0690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/690 dispone la registrazione del nome "Kangra tea" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, con qualifica di IGP. La Commissione adotta la registrazione dopo la pubblicazione della domanda presentata dall’India e in assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il provvedimento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Kangra tea" come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, nell’Unione europea, del nome "Kangra tea" quale IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda quindi i prodotti agricoli e alimentari rientranti nella classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.). Ha efficacia generale negli Stati membri a decorrere dalla sua entrata in vigore; non sono previste esclusioni specifiche nel testo.

Registrazione di "Kangra tea" come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/690 della Commissione dà attuazione alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, iscrivendo nel registro UE il nome "Kangra tea" come indicazione geografica protetta. Il provvedimento si fonda sulla pubblicazione della domanda presentata dall’India e sull’assenza di opposizioni nel termine previsto.

Contesto procedurale e base giuridica

La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base per l’adozione del regolamento di esecuzione. Nei considerando si afferma che la domanda di registrazione era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51; di conseguenza, la registrazione è dovuta.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 dispone che il nome "Kangra tea" è registrato come IGP. La denominazione corrisponde a un prodotto della classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa ad altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.).

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua natura vincolante e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, senza introdurre deroghe o condizioni ulteriori.

Disposizioni principali

Registrazione di "Kangra tea" come IGP

L’articolo 1 dispone l’iscrizione del nome "Kangra tea" nel registro UE con la qualifica di indicazione geografica protetta (IGP). La denominazione identifica un prodotto della classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè altri prodotti indicati nell’allegato I del TFUE (spezie ecc.).

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dall’India è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento; per tale ragione il nome deve essere registrato.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre specificato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti agricoli e alimentariindicazioni geograficheregimi di qualità

Testo integrale

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