Regolamento (UE) 2023/669
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/669 della Commissione del 22 marzo 2023 relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Komagataella phaffii DSM 33574 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso e a tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova e allevate per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione: BioResource International, Inc. rappresentata nell’Unione da Pen & Tec Consulting, S.L.U.) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Komagataella phaffii DSM 33574 come additivo per mangimi destinati a specifiche categorie di pollame. L’autorizzazione si fonda sulla valutazione positiva dell’EFSA quanto a sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché sull’efficacia del prodotto come promotore della digestione. Sono inoltre previste misure di protezione per gli utilizzatori, data la probabile esposizione per inalazione e il rischio di sensibilizzazione respiratoria e irritazione oculare. Il regolamento stabilisce condizioni d’uso, metodo di analisi e durata dell’autorizzazione fino al 13 aprile 2033.
Autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Komagataella phaffii DSM 33574 come additivo per mangimi per pollame da ingrasso, pollame da uova e pollame da riproduzione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e consente l’immissione e l’uso, nell’Unione europea, del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da Komagataella phaffii DSM 33574 come additivo per l’alimentazione animale. L’autorizzazione riguarda tutte le specie di pollame da ingrasso e tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione. Sono previste condizioni d’uso specifiche e limiti di impiego; in particolare l’additivo non deve essere utilizzato nelle premiscele. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il periodo di autorizzazione scade il 13 aprile 2033.
Autorizzazione di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Komagataella phaffii DSM 33574 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/669 della Commissione autorizza, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Komagataella phaffii DSM 33574 come additivo destinato all’alimentazione animale. L’intervento si fonda sulla valutazione positiva dell’EFSA, che ha ritenuto soddisfatte le condizioni di autorizzazione, e introduce anche specifiche misure di tutela per gli utilizzatori del prodotto.
Contesto normativo e base giuridica
Il regolamento richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e ne definisce motivi e procedure. La domanda di autorizzazione, presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento, era corredata della documentazione prescritta. La Commissione ha adottato il testo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Valutazione scientifica e motivi dell’autorizzazione
Secondo il considerando relativo al parere dell’EFSA del 29 giugno 2022, il preparato non presenta effetti negativi sulla salute degli animali target, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente alle condizioni d’uso proposte. L’Autorità ha inoltre ritenuto che il preparato possa essere efficace per tutte le specie di pollame da ingrasso e per tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova e per la riproduzione. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Sicurezza per gli utilizzatori
L’EFSA ha evidenziato che l’esposizione degli utilizzatori per inalazione è molto probabile, che il preparato è un sensibilizzante delle vie respiratorie e che può provocare irritazione oculare. Non è stato possibile trarre conclusioni sulla sensibilizzazione cutanea. Per questo la Commissione richiede misure di protezione adeguate, richiamate anche nell’allegato, a tutela degli operatori del settore dei mangimi.
Oggetto dell’autorizzazione e specie destinatarie
L’articolo 1 autorizza il preparato elencato nell’allegato come additivo per mangimi, nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione. L’impiego è limitato a:
- tutte le specie di pollame da ingrasso;
- tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova;
- tutte le specie di pollame allevate per la riproduzione.
Caratteristiche del prodotto e livelli di impiego
L’allegato identifica l’additivo con il numero 4a35 e ne descrive la composizione come preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Komagataella phaffii DSM 33574, in forma solida, con attività minima di 150 000 XU/g. Il tenore minimo in mangime completo, con un tasso di umidità del 12%, è fissato a 10 000 XU/kg. La fine del periodo di autorizzazione è indicata al 13 aprile 2033.
Condizioni d’uso, etichettatura funzionale e misure di protezione
Il regolamento stabilisce che l’additivo non deve essere utilizzato nelle premiscele. Nelle istruzioni per l’uso devono figurare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso dell’additivo deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi.
Metodi di analisi
L’allegato prevede metodi specifici per il controllo analitico dell’additivo: per l’attività nell’additivo per mangimi è indicato un metodo colorimetrico DNS basato sull’idrolisi enzimatica del substrato di xilano di faggio; per la determinazione nei mangimi composti è indicato un metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica dell’endo-1,4-beta-xilanasi sul substrato Xy1X6. Viene inoltre richiamata la definizione dell’unità XU, pari alla quantità di enzima che libera 1 nanomole di zuccheri riduttori equivalenti xilosio al secondo dallo xilano di faggio, a 50 °C e pH 6,0.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto dell’autorizzazione
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, classificato come additivo zootecnico nel gruppo funzionale dei promotori della digestione, come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni previste nell’allegato.
Ambito soggettivo e specie bersaglio
L’allegato limita l’impiego a tutte le specie di pollame da ingrasso e a tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova o per la riproduzione. Il titolare dell’autorizzazione è BioResource International, Inc., rappresentata nell’Unione da Pen & Tec Consulting, S.L.U.
Caratteristiche dell’additivo e tenore minimo
L’additivo è un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Komagataella phaffii DSM 33574, in forma solida, con attività minima di 150 000 XU/g. Il tenore minimo in mangime completo con umidità al 12% è pari a 10 000 XU/kg.
Condizioni d’uso e restrizioni
L’additivo non deve essere utilizzato nelle premiscele. Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo deve essere usato con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, pelle e occhi.
Metodi di analisi
L’allegato indica il metodo colorimetrico DNS per determinare l’attività dell’endo-1,4-beta-xilanasi nell’additivo e un metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica sul substrato Xy1X6 per la determinazione nei mangimi composti.
Valutazione scientifica e motivazione dell’autorizzazione
I considerando richiamano il parere EFSA del 29 giugno 2022, secondo cui il preparato non ha effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori o ambiente alle condizioni d’uso proposte; è efficace per le specie di pollame considerate e non richiede prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato.
Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’allegato è indicata la fine del periodo di autorizzazione al 13 aprile 2033.
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