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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/679

Regolamento (UE) 2023/679 della Commissione del 23 marzo 2023 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di piridaben, piridato, piriproxifen e triclopir in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione aggiorna i limiti massimi di residui per quattro sostanze attive, a seguito di domande di tolleranza all’importazione o di modifica degli LMR e dei pareri motivati dell’EFSA. Le modifiche riguardano numerosi prodotti vegetali e alcuni prodotti di origine animale, con adeguamenti sia in aumento sia in mantenimento o soppressione di note tecniche. Il regolamento interviene in coerenza con l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 396/2005 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Modifica dei livelli massimi di residui di piridaben, piridato, piriproxifen e triclopir in determinati prodotti alimentari e mangimi, mediante aggiornamento degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005. Riguarda in particolare i residui delle sostanze piridaben, piridato, piriproxifen e triclopir in specifici prodotti elencati negli allegati II e III, con effetti diretti nell’ordinamento degli Stati membri. Sono interessati sia prodotti vegetali sia alcuni prodotti di origine animale; il testo prevede inoltre la soppressione di talune note a piè di pagina relative a lacune dati per il piridato. Il regolamento si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dei livelli massimi di residui di piridaben, piridato, piriproxifen e triclopir in determinati prodotti

Il regolamento della Commissione interviene sul sistema dei livelli massimi di residui (LMR) previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando gli allegati II e III per quattro sostanze attive. La modifica si fonda su domande di tolleranza all’importazione o di revisione degli LMR, sulle valutazioni degli Stati membri interessati e sui pareri motivati dell’EFSA, che ha verificato la compatibilità delle nuove soglie con la sicurezza dei consumatori.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005, che consente l’adeguamento degli LMR quando i dati scientifici lo giustifichino. Nel preambolo si evidenzia che, per alcune sostanze e colture, gli usi autorizzati o previsti determinano residui superiori agli LMR vigenti oppure richiedono un aggiornamento delle soglie per esigenze commerciali e di allineamento tecnico-scientifico. Per il piridato e il triclopir vengono anche richiamate lacune documentali che incidono su talune note a piè di pagina e su alcuni valori provvisori.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai residui di piridaben, piridato, piriproxifen e triclopir nei prodotti alimentari e nei mangimi di origine vegetale e animale compresi negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005. Le modifiche riguardano numerose categorie di prodotti: agrumi, frutta fresca o congelata, ortaggi, cereali, tè, caffè, spezie, prodotti di origine animale terrestri e altri prodotti correlati. L’effetto è diretto in tutti gli Stati membri e il testo è rilevante ai fini del SEE.

Piridaben

Per il piridaben la Commissione aggiorna gli LMR tenendo conto di una domanda di tolleranza all’importazione presentata per i pompelmi trattati negli Stati Uniti. Il considerando rileva che l’uso autorizzato su tale coltura può generare residui superiori al limite vigente e che un aumento dell’LMR è necessario per evitare ostacoli commerciali all’importazione nell’Unione.

Nell’allegato II sono previsti valori specifici per diversi prodotti vegetali e animali. Il testo contiene inoltre note di supporto che segnalano lacune informative sulle sperimentazioni sui residui, sulla stabilità all’immagazzinamento, sugli studi sull’alimentazione e sui metodi di analisi. Tali note indicano che, in sede di riesame dell’LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni eventualmente presentate entro il 24 gennaio 2021; in caso contrario, terrà conto della loro assenza.

Piridato

Per il piridato il regolamento modifica gli LMR dell’allegato II in relazione, tra l’altro, all’erba cipollina. Il preambolo chiarisce che l’EFSA ha constatato che una lacuna di dati sui metodi di analisi, emersa nel riesame dell’LMR ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata successivamente colmata nella revisione inter pares europea sulla sostanza attiva, grazie a un metodo sufficientemente convalidato.

Per questo motivo il regolamento sopprime le relative note a piè di pagina nell’allegato II. Rimane tuttavia una nota relativa alla stabilità all’immagazzinamento, con termine per la presentazione di dati fissato al 24 ottobre 2016; in sede di riesame, la Commissione terrà conto delle informazioni presentate entro tale data o, in mancanza, della loro assenza.

Piriproxifen

Per il piriproxifen la colonna dell’allegato III, parte A, è sostituita integralmente. Il regolamento introduce LMR specifici per un ampio ventaglio di prodotti, tra cui:

  • agrumi: 0,6 mg/kg;
  • albicocche: 0,4 mg/kg;
  • ciliegie dolci: 1 mg/kg;
  • pesche: 0,5 mg/kg;
  • prugne: 0,3 mg/kg;
  • banane: 0,7 mg/kg;
  • papaie: 0,3 mg/kg;
  • cetrioli e cetriolini: 0,1 mg/kg;
  • meloni: 0,07 mg/kg;
  • tè: 15 mg/kg.

Il testo qualifica la sostanza come liposolubile e mantiene, per varie categorie non specificamente indicate con un valore diverso, il limite di 0,05 mg/kg indicato come soglia analitica minima.

Triclopir

Per il triclopir l’allegato II è modificato con riferimento, in particolare, ad agrumi, drupacee e riso. Il considerando rileva che, per arance, limoni e mandarini, l’EFSA ha riscontrato che i dati disponibili consentirebbero un LMR inferiore pari a 0,07 mg/kg, ma che per mantenere l’LMR vigente di 0,1 mg/kg servono ancora dati di conferma nel riesame ex articolo 12, tuttora in corso. In attesa di tale valutazione, il regolamento conserva il livello provvisorio di 0,1 mg/kg.

Le note a piè di pagina segnalano altresì lacune di dati relative alle sperimentazioni sui residui, ai metodi di analisi negli studi sulla stabilità all’immagazzinamento e, per alcune colture, ai metodi di analisi impiegati negli studi di stabilità e alle prove sui residui. Le informazioni indicate devono essere presentate entro il 16 maggio 2020, salvo che si debba tener conto della loro assenza.

Valutazione del rischio e criteri di approvazione

La Commissione richiama espressamente i pareri motivati dell’EFSA, che ha valutato le domande sotto il profilo della completezza dei dati e della sicurezza per i consumatori e, se del caso, per gli animali. L’Autorità ha considerato 27 gruppi di consumatori europei e i dati tossicologici più recenti. Secondo il preambolo, né l’esposizione a lungo termine attraverso il consumo complessivo degli alimenti interessati, né l’esposizione a breve termine derivante da consumi elevati dei prodotti considerati, indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

La Commissione conclude quindi che le modifiche proposte sono conformi all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, che impone di considerare i fattori pertinenti per la determinazione degli LMR.

Dispositivo finale e applicazione

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’allegato del nuovo regolamento. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo finale ribadisce che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli LMR per piridaben

Per il piridaben vengono modificati gli LMR negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, anche in relazione a una tolleranza all’importazione per i pompelmi provenienti dagli Stati Uniti. La Commissione tiene conto dei pareri EFSA e delle lacune informative indicate nelle note a piè di pagina, in particolare sulle sperimentazioni sui residui, sulla stabilità all’immagazzinamento, sugli studi sull’alimentazione e sui metodi di analisi. Le note prevedono che, nel riesame dell’LMR, saranno considerate le informazioni eventualmente presentate entro il 24 gennaio 2021 o, in mancanza, la carenza di tali dati.

Aggiornamento degli LMR per piridato

Per il piridato vengono aggiornati gli LMR nell’allegato II, con conferma e/o modifica dei valori per diverse categorie di prodotti, inclusa l’erba cipollina. Il regolamento sopprime inoltre le note a piè di pagina relative alla mancanza di dati sui metodi di analisi, poiché tali lacune risultano superate nella revisione inter pares dell’UE sulla sostanza attiva. Rimane una nota che richiama una lacuna relativa alla stabilità all’immagazzinamento, da considerare nel riesame dell’LMR se i dati siano presentati entro il 24 ottobre 2016.

Aggiornamento degli LMR per piriproxifen

Per il piriproxifen la colonna dell’allegato III, parte A, è sostituita con nuovi LMR per una serie ampia di prodotti, tra cui agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, frutti di bosco, ortaggi, tè e alcuni prodotti di origine animale. La sostanza è qualificata come liposolubile e il regolamento fissa numerosi valori specifici, tra cui 0,6 mg/kg per gli agrumi, 0,4 mg/kg per le albicocche, 1 mg/kg per le ciliegie dolci, 0,5 mg/kg per le pesche, 0,3 mg/kg per le prugne e 15 mg/kg per il tè.

Aggiornamento degli LMR per triclopir

Per il triclopir vengono modificati gli LMR nell’allegato II, soprattutto per agrumi, albicocche, pesche e riso. In particolare, per pompelmi, arance dolci, limoni e mandarini è mantenuto un LMR di 0,1 mg/kg in attesa della valutazione di dati di conferma nel riesame ancora in corso; per alcune altre colture sono fissati valori specifici, tra cui 0,07 mg/kg per i meloni e 0,05 mg/kg per varie categorie residue. Le note a piè di pagina richiamano lacune di dati sulle sperimentazioni sui residui, sui metodi di analisi e sulla stabilità all’immagazzinamento, con riferimento a un termine del 16 maggio 2020 per la presentazione delle informazioni.

Valutazione EFSA e criteri di sicurezza

La Commissione fonda le modifiche sui pareri motivati dell’EFSA, che ha esaminato la completezza dei dati e la sicurezza per i consumatori, tenendo conto di 27 gruppi di consumatori europei. L’Autorità conclude che, sia per l’esposizione cronica sia per quella acuta, i livelli proposti non comportano superamenti della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitaricommercio internazionalesanità animale e vegetalemercato interno

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